L’anticipo del TFR è un diritto del lavoratore a cui il datore di lavoro non può opporsi. Tuttavia, esistono alcuni requisiti fondamentali da rispettare per ottenere l’accesso a tale anticipo. Vediamo allora, qui di seguito, quali sono i 4 casi previsti dalla legge che danno diritto all’anticipazione del TFR.
1. Anticipo TFR per l’acquisto della prima casa
L’anticipo del TFR per l’acquisto della prima casa è previsto per legge dall’articolo 2120 del codice civile, che contiene la disciplina generale del Trattamento di Fine Rapporto. In base a questa norma, se sono maturati i requisiti di anzianità di servizio, il diritto all’anticipo spetta sia per l’acquisto della prima casa per il lavoratore stesso, che per una richiesta inoltrata con il fine di acquistare la casa per i propri figli. E il diritto spetta anche se la casa che si intende acquistare non è nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro.Scopo di questa legge, quindi, è garantire la stabilità del nucleo familiare. E proprio per questa ratio il diritto all’anticipo non spetta se l’acquisto della prima casa viene effettuato come investimento personale (ad esempio, per dare in affitto l’immobile). Va anche sottolineato che il diritto all’anticipo non si limita al sostenimento delle spese d’acquisto, ma si estende anche a tutti gli atti negoziali finalizzati all’ottenimento della prima casa. Come le spese di partecipazione a una cooperativa edilizia, o le spese per la costruzione da zero dell’immobile.
Non sono invece considerate legittime le richieste di anticipazione per manutenzione, ampliamento o ristrutturazione di una casa. E neppure quelle per ripagare debiti volti a scongiurare il rischio di espropriazione.
2. Anticipo TFR per le spese sanitarie
L’anticipo del TFR per sostenere spese sanitarie ha l’obiettivo di preservare la salute del lavoratore, nel caso in cui sia necessario un intervento sanitario straordinario. Ma per accertare i requisiti di straordinarietà e necessità dell’’intervento, è necessario un passaggio di verifica. In sostanza, la struttura sanitaria competente deve attestare il reale bisogno clinico all’intervento o alla terapia, da cui risulti una straordinarietà sia dal punto di vista medico che sotto il profilo economico.
Ma non è tutto. Per determinare la straordinarietà e necessità dell’intervento è anche necessario valutare il profilo soggettivo del paziente. Facciamo un esempio: un intervento per trapianto d’organi può essere considerato un evento straordinario, ma andrà valutata la situazione patologica del paziente, per capire se l’intervento straordinario può davvero risolvere la situazione clinica. E questa valutazione dovrà risultare da un apposito certificato medico.
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Va inoltre sottolineato che il diritto all’anticipo per motivi sanitari non riguarda solo il sostentamento delle spese mediche, ma anche le eventuali spese di viaggio (se la struttura ospedaliera è situata in un altro paese o continente), così come le spese per garantire al paziente la presenza di un familiare al suo fianco.
3. Anticipo del TFR per spese durante i congedi parentali
In questo caso, l’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto ha lo scopo di sostenere la famiglia del lavoratore durante un periodo di congedo parentale. Le modalità operative per corrispondere questo tipo di anticipo sono state stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare 85/2000. Ecco le linee guida:
- L’anticipo TFR può essere corrisposto sia ai genitori naturali che a quelli adottivi
- Il diritto all’anticipo spetta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro
- L’ammontare dell’anticipo deve essere contenuto nei limiti della sua funzione di integrazione della retribuzione che il genitore avrebbe normalmente percepito se avesse prestato attività lavorativa.
Per ottenere l’anticipazione del TFR, in questo caso, sarà sufficiente consegnare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui sia evidente la data di inizio del congedo. E tale richiesta dovrà essere consegnata in tempo utile per permettere l’erogazione dell’anticipo e dell’ultima retribuzione corrisposta prima dell’inizio del congedo.
4. Anticipo TFR per spese durante i congedi formativi
Secondo quanto stabilito dalla legge 53/2000, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi (per un periodo non superiore agli 11 mesi, nell’arco dell’intera vita lavorativa). Inoltre, se questo congedo viene richiesto anche dopo 8 anni di anzianità, sarà possibile ottenere un anticipo del TFR per sostenere le spese legate al congedo.
Per avere diritto all’anticipo, basterà consegnare una richiesta scritta in cui sia esplicitata la volontà di chiedere l’anticipo TFR per sostenere le spese durante il congedo formativo, mirato all’accrescimento delle proprie competenze e allo sviluppo di nuove abilità