# Assegno di inclusione e separati: come funziona?

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- Published: 2023-05-24T17:00:21+02:00
- Author: Francesca Ereddia

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**ADI e separati**. Oggi tratteremo un particolare tema su cui sorgono spesso dubbi
e si tratta di un argomento caldo, e riguarda il caso dei **genitori separati.****
Come si comporta in questo caso l’ISEE?**

L’assegno di inclusione, come già noto, si basa sull’ISEE, che a sua volta si basa
sulla composizione del nucleo famigliare (del quale abbiamo già largamente parlato
[qui](https://bonusepagamenti.it/assegno-di-inclusione-e-nucleo-famigliare/)).

Un **nucleo famigliare** è quel gruppo di persone conviventi. Sono considerati facenti
parte dello stesso nucleo, dunque, tutti coloro che vivono** sotto lo stesso tetto**
e sono ricompresi nell’accezione tanto nuclei con persone coniugate che semplicemente
coppie di fatto. Il nucleo, comunque,** può anche essere composto da un genitore
single e il proprio figlio.**

Leggi anche  Assegno di inclusione e dimissioni volontarie: come funziona

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/assegno-di-inclusione-e-separati/#)

 * [Assegno di inclusione e separati: cosa accade ai fini ISEE?](https://bonusepagamenti.it/assegno-di-inclusione-e-separati/#Assegno_di_inclusione_e_separati_cosa_accade_ai_fini_ISEE)
 * [ADI e separati in casa](https://bonusepagamenti.it/assegno-di-inclusione-e-separati/#ADI_e_separati_in_casa)

## Assegno di inclusione e separati: cosa accade ai fini ISEE?

La cessazione della convivenza non comporta l’uscita dal nucleo familiare e dunque
dall’ISEE. In caso, infatti, **di divorzio o di cessazione della convivenza di fatto**,
il genitore divorziato/genitore non più convivente continua ad essere attratto nell’ISEE
familiare del figlio.

Fanno eccezione una ristretta cerchia di casi, ovvero quando:

 * il genitore abbia contratto nuovo matrimonio;
 * il genitore abbia altri figli con una persona diversa dall’altro genitore;
 * venga stato stabilito un provvedimento dell’autorità giudiziaria che prevede 
   assegni periodici di mantenimento ai figli;
 * sussista l’esclusione dalla potestà sui figli, o è stato applicato l’articolo
   333 del codice civile relativo al provvedimento di allontanamento dalla residenza
   familiare;
 * risulti accertato in sede giurisdizionale (o da pubblica autorità competente 
   in materia di servizi sociali) la totale assenza di rapporti sia affettivi che
   economici tra il genitore non convivente e il minore.

Esclusi questi casi, dunque, il genitore che lasci la casa coniugale continua dunque
ad essere attratto nell’ISEE. Facciamo degli esempi.

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**Esempio 1**: genitori divorziati, il padre ha lasciato la casa coniugale alla 
moglie ed ai figli. In questo caso, il padre continuerà a essere calcolato nell’ISEE;
ovviamente, a patto che non sussista una sentenza che prevede l’obbligo del versamento
di mantenimento ai figli;

**Esempio 2**: coppia che non ha mai contratto matrimonio, ed ha solo instaurato
convivenza di fatto. La madre e il bambino sono andati a vivere altrove. Anche in
questo caso, il nucleo continua a fare ISEE tutto insieme, nonostante la convivenza
sia terminata. Anche in questo caso, vale sempre l’eccezione del mantenimento. Ricordiamo
infatti che **anche i genitori non sposati sono tenuti al versamento dell’assegno
di mantenimento del figlio;**

Vi sono poi i casi in cui le coppie, pur divorziate o pur essendo venuta a mancare
la relazione amorosa tra i genitori conviventi, continuino comunque a vivere sotto
lo stesso tetto. In questi casi, quindi, cosa prevedono le disposizioni in materia?

## ADI e separati in casa

In questi casi si parla di una separazione particolare: **“separati in casa**” indica
infatti la circostanza in cui due persone pur non essendo più legate da un rapporto
affettivo/amoroso continuano a vivere sotto lo stesso tetto.

Anche in questo caso, il nucleo continua a essere composto dai figli e dai due genitori,
a maggior ragione dal momento che nessuno dei due ha abbandonato la casa coniugale.
