# Ape Sociale, Isopensione e NASpI: da ottobre spetta il taglio del cuneo fiscale. La precisazione INPS e come funziona il meccanismo

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- Published: 2026-09-16T10:40:01+02:00
- Author: Redazione

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**L’INPS estende i benefici fiscali introdotti dalla Legge di Bilancio 2025 **anche
a chi percepisce prestazioni che accompagnano alla pensione o sostituiscono temporaneamente
lo stipendio. La novità riguarda, tra gli altri, i **titolari di Ape Sociale**, 
[Isopensione](https://bonusepagamenti.it/isopensione-2026-come-fuggire-dal-lavoro/),
assegni straordinari dei fondi bancari e assicurativi, indennità legate ai contratti
di espansione, **NASpI e DIS-COLL**.

Il punto centrale chiarito dall’Istituto è semplice: **anche se il beneficiario 
non ha più un rapporto di lavoro dipendente attivo**, alcune di queste prestazioni
vengono **tassate come redditi da lavoro dipendente**. Per questo **possono beneficiare
del nuovo taglio del cuneo fiscale **previsto dalla manovra 2025. I primi effetti
dovrebbero comparire con la mensilità di **ottobre 2026**, senza che sia necessario
presentare una domanda. Ecco i dettagli.

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/ape-sociale-isopensione-naspi-taglio-cuneo/#)

 * [La precisazione INPS sul taglio del cuneo fiscale](https://bonusepagamenti.it/ape-sociale-isopensione-naspi-taglio-cuneo/#La_precisazione_INPS_sul_taglio_del_cuneo_fiscale)
 * [Quali agevolazioni vengono riconosciute](https://bonusepagamenti.it/ape-sociale-isopensione-naspi-taglio-cuneo/#Quali_agevolazioni_vengono_riconosciute)
 * [Come funziona la somma non imponibile](https://bonusepagamenti.it/ape-sociale-isopensione-naspi-taglio-cuneo/#Come_funziona_la_somma_non_imponibile)
 * [L’ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro](https://bonusepagamenti.it/ape-sociale-isopensione-naspi-taglio-cuneo/#Lulteriore_detrazione_per_redditi_tra_20000_e_40000_euro)
 * [A chi spettano i benefici fiscali](https://bonusepagamenti.it/ape-sociale-isopensione-naspi-taglio-cuneo/#A_chi_spettano_i_benefici_fiscali)
 * [L’esempio dell’Ape Sociale e della pensione ai superstiti](https://bonusepagamenti.it/ape-sociale-isopensione-naspi-taglio-cuneo/#Lesempio_dellApe_Sociale_e_della_pensione_ai_superstiti)
 * [Chi resta escluso](https://bonusepagamenti.it/ape-sociale-isopensione-naspi-taglio-cuneo/#Chi_resta_escluso)
 * [Quando arrivano le somme](https://bonusepagamenti.it/ape-sociale-isopensione-naspi-taglio-cuneo/#Quando_arrivano_le_somme)

## La precisazione INPS sul taglio del cuneo fiscale

Con un [messaggio pubblicato il 14 settembre](https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.09.messaggio-numero-2829-del-14-09-2026_15371.html),
l’INPS ha chiarito a quali trattamenti si applicano i benefici fiscali introdotti
dalla Legge di Bilancio 2025.

La questione nasce dal fatto che** molti percettori di Ape Sociale, Isopensione 
o **[NASpI](https://bonusepagamenti.it/richiedere-la-disoccupazione/)** non sono
più dipendenti** di un’azienda. Potrebbe quindi sembrare che non possano usufruire
di misure pensate per i lavoratori dipendenti. L’INPS ha spiegato, però, che **ciò
che conta non è soltanto la presenza di un contratto** di lavoro ancora attivo, **
ma il tipo di reddito ricevuto e la relativa tassazione**.

Quando una prestazione ha natura sostitutiva del reddito da lavoro dipendente ed
è tassata in via ordinaria, **può rientrare nell’ambito dei nuovi benefici fiscali**.
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, provvederà quindi a calcolare automaticamente
quanto spetta ai singoli interessati.

**Non bisogna** perciò **presentare una domanda**, compilare moduli o chiedere il
riconoscimento dell’agevolazione. Il calcolo viene effettuato direttamente dall’Istituto
sulla base delle informazioni reddituali disponibili.

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## Quali agevolazioni vengono riconosciute

Le **misure** previste dalla Legge di Bilancio 2025 **sono due e si applicano in
modo differente a seconda del reddito **complessivo annuo del contribuente:

 * La prima è una **somma non imponibile**, spesso definita “bonus aggiuntivo”. 
   È rivolta alle persone con **reddito complessivo annuo non superiore a 20.000
   euro**.
 * La seconda è un’**ulteriore detrazione dall’Irpef lorda**, destinata invece a
   chi ha un **reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma inferiore a 40.000
   euro**.

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In pratica, per i redditi più bassi viene riconosciuto un importo che non entra 
nella base imponibile. Per chi supera 20.000 euro, invece, si applica una detrazione
fiscale che riduce l’imposta dovuta, fino ad annullarsi oltre la soglia dei 40.000
euro.

## Come funziona la somma non imponibile

La somma non imponibile si applica ai **contribuenti con reddito complessivo fino
a 20.000 euro annui**. Il valore del beneficio viene determinato **applicando una
percentuale al solo reddito da lavoro dipendente **o al reddito che lo sostituisce.

Le percentuali previste sono:

 * **7,1%** se il reddito da lavoro dipendente **non supera 8.500 euro**
 * **5,3%** se il reddito è **superiore a 8.500 euro ma** **non oltre 15.000 euro**
 * **4,8%** se il reddito da lavoro dipendente **supera 15.000 euro**.

La somma ottenuta non contribuisce alla formazione del reddito imponibile. Ciò significa
che non viene sottoposta a ulteriore Irpef e si traduce in un **beneficio netto**
per il titolare della prestazione.

Ad esempio, una persona che percepisce una prestazione sostitutiva del reddito da
lavoro dipendente pari a 14.000 euro annui, in presenza di reddito complessivo entro
20.000 euro, potrebbe vedersi riconosciuta una somma non imponibile calcolata applicando
la percentuale del 5,3% alla parte di reddito rilevante.

## L’ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro

Per chi ha un **reddito complessivo annuo superiore a 20.000 euro, ma inferiore 
a 40.000 euro**, la Legge di Bilancio 2025 prevede invece una **detrazione** aggiuntiva
dall’Irpef lorda.

L’importo della detrazione **varia in base alla fascia reddituale**:

 * Chi ha un **reddito superiore a 20.000 euro e fino a 32.000 euro** riceve una
   detrazione piena di **1.000 euro**
 * Per i **redditi compresi tra 32.000 e 40.000 euro**, l’agevolazione **diminuisce**
   gradualmente
 * Una volta **raggiunti i 40.000 euro di reddito complessivo, la detrazione non
   spetta più.**

In concreto, al di sopra dei 32.000 euro il bonus fiscale viene ridotto progressivamente:
più aumenta il reddito, più la detrazione diminuisce, fino a scomparire del tutto
alla soglia di 40.000 euro.

La detrazione è inoltre **rapportata al periodo nel quale il contribuente ha percepito
il reddito da lavoro dipendente o la prestazione sostitutiva**, come Ape Sociale,
Isopensione, NASpI o assegni straordinari. L’importo effettivo riconosciuto può 
quindi essere inferiore a 1.000 euro se la prestazione è stata percepita soltanto
per una parte dell’anno.

## A chi spettano i benefici fiscali

Le nuove agevolazioni non sono riservate soltanto a chi lavora come dipendente. 
Possono essere **riconosciute anche ai titolari di prestazioni che sostituiscono
il reddito da lavoro dipendente**, purché siano assoggettate a tassazione ordinaria.

Leggi anche  Detrazioni per la casa nel 730/2025: tutte le agevolazioni disponibili
e come richiederle

Tra le prestazioni interessate rientrano:

 * [Ape Sociale](https://bonusepagamenti.it/ape-sociale-2026-requisiti-domanda/)
 * **Isopensione**
 * **Assegni straordinari **dei fondi di solidarietà per i lavoratori del settore
   bancario e assicurativo
 * **Indennità** riconosciute nell’ambito dei **contratti di espansione**
 * **NASpI**
 * **DIS-COLL**
 * **Altri trattamenti non pensionistici** che sostituiscono il reddito da lavoro
   dipendente.

Il chiarimento è particolarmente rilevante per i titolari di Ape Sociale e Isopensione.
Si tratta infatti di persone che, pur avendo lasciato il lavoro, ricevono un trattamento
ponte in attesa di maturare i requisiti per la pensione ordinaria.

L’INPS ha precisato che **il beneficio può spettare anche quando il soggetto riceve
contemporaneamente una prestazione sostitutiva del reddito **da lavoro dipendente**
e una pensione**. In questi casi, per verificare la fascia applicabile, viene considerato
il reddito complessivo, cioè la somma dei redditi derivanti dalle diverse prestazioni.

## L’esempio dell’Ape Sociale e della pensione ai superstiti

Ecco un esempio utile per capire il funzionamento della nuova regola. Si immagini
una **persona che percepisce un’Ape Sociale di 15.000 euro** annui e una **pensione
ai superstiti di 6.000 euro **annui. Il reddito complessivo ammonta quindi a 21.000
euro.

Poiché il reddito totale supera 20.000 euro ma resta inferiore a 32.000 euro, il
titolare **può ottenere l’ulteriore detrazione nella misura piena di 1.000 euro**.

Questo esempio dimostra che la presenza di una pensione non esclude automaticamente
il diritto. Tuttavia, può incidere sulla fascia reddituale di appartenenza e quindi
sul valore effettivo dell’agevolazione.

## Chi resta escluso

I benefici fiscali **non si applicano alle pensioni integrative e complementari**.
Dopo i chiarimenti dell’[Agenzia delle Entrate](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/),
è stato confermato che questi trattamenti non rientrano tra le prestazioni sostitutive
del reddito da lavoro dipendente ammesse al taglio del cuneo fiscale.

L’esclusione riguarda quindi le rendite e le prestazioni provenienti da fondi pensione
complementari, mentre non coinvolge automaticamente le prestazioni non pensionistiche
come Ape Sociale, Isopensione, NASpI e assegni straordinari, se sottoposti a tassazione
ordinaria.

## Quando arrivano le somme

L’INPS inizierà a riconoscere i benefici con la mensilità di **ottobre 2026**. Non
sarà necessario fare domanda: l’Istituto applicherà in automatico le somme spettanti,
operando come sostituto d’imposta.

Per la** somma non imponibile**, **con la rata di ottobre saranno riconosciuti anche
gli importi maturati dal 1° gennaio 2026**. Ciò significa che chi ha diritto al 
bonus aggiuntivo potrebbe ricevere una cifra più alta del normale nel primo mese
di applicazione.

Per l’**ulteriore detrazione**, invece, le somme relative ai mesi precedenti saranno
regolate** in sede di conguaglio fiscale di fine anno**. Dopo la prima applicazione,
il beneficio verrà calcolato e riconosciuto su base mensile, tenendo conto del reddito
complessivo e della situazione fiscale del titolare.
