Agevolazioni prima casa immobili pertinenziali: è possibile richiederla anche per le pertinenze, a patto che esse siano state acquistate insieme all’immobile con le agevolazioni suddette. Analizziamo la questione più approfonditamente.
Agevolazioni prima casa immobili pertinenziali
In base all’attuale disciplina di cui alla Nota II bis della Parte I del Tariffario allegato al D.P.R. n. 131/86, i locali rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono ammissibili all’accesso al contributo per l’edilizia residenziale primaria se annessi a un immobile residenziale distinto acquistato con contributo per l’edilizia residenziale primaria.
È perciò possibile beneficiare dell’agevolazione prima casa per l’immobile annesso, anche se è stato acquistato con un atto separato (a patto appunto che l’immobile principale benefici di tali agevolazioni).
E’ stata la stessa Agenzia delle Entrate a fornire i chiarimenti in merito.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nel 2019 è stato presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di usufruire dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di un locale C/2 annesso a un’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa, prima della riforma.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, i locali annessi erano stati acquistati secondo la normativa vigente, ma l’immobile residenziale principale rientra nella classificazione catastale A/1 (in quanto l’acquisto è avvenuto prima della riforma), ed è stato acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa.
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L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiesto se, in questi casi, sia possibile usufruire dell’agevolazione prima casa anche per l’acquisto di un immobile pertinenziale, purché siano rispettate tutte le condizioni.
Nella risposta n. 362 del 30 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in base alla normativa vigente, tra i requisiti per godere dell’agevolazione prima casa per gli immobili pertinenziali, l’immobile principale deve essere stato “acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa”. Questo significa che si può usufruire dell’agevolazione se l’immobile principale è stato acquistato con l’agevolazione prima casa.
In caso contrario, la risposta è invece negativa.
Conformità dell’acquisto
È quindi importante che l’acquisto dell’abitazione sia avvenuto in conformità alle disposizioni sull’acquisto agevolato in vigore all’epoca, e le eventuali modifiche alla legge intervenute nel periodo successivo sono irrilevanti.
L’Agenzia delle Entrate, nella riposta all’interpello, ha dunque concluso: ““Alla luce della prassi consolidata è condivisibile la soluzione prospettata dall’istante, secondo cui nella fattispecie in esame è possibile fruire dell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota agevolata del 2 per cento, ai sensi dell’articolo 1, della Tariffa, Parte I del citato TUR, per l’acquisto del locale ad uso magazzino identificato nella categoria catastale C/2”.