Bonus barriere architettoniche 2025: spese detraibili fino al 31 dicembre 2025. L’incentivo consiste in una detrazione del 75% per interventi volti a superare ed eliminare barriere architettoniche, come previsto dall’art. 119-ter del decreto legge n. 34/2020.
E’ andato incontro a svariati restyling durante il corso del tempo, molti dei quali dovuti all’oggettivo opportunismo di molti che ne hanno fruito indebitamente, e che hanno costretto il Governo a correre ai ripari attuando parametri d’accesso più restringenti, tagliando il campo d’azione per gli interventi.
Bonus barriere architettoniche 2025: le novità
Il bonus barriere è disponibile per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, e l’agevolazione è concessa solo per interventi effettuati su edifici esistenti che riguardano esclusivamente:
- scale,
- rampe,
- ascensori,
- servoscala
- piattaforme elevatrici.
Prima disponibile anche per bagni, porte e porte-finestre, il bonus ha subìto un duro restringimento a causa dei comportamenti che i non aventi diritto hanno messo in atto, al fine di usare il bonus barriere come pretesto per poter ristrutturare casa e installare nuovi serramenti.
Per tali ragioni, il governo ha ristretto gli importi ed il campo di azione. Vediamo ora gli importi e le rate annuali per fruire del bonus.
A quanto ammonta il Bonus barriere architettoniche?
A partire dal 2024, la detrazione viene suddivisa in dieci rate annuali di pari importo, e viene calcolata su un importo massimo di:
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- 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti con accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici composti da due a otto unità;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici con più di otto unità.
Quali edifici possono fruire del bonus barriere?
Gli edifici cui si applica la fruizione del bonus sono:
- edifici unifamiliari: Immobili destinati a un solo nucleo familiare.
- unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari: Queste unità devono essere funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
- edifici plurifamiliari o condomini.
Carattere degli interventi del bonus barriere architettoniche
Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti del regolamento del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. In particolare, deve trattarsi in buona sostanza di interventi riguardanti l’accessibilità ai luoghi oggetto della ristrutturazione. Dunque:
- gli edifici devono essere progettati o adeguati in modo tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere a spazi e servizi in modo autonomo.
- almeno una parte delle unità immobiliari, tra cui il soggiorno e il servizio igienico, deve essere accessibile anche a persone con disabilità, consentendo loro di usufruire degli spazi principali.
Inoltre, sulle parti specifiche:
- le scale devono avere gradini regolari, ben visibili e con corrimano a un’altezza adeguata.
- le rampe devono avere una pendenza adeguata per permettere l’accesso a chi utilizza sedie a rotelle.
- gli ascensori devono essere di dimensioni sufficienti per accogliere una sedia a rotelle e devono essere dotati di comandi a un’altezza accessibile.
Prima della riforma che ha visto i restringimenti del bonus, vigevano anche le normative del detto regolamento in materia di larghezza di porte-finestra e di dimensioni dei bagni.
Ora che però tale possibilità di fruire del bonus è venuta meno nella parte in cui era concessa l’installazione di serrande e porte-finestra, nonché di ristrutturazione di bagni e sanitari, la parte ad essi relativa non viene più tenuta in considerazione ai fini dell’applicazione del bonus.
Si ricorda, inoltre, che cessione del credito e sconto in fattura continuano a non essere più disponibili, come dall’inizio del 2024.