Assegno di inclusione e offerte di lavoro: quando devo accettarle? Le persone presenti nel nucleo ed incluse nel beneficio dell’ADI che siano “attivabili al lavoro” devono accettare le offerte che gli vengono sottoposte. Ma quando, e a quali condizioni?
Assegno di inclusione e offerte di lavoro
La circolare INPS chiarisce anche quando e quali componenti dei nuclei debbano attivarsi al lavoro. Nello specifico, la circolare precisa che: “Il beneficiario dell’Adi, attivabile al lavoro e obbligato, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del medesimo decreto-legge, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito
del territorio nazionale; - si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per
cento dell’orario a tempo pieno; - la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi di cui
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; - si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione,
qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia
raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico”.
Vi sono però delle eccezioni a tali regole.
Offerte di lavoro: le eccezioni e chi è esonerato dall’obbligo
Le regole di cui sopra fanno però eccezione in alcuni casi, che permettono quindi ad alcuni soggetti di non essere sottoposti al normale obbligo di accettazione della proposta di lavoro congrua.
Si tratta dei casi in cui siano presenti minori di anni 14. In questo caso, chi riceve l’offerta è sottoposto a regimi più “soft” e regole meno rigide. Ovvero, l’offerta va accettata non già se sul territorio nazionale tutto, ma solo se a una massima distanza di 80 km e raggiungibile comunque in non più di i 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Se accetto l’offerta ho comunque diritto all’ADI?
INPS specifica che: “l’accettazione di un’offerta di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni trasmesse all’INPS dal lavoratore, qualora preveda una retribuzione superiore a 3.000 euro annui che comporterebbe la decadenza dell’Adi, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell’erogazione del beneficio al nucleo familiare”.
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Solo terminati il rapporto di lavoro, INPS riprende con la normale erogazione del beneficio per il tempo residuo di fruizione. In tal caso, il reddito percepito dal rapporto di lavoro, “non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio”.