ADI e misure cautelari: assenza di condanne, assenza di misure cautelari e di prevenzione sono presupposti imprescindibili per poter percepire l’assegno di inclusione.
“Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48/2023, il beneficiario dell’Adi non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non deve avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, che comportino l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta”.
ADI e misure cautelari personali e di prevenzione: quali sono?
Le misure cautelari sono tutte quelle misure preventive adottate quando vi sono gravi indici di colpevolezza nei confronti dell’imputato. Seppure non siano delle vere e proprie condanne, vanno a compromettere la possibilità di percepire l’assegno di inclusione.
Sono misure cautelari, e pertanto si è esclusi dalla percezione del sussidio:
- Gli arresti domiciliari
- La custodia cautelare in carcere
- La custodia cautelare in casa di cura
Altre misure cautelari sono:
- Divieto di espatrio
- Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
- Allontanamento dalla casa familiare
- Divieto di avvicinamento
- Divieto (o obbligo) di dimora
Inoltre, alcune misure cautelari riguardando la potestà genitoriale e la professione, e sono, nello specifico:
Scarica la nostra app e risparmia con i bonus attivi in Italia:
- Sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale
- Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio
- Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali
Chiunque sia sottoposto a una delle suddette misure, non può percepire l’assegno di inclusione
Sentenze di condanna e patteggiamento
Inoltre, chiunque sia stato condannato a una pena detentiva non inferiore a un anno, è escluso dalla possibilità di ottenere il beneficio.
Questo anche quando la sentenza di condanna sia avvenuta a seguito dell’applicazione dell’art 444 del codice di procedura penale (ovvero, a seguito di patteggiamento).
Anche chi ha patteggiato per la condanna infine ottenuta, se tale condanna supera 1 anno di reclusione, è motivo di esclusione dalla fruizione del beneficio.