Assegno di incollocabilità: ogni anno cambia, ma in pochi sanno davvero cos’è. Si tratta di una misura economica riservata a chi, dopo un infortunio o una malattia professionale, non può più essere inserito nel mondo del lavoro tramite il collocamento obbligatorio. Nel 2025, l’importo aggiornato è stato appena comunicato dall’INAIL.
Assegno di incollocabilità INAIL 2025: gli importi
L’assegno di incollocabilità INAIL per l’anno 2025 ammonta a 308,23 euro al mese. È una prestazione economica rivolta a invalidi per infortunio o malattia professionale, che siano già titolari di rendita INAIL ma non possano essere inseriti nel collocamento obbligatorio dedicato alle persone con disabilità. Insomma, chi si rivolge a chi si trova in condizioni fisiche che non gli permettono di lavorare.
A chi spetta l’assegno di incollocabilità
I requisiti per accedere all’assegno sono precisi:
- avere meno di 65 anni
- avere un’inabilità almeno del 34% (se riconosciuta secondo le vecchie tabelle, per eventi fino al 2006)
- oppure un danno biologico superiore al 20% (se l’infortunio o la malattia è stata riconosciuta dal 2007 in poi)
L’importo viene pagato insieme alla rendita mensile e, ogni anno, viene rivalutato in base all’andamento dei prezzi rilevato dall’ISTAT. E quest’anno l’aumento è stato… contenuto: +0,8%.
Come fare domanda
La richiesta va presentata alla sede INAIL competente, tramite PEC o posta ordinaria (sì, esiste ancora). Chi preferisce può farsi dare una mano da un patronato.
Sono necessari:
Scarica la nostra app e risparmia con i bonus attivi in Italia:
- i dati anagrafici
- la descrizione dell’invalidità (lavorativa e/o extralavorativa)
- una copia del documento d’identità
- eventuali certificazioni mediche aggiuntive se ci sono invalidità non legate al lavoro
In alcuni casi, l’assegno può essere riconosciuto anche su indicazione diretta del medico INAIL, durante la valutazione del danno.
Importi degli anni precedenti
Negli anni gli importi dell’assegno sono cambiati:
- 2023: € 290,11
- 2024: € 305,78
- 2025: € 308,23 (decreto del 18 aprile 2025, pubblicato il 13 maggio)