ADI e misure cautelari: mancanza di condanne ed altre misure

Francesca Ereddia

21 Dicembre 2023

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ADI e misure cautelari: assenza di condanne, assenza di misure cautelari e di prevenzione sono presupposti imprescindibili per poter percepire l’assegno di inclusione. 

“Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48/2023, il beneficiario dell’Adi non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non deve avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, che comportino l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta”.

ADI e misure cautelari personali e di prevenzione: quali sono?

Le misure cautelari sono tutte quelle misure preventive adottate quando vi sono gravi indici di colpevolezza nei confronti dell’imputato. Seppure non siano delle vere e proprie condanne, vanno a compromettere la possibilità di percepire l’assegno di inclusione.

Sono misure cautelari, e pertanto si è esclusi dalla percezione del sussidio:

  • Gli arresti domiciliari
  • La custodia cautelare in carcere
  • La custodia cautelare in casa di cura

Altre misure cautelari sono:

  • Divieto di espatrio
  • Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
  • Allontanamento dalla casa familiare
  • Divieto di avvicinamento
  • Divieto (o obbligo) di dimora

Inoltre, alcune misure cautelari riguardando la potestà genitoriale e la professione, e sono, nello specifico:


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  • Sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale
  • Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio
  • Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

Chiunque sia sottoposto a una delle suddette misure, non può percepire l’assegno di inclusione

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Sentenze di condanna e patteggiamento

Inoltre, chiunque sia stato condannato a una pena detentiva non inferiore a un anno, è escluso dalla possibilità di ottenere il beneficio.

Questo anche quando la sentenza di condanna sia avvenuta a seguito dell’applicazione dell’art 444 del codice di procedura penale (ovvero, a seguito di patteggiamento).

Anche chi ha patteggiato per la condanna infine ottenuta, se tale condanna supera 1 anno di reclusione, è motivo di esclusione dalla fruizione del beneficio.