# Bonus assunzione detenuti 2026: come funziona il contributo fino a 520 euro e quando fare domanda

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- Published: 2026-10-19T10:03:43+02:00
- Author: Redazione

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Le **imprese che assumono persone detenute **o internate possono beneficiare di 
un **credito d’imposta fino a 520 euro al mese **per ciascun lavoratore. Per le 
assunzioni di persone in semilibertà, l’importo previsto è invece di 300 euro mensili.
Le aziende convenzionate con gli istituti penitenziari devono presentare la **richiesta
entro il 31 ottobre 2026**, indicando il credito di cui intendono beneficiare nel
2027.

L’agevolazione rientra nelle misure della [legge Smuraglia](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/07/13/000G0244/sg),
pensate per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute.**
Al credito d’imposta possono **inoltre** affiancarsi**, quando ricorrono i requisiti,**
sgravi sui contributi previdenziali e assistenziali**. Vediamo qui sotto a chi spetta
il bonus assunzione detenuti, come si calcola e quali passaggi seguire per richiederlo.

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/bonus-assunzione-detenuti-come-funziona/#)

 * [Cos’è il bonus assunzione detenuti](https://bonusepagamenti.it/bonus-assunzione-detenuti-come-funziona/#Cose_il_bonus_assunzione_detenuti)
 * [Come funziona il contributo](https://bonusepagamenti.it/bonus-assunzione-detenuti-come-funziona/#Come_funziona_il_contributo)
 * [Requisiti per ottenere il bonus](https://bonusepagamenti.it/bonus-assunzione-detenuti-come-funziona/#Requisiti_per_ottenere_il_bonus)
 * [Quando scade la domanda e come presentarla](https://bonusepagamenti.it/bonus-assunzione-detenuti-come-funziona/#Quando_scade_la_domanda_e_come_presentarla)
 * [Modalità di utilizzo del credito d’imposta da parte delle imprese](https://bonusepagamenti.it/bonus-assunzione-detenuti-come-funziona/#Modalita_di_utilizzo_del_credito_dimposta_da_parte_delle_imprese)
 * [Quanto dura il bonus dopo la scarcerazione?](https://bonusepagamenti.it/bonus-assunzione-detenuti-come-funziona/#Quanto_dura_il_bonus_dopo_la_scarcerazione)
 * [Il credito d’imposta spetta anche per la formazione?](https://bonusepagamenti.it/bonus-assunzione-detenuti-come-funziona/#Il_credito_dimposta_spetta_anche_per_la_formazione)
 * [Sgravi contributivi del 95%: cosa cambia rispetto al credito d’imposta](https://bonusepagamenti.it/bonus-assunzione-detenuti-come-funziona/#Sgravi_contributivi_del_95_cosa_cambia_rispetto_al_credito_dimposta)

## Cos’è il bonus assunzione detenuti

Il [bonus](https://servizi.bonusepagamenti.it/it/bonus/119) assunzione detenuti 
è un’**agevolazione fiscale **prevista dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, conosciuta
come legge Smuraglia, e disciplinata dal decreto interministeriale 24 luglio 2014,
n. 148. Consiste in un credito d’imposta riconosciuto alle** imprese che assumono
lavoratori detenuti, internati o in semilibertà**, **per almeno 30 giorni consecutivi**,
garantendo loro un trattamento economico conforme ai contratti collettivi nazionali.

Non si tratta di una somma versata direttamente al lavoratore, né di un contributo
accreditato automaticamente all’azienda: il beneficio viene **utilizzato dall’impresa
in compensazione tramite il modello F24**, dopo l’ammissione all’agevolazione e 
l’effettiva maturazione del credito.

L’incentivo riguarda le **assunzioni di:**

 * **Persone detenute **o internate che **lavorano all’interno degli istituti penitenziari**
 * **Persone detenute **o internate **ammesse al lavoro esterno **ai sensi dell’articolo
   21 della legge n. 354/1975
 * **Persone detenute** o internate **ammesse alla semilibertà**.

## Come funziona il contributo

Il bonus prevede **importi diversi a seconda della situazione** del lavoratore. 
Ecco una tabella riassuntiva:

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| **Lavoratore assunto** | **Credito d’imposta mensile** | 
| Detenuto o internato impiegato **all’interno dell’istituto** penitenziario | Fino a **520 euro** | 
| Detenuto o internato ammesso al **lavoro esterno** ai sensi dell’articolo 21 | Fino a **520 euro** | 
| Detenuto o internato in **semilibertà** | Fino a **300 euro** |

Il credito è riconosciuto per ciascun lavoratore e non può superare il costo sostenuto
dall’impresa per il suo impiego. In caso di **lavoro** **part-time**, il credito
viene riconosciuto in **misura proporzionale alle ore svolte** effettivamente. Per
esempio, un rapporto part-time al 50% che dà diritto al credito di 520 euro mensili
può generare un beneficio di 260 euro al mese. Su 12 mesi interamente agevolabili,
il credito teorico è quindi di 6.240 euro per un rapporto a tempo pieno oppure di
3.120 euro per un part-time al 50%, fermo restando il rispetto dei costi sostenuti
e dell’importo autorizzato.

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le imprese

Questa agevolazione **può proseguire anche dopo la fine della detenzione**, per 
un massimo di 24 mesi, sulla base della posizione giuridica precedente del lavoratore.

## Requisiti per ottenere il bonus

**Per accedere** al credito d’imposta **le imprese devono**:

 * Aver stipulato una **convenzione con l’Amministrazione penitenziaria**
 * Assumere il lavoratore per **almeno 30 giorni di fila**
 * Garantire** condizioni economiche non inferiori a quelle dei contratti collettivi**
 * **Presentare la domanda entro la fine di ottobre 2026** alla direzione penitenziaria
   di riferimento.

Le agevolazioni sono **valide anche per le attività formative** rivolte ai detenuti.

## Quando scade la domanda e come presentarla

La **domanda** deve essere presentata **entro il 31 ottobre di ogni anno **per il
credito d’imposta relativo all’anno successivo. Di conseguenza, il termine del **
31 ottobre 2026** riguarda le richieste per il 2027.

Nella richiesta va **indicato l’ammontare complessivo del credito previsto**, includendo,
quando spettanti, anche le quote relative al periodo successivo alla detenzione 
e alle attività formative agevolabili.

La procedura di domanda prevede anche una **richiesta preventiva che deve essere
presentata alla direzione dell’istituto penitenziario **con cui l’impresa ha stipulato
la convenzione, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’Amministrazione
penitenziaria. Non va confusa con il modello F24, che serve invece per utilizzare
il credito successivamente, una volta che è stato riconosciuto.

L’iter di richiesta del bonus segue queste **tappe**:

 * Entro il **31 ottobre 2026**, l’impresa presenta l**’istanza alla direzione dell’istituto**,
   quantificando il credito richiesto per il 2027.
 * La direzione **trasmette la domanda al provveditorato** regionale competente.
 * **Entro il 15 novembre 2026**, il provveditorato inoltra le **istanze al Dipartimento
   dell’Amministrazione penitenziaria**.
 * **Entro il 15 dicembre 2026**, il Dipartimento **determina l’importo massimo**
   riconoscibile a ciascun beneficiario.

L’elenco delle imprese ammesse, con i relativi importi, viene pubblicato sul [sito del Ministero della Giustizia ](https://www.giustizia.it/giustizia/)
e trasmesso all’Agenzia delle Entrate. Il credito può essere compensato soltanto
dopo essere effettivamente maturato in relazione al rapporto di lavoro agevolato.

## Modalità di utilizzo del credito d’imposta da parte delle imprese

Il credito d’imposta ottenuto dall’impresa non concorre alla formazione della base
imponibile, e può essere utilizzato esclusivamente in **compensazione** tramite 
il[ modello F24](https://bonusepagamenti.it/guida-completa-modello-f24-come-funziona/),**
usando il codice tributo “6858”** attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate.

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L’impresa deve rispettare l’importo autorizzato e **utilizzare soltanto il credito
effettivamente maturato**. Si ricorda inoltre che il beneficio:

 * **Non concorre alla formazione** della base imponibile delle **imposte** sui 
   redditi e dell’IRAP
 * **Deve essere indicato nella **[dichiarazione dei redditi ](https://bonusepagamenti.it/rischi-mancata-dichiarazione-dei-redditi/)
   relativa al periodo d’imposta per il quale viene concesso
 * **Può essere cumulato con altri benefici** riferiti agli stessi costi ammissibili,
   senza superare il costo sostenuto per il lavoratore o per la sua formazione.

## Quanto dura il bonus dopo la scarcerazione?

Il credito d’imposta **può continuare a spettare anche dopo la cessazione dello 
stato detentivo**. La durata non è però uguale per tutti:

 * Durata ulteriore di **18 mesi dopo la fine della detenzione**, per i lavoratori
   che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che
   l’assunzione sia avvenuta mentre si trovavano in uno di questi regimi
 * Durata ulteriore di **24 mesi dopo la fine della detenzione**, per i lavoratori
   che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, purché il rapporto
   sia iniziato durante la detenzione.

Il prolungamento tutela quindi la continuità di un rapporto avviato durante la detenzione
o nei regimi ammessi, ma non significa che qualsiasi nuova assunzione di una persona
già scarcerata dia automaticamente diritto al bonus.

## Il credito d’imposta spetta anche per la formazione?

Sì, il bonus assunzione detenuti **può riguardare anche le attività formative **
rivolte a persone detenute o internate, ma non tutti i corsi danno diritto al beneficio.

Nel caso della **formazione finalizzata all’inserimento nell’impresa,** al termine
del percorso** deve seguire l’immediata assunzione del lavoratore** per un periodo
almeno pari al triplo della durata della formazione agevolata. Per esempio, a 2 
mesi di formazione deve seguire un’assunzione di almeno 6 mesi.

Il decreto contempla inoltre la **formazione mirata a fornire professionalità **
da impiegare in **attività lavorative gestite direttamente dall’Amministrazione 
penitenziaria**. Sono invece escluse dalle agevolazioni le imprese che hanno stipulato
convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formative.

## Sgravi contributivi del 95%: cosa cambia rispetto al credito d’imposta

Accanto al beneficio fiscale del credito d’imposta, la normativa prevede anche una**
riduzione del 95% delle aliquote contributive previdenziali e assistenziali agevolabili**,
sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del lavoratore.

Per il 2026 occorre però considerare anche l’estensione introdotta dall’articolo
35 del decreto-legge n. 48/2025, convertito nella legge n. 80/2025: le **agevolazioni
contributive per il lavoro esterno** sono state **estese alle aziende pubbliche 
e private**, superando la precedente limitazione alle sole cooperative sociali.

Credito d’imposta e sgravio contributivo restano tuttavia due benefici distinti,
con procedure differenti. **Per lo sgravio è prevista una domanda annuale di autorizzazione
all’INPS**, mentre la scadenza del 31 ottobre riguarda soltatnto l’istanza preventiva
per il credito d’imposta presentata all’istituto penitenziario. Il riconoscimento
delle agevolazioni resta subordinato ai requisiti e alle risorse disponibili.
