# Agevolazioni prima casa immobili pertinenziali: come funzionano?

- Link: https://bonusepagamenti.it/agevolazioni-prima-casa/
- Published: 2023-12-05T11:44:56+01:00
- Author: Francesca Ereddia

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Agevolazioni prima casa immobili pertinenziali: è possibile richiederla anche per
le pertinenze, a patto che esse siano state acquistate insieme all’immobile con 
le agevolazioni suddette. Analizziamo la questione più approfonditamente.

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/agevolazioni-prima-casa/#)

 * [Agevolazioni prima casa immobili pertinenziali](https://bonusepagamenti.it/agevolazioni-prima-casa/#Agevolazioni_prima_casa_immobili_pertinenziali)
 * [La risposta dell’Agenzia delle Entrate](https://bonusepagamenti.it/agevolazioni-prima-casa/#La_risposta_dellAgenzia_delle_Entrate)
 * [Conformità dell’acquisto](https://bonusepagamenti.it/agevolazioni-prima-casa/#Conformita_dellacquisto)

## Agevolazioni prima casa immobili pertinenziali

In base all’attuale disciplina di cui alla Nota II bis della Parte I del Tariffario
allegato al D.P.R. n. 131/86, i locali rientranti nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 sono ammissibili all’accesso al contributo per l’edilizia residenziale
primaria se annessi a un immobile residenziale distinto acquistato con contributo
per l’edilizia residenziale primaria.

È perciò possibile beneficiare dell’agevolazione prima casa per l’immobile annesso,
anche se è stato acquistato con un atto separato (a patto appunto che l’immobile
principale benefici di tali agevolazioni).

E’ stata la stessa Agenzia delle Entrate a fornire i chiarimenti in merito.

## La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nel 2019 è stato presentato un **interpello** all’[Agenzia delle Entrate](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/)
in merito alla possibilità di usufruire dell’agevolazione prima casa per l’acquisto
di un locale C/2 annesso a un’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa,
prima della riforma.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, i locali annessi 
erano stati acquistati secondo la normativa vigente, ma l’immobile residenziale 
principale rientra nella classificazione catastale** A/1 (in quanto l’acquisto è
avvenuto prima della riforma**), ed è stato acquistato usufruendo dell’[agevolazione prima casa](https://bonusepagamenti.it/agevolazioni-casa-isee/).

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L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiesto se, in questi casi, sia possibile usufruire
dell’agevolazione prima casa anche per l’acquisto di un **immobile pertinenziale,**
purché siano rispettate tutte le condizioni.

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lavorare

Nella risposta n. 362 del 30 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che,
in base alla normativa vigente, tra i requisiti per godere dell’agevolazione prima
casa per gli immobili pertinenziali, l’immobile principale deve essere stato **“
acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa”. Questo significa che si può
usufruire dell’agevolazione se l’immobile principale è stato acquistato con l’agevolazione
prima casa.**

In  caso contrario, la risposta è invece negativa.

## Conformità dell’acquisto

È quindi importante che l’acquisto dell’abitazione sia avvenuto in conformità alle
disposizioni sull’acquisto agevolato in vigore all’epoca, e le eventuali modifiche
alla legge intervenute nel periodo successivo sono irrilevanti.

L’Agenzia delle Entrate, nella riposta all’interpello, ha dunque concluso: “_“__Alla
luce della prassi consolidata è condivisibile la soluzione prospettata dall’istante,
secondo cui nella fattispecie in esame è possibile fruire dell’applicazione dell’imposta
di registro con l’aliquota agevolata del 2 per cento, ai sensi dell’articolo 1, 
della Tariffa, Parte I del citato TUR, per l’acquisto del locale ad uso magazzino
identificato nella categoria catastale C/2”._

 

 
