# ADI e convocazione dei servizi sociali: differenze con RdC

- Link: https://bonusepagamenti.it/adi-e-convocazione-dei-servizi-sociali/
- Published: 2024-02-09T14:31:11+01:00
- Author: Francesca Ereddia

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**ADI e convocazione dei servizi sociali**: è di pochi giorni fa la notizia dell’inizio
delle [convocazioni](https://bonusepagamenti.it/adi-e-chiamata-dai-servizi-sociali/)
dei servizi sociali per l’assegno di inclusione. Nel frattempo, però, fra i percettori
pare regnare la confusione circa l’ammissibilità al sussidio per “condizioni di 
svantaggio”. Cerchiamo, in parole semplici, di venirvi in aiuto.

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/adi-e-convocazione-dei-servizi-sociali/#)

 * [ADI e convocazione dei servizi sociali:  le differenze con RdC](https://bonusepagamenti.it/adi-e-convocazione-dei-servizi-sociali/#ADI_e_convocazione_dei_servizi_sociali_le_differenze_con_RdC)
 * [ADI e attestazione di fragilità](https://bonusepagamenti.it/adi-e-convocazione-dei-servizi-sociali/#ADI_e_attestazione_di_fragilita)
 * [PAD e scadenze: ecco entro quando presentarsi](https://bonusepagamenti.it/adi-e-convocazione-dei-servizi-sociali/#PAD_e_scadenze_ecco_entro_quando_presentarsi)

## ADI e convocazione dei servizi sociali:  le differenze con RdC

Abbiamo partecipato per voi ad una _Webinar_ di aggiornamento sulle direttive ministeriali
per l’ADI. In particolar modo, vogliamo concentrarci ora sui punti che riguardano**
l’erogazione del sussidio a quella fetta di popolazione che versa in “_condizioni
di svantaggio_“.**

Su tali condizioni, nonostante i chiarimenti sui soggetti che sono riconosciuti 
come meritevoli di tutela da parte dei servizi sociali (di cui abbiamo parlato [qui](https://bonusepagamenti.it/adi-e-servizi-sociali-elenco-soggetti/))
vi è ancora troppa confusione. Chiariamo alcuni punti.

Posto che i soggetti in condizioni di svantaggio sono solo quelli citati dall’articolo
sopra indicato in link, [INPS](https://www.inps.it) chiarisce che vi sono delle 
fondamentali differenze tra i soggetti presi in carico secondo i vecchi parametri
RdC, e i soggetti presi in carico **con ADI.**

Nello specifico, abbiamo infatti avuto modo di verificare come la mera situazione
di svantaggio economico  **non è più** **sufficiente a qualificare il richiedente
come persona che versa in condizioni di svantaggio. Tale presupposto che con RdC
bastava da solo a rendere idoneo al sussidio il richiedente, ora non è più sufficiente.**

Per potersi ritenere un soggetto in condizione di svantaggio, deve trattarsi infatti
di un individuo che vive precise e specifiche condizioni di disagio economico e 
sociale di una certa gravità, quali, a puro titolo esemplificativo:

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Leggi anche  Assegno di Inclusione e SFL, stretta INPS sui controlli: cosa succede
ora

 * **persone che sono state in cura per tossicodipendenza;**
 * **soggetti senza fissa dimora o che vivono ai limiti della povertà;**
 * **ex pazienti psichiatrici;**
 * **etc… (leggi la lista completa [qui](https://bonusepagamenti.it/adi-e-servizi-sociali-elenco-soggetti/))**

Come è facile immaginare dagli esempi sopra riportati, la sola situazione di svantaggio
economico non basta, da sola, a giustificare la presa in carico da parte dei servizi
sociali. 

Precisiamo, però, che per alcuni soggetti che erano stati presi in carico con RdC,
potrebbero ancora sussistere le condizioni per venir presi in carico dai servizi
sociali: questo, però, solo a condizione che il soggetto già preso in carico con
RDC** sia ad oggi un soggetto che comunque rientra nelle nuove platee sopra riportate.**

Ora, posto che quindi deve trattarsi di persone che devono essere in possesso di
una certificazione che attesti la loro effettiva problematica, vi è un altro ulteriore
punto importante.

[⌊adi e convocazione servizi sociali⌉⌊adi e convocazione servizi sociali⌉[

## ADI e attestazione di fragilità

Le persone che, ad esempio, sono state in cura presso istituti psichiatrici, centri
di recupero, etc, devono essere in possesso **dell’attestazione dell’Ente** che 
dia conferma del loro effettivo stato di disagio. Ma non solo.

Non può infatti trattarsi di Enti o strutture privati: non è ammessa la attestazione/
certificazione da parte del privato, ovvero da soggetti privati accreditati. **Questo
significa pertanto che l’attestazione può essere rilasciata SOLO da enti pubblici.**

## PAD e scadenze: ecco entro quando presentarsi

Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD vi è la chiamata da parte dei servizi
sociali. Chi è occupabile, entro 60 giorni deve sottoscrivere con il centro per 
l’impiego il [Patto di servizio personalizzato.](https://bonusepagamenti.it/adi-e-chiamata-dai-servizi-sociali/)

Leggi anche  Ritiro carta ADI in Posta: l'avviso ufficiale

Sempre gli occupabili, dovranno presentarsi ogni 90 giorni ai servizi, per la rendicontazione
delle attività seguite.

Gli inoccupabili parteciperanno invece alle attività per l’inclusione sociale: anche
loro, ogni 90 giorni, dovranno presentarsi ai servizi per rendicontare le attività
cui hanno preso parte.

In ogni caso, si sottolinea come vi è la possibilità di **prorogare provvisoriamente
il termine di 60 giorni** (intercorrente tra la chiamata e la sottoscrizione del
patto di servizio con il centro per l’impiego) in 120 giorni. **Ma su questo, ancora
nulla di certo.**

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