# Assegno di inclusione: residenza e condanne penali. Quali sono i criteri?

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- Published: 2023-05-12T11:53:55+02:00
- Author: Francesca Ereddia

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**Presupposto indefettibile per percepire l’[assegno di inclusione](https://bonusepagamenti.it/assegno-di-inclusione-2024-guida-completa/)
è la residenza in Italia da almeno 5 anni.** Ma attenzione, residenza e cittadinanza
non coincidono, e vanno considerate in maniera separata. Anche **l’assenza di condanne
penali negli ultimi 10 anni** è un presupposto per poter percepire l’assegno, ma
non tutte le condanne penali comportano l’impossibilità di poterlo percepire.

Vediamo quindi insieme questi due requisiti in modo approfondito.

Leggi anche  Assegno di Inclusione e nucleo famigliare: come funziona?

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/assegno-di-inclusione-residenza-e-condanne/#)

 * [Assegno di inclusione: residenza e cittadinanza](https://bonusepagamenti.it/assegno-di-inclusione-residenza-e-condanne/#Assegno_di_inclusione_residenza_e_cittadinanza)
 * [Protezione internazionale e permesso di soggiorno: come ottenerli](https://bonusepagamenti.it/assegno-di-inclusione-residenza-e-condanne/#Protezione_internazionale_e_permesso_di_soggiorno_come_ottenerli)
 * [Assegno di inclusione e condanne penali: reati che l’impossibilità di percepirlo](https://bonusepagamenti.it/assegno-di-inclusione-residenza-e-condanne/#Assegno_di_inclusione_e_condanne_penali_reati_che_limpossibilita_di_percepirlo)

## Assegno di inclusione: residenza e cittadinanza

Innanzitutto, è opportuno fare un distinguo tra residenza e cittadinanza. La **cittadinanza**,
giuridicamente parlando, è quel _“vincolo di appartenenza a uno stato (o anche al
comune), richiesto e documentato per il godimento di diritti e l’assoggettamento
a particolari oneri”._

Si distingue dalla cittadinanza, invece, la **residenza**, che invece è_ “il luogo
in cui una persona ha la dimora abituale”. _

![adi e cittadinanza europea](https://bonusepagamenti.it/wp-content/uploads/2023/
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penali. Quali sono i criteri?")

Logicamente, una persona **può non essere cittadino italiano** ma avere la propria
residenza in Italia. Per ottenere l’ADI, è necessario semplicemente avere la propria
residenza in Italia da almeno 5 anni ed avere almeno cittadinanza europea o un permesso
di soggiorno.

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Nello specifico, le disposizioni in materia dicono che: può percepire ADI, oltre
al cittadino italiano, qualsiasi_ “[cittadino dell’Unione](https://www.europarl.europa.eu/italy/it/scoprire-l-europa/cittadinanza-europea)
o suo familiare** che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente**, ovvero cittadino di paesi terzi **in possesso del permesso di soggiorno
UE** per soggiornanti di lungo periodo”._

_**E ancora: “ovvero titolare dello status di protezione internazionale,** di cui
al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 2) al momento della presentazione
della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due
anni in modo continuativo; 3) residente in Italia. Tale requisito e’ esteso ai componenti
del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui
al comma 4″._

La cittadinanza Europea si acquisisce **automaticamente** nel caso di nascita in
uno degli Stati membri. Se invece sei un membro extra UE, la cittadinanza europea
si ottiene dopo 4 anni di residenza legale in uno Stato membro dell’UE.

Per ottenere ADI, dunque, in sintesi, è necessario:

 * essere** cittadino italiano o dell’UE, o avere permesso di soggiorno, o essere
   sotto protezione internazionale;**
 * ** risiedere in Italia da almeno 5 anni.**

Ma cosa si intende per “protezione internazionale”, e come si ottiene il permesso
di soggiorno?

## Protezione internazionale e permesso di soggiorno: come ottenerli

La protezione internazionale è riconosciuta a chiunque nel suo** Paese non possa
esercitare le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana**.

![permesso di soggiorno adi ](https://bonusepagamenti.it/wp-content/uploads/2023/
05/pexels-porapak-apichodilok-346798-300x200.jpg "Assegno di inclusione: residenza
e condanne penali. Quali sono i criteri?")

È possibile presentare richiesta di **protezione internazionale** recandosi all’Ufficio
di Polizia di Frontiera al momento dell’ingresso nel Territorio nazionale o presso
l’Ufficio della Questura competente.

Il permesso di soggiorno, invece, si ottiene quando:

 * si è** in possesso di un visto d’ingresso;**
 * si compie un ingresso regolare, in base ai requisiti e condizioni generali di
   legge;
 * si presenta richiesta di permesso di soggiorno **entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso.**

Passiamo ora alle condanne penali.

## Assegno di inclusione e condanne penali: reati che l’impossibilità di percepirlo

Un altro presupposto,per poter accedere al sussidio, è il non aver ricevuto condanne
penali negli ultimi 10 anni. Inoltre, **non bisogna essere stati sottoposti a misure
cautelari.

Ma quali tipi di reati comportano l’impossibilità di ottenere l’assegno di inclusione?
E’ necessario fare un raffronto con RdC, poichè in tal caso, adesso, le cose sembrano
essere mutate.

![assegno di inclusione e giustizia](https://bonusepagamenti.it/wp-content/uploads/
2023/05/pexels-sora-shimazaki-5668481-300x200.jpg "Assegno di inclusione: residenza
e condanne penali. Quali sono i criteri?")

Se con RdC i soli reati che comportavano la impossibilità di fruire del beneficio
erano i soli reati c.d. di tipo “**ostativo**“, ovvero quei reati di una certa gravità
per i quali non è possibile optare per la sospensione della pena o fruire dei benefici
carcerari, non lo stesso può dirsi per l’assegno di inclusione, ove nella disposizione
in merito, infatti, viene menzionato anche [l’art. 444 del **Codice di procedura penale.**](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-sesto/titolo-ii/art444.html)

Si tratta dell’istituto del patteggiamento, e tale norma si rende applicabile **
solo in quei casi in cui la pena non superi i 5 anni.** Viene da sé, quindi, che
vanno a essere ricompresi nel novero di reati che escludono dall’ADI anche quei 
reati “**minori**” per i quali il cittadino ha avuto la possibilità di patteggiare,
e per i quali fino ad oggi era ancora possibile percepire il reddito di cittadinanza.

Infatti, secondo le nuove disposizioni, deve sussistere**: “la mancanza di sentenze
definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice
di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta”.**

Chiunque quindi abbia patteggiato e sulla base di tale patteggiamento abbia ricevuto
una qualsiasi sentenza di condanna, non potrà fruire del beneficio, se tale sentenza
è stata emessa nei 10 anni precedenti la richiesta.
