# Calcolo Ivie immobili all’estero a fini ISEE

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- Published: 2025-01-05T09:30:13+01:00
- Author: Tommaso Pietrangelo

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Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, destinati
a qualsiasi uso, sono obbligate a versare l’**Ivie**, cioè l’**imposta sul valore
degli immobili situati al di fuori dei confini italiani**. Inoltre, gli immobili
posseduti all’estero devono essere inclusi nel calcolo del valore del patrimonio
immobiliare ai fini [ISEE](https://bonusepagamenti.it/quanto-costa-fare-lisee/).
Vediamo dunque, in dettaglio, come funziona l’applicazione e il **calcolo dell’Ivie
anche ai fini ISEE**.

Sommario

[Toggle](https://bonusepagamenti.it/calcolo-ivie-immobili-estero-a-fini-isee/#)

 * [Che cos’è l’Ivie](https://bonusepagamenti.it/calcolo-ivie-immobili-estero-a-fini-isee/#Che_cose_lIvie)
 * [Come si calcola l’Ivie sugli immobili esteri](https://bonusepagamenti.it/calcolo-ivie-immobili-estero-a-fini-isee/#Come_si_calcola_lIvie_sugli_immobili_esteri)
 * [Il calcolo Ivie ai fini ISEE](https://bonusepagamenti.it/calcolo-ivie-immobili-estero-a-fini-isee/#Il_calcolo_Ivie_ai_fini_ISEE)

## Che cos’è l’Ivie

L’Ivie è un’**imposta patrimoniale dell’1,06%** – entrata in vigore nel 2012, con
la[ Legge n. 214/2011](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/12/27/011G0256/sg)–**
sul valore degli immobili posseduti all’estero**, a qualsiasi uso destinati. Deve
essere liquidata all’interno del quadro RW relativo al monitoraggio fiscale e colpisce
i titolari di diritti reali sui beni immobili detenuti al di fuori dei confini nazionali.
Il presupposto fondamentale per l’applicazione dell’Ivie è che il soggetto titolare
del diritto reale sia **residente fiscalmente in Italia**. Tale imposta, tuttavia,
è dovuta soltanto se l’importo derivante dal calcolo supera la franchigia di 200
euro.

Da un punto di vista soggettivo, sono tenuti al pagamento dell’Ivie:

 * Le** persone fisiche residenti in Italia**, indipendentemente dalla loro nazionalità
 * Le **società semplici** e gli **enti equiparati** (comprese le associazioni professionali)
 * Le **società di persone** (SAS e SNC)
 * I **trust** e le **fondazioni**
 * Gli **altri enti non commerciali** che risultano proprietari di diritti reali,
   concessionari di aree demaniali o locatari di immobili in locazione finanziaria.

L’Ivie prevede anche una serie di agevolazioni per gli immobili situati in Paesi
dell’Unione europea (o dello Spazio Economico Europeo) che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni. In queste circostanze, è possibile quindi utilizzare il
valore catastale dell’immobile come base imponibile per il calcolo dell’imposta.
Va sottolineato, inoltre, che nel caso dell’Ivie è possibile** detrarre un credito
d’imposta** pari all’importo dell’imposta patrimoniale versata nello Stato estero
in cui è situato l’immobile.

Quanto al versamento effettivo dell’Ivie, per farlo si utilizzano i **codici tributo
specifici tramite il modello F24**. E inoltre la liquidazione e il versamento devono
seguire le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

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## Come si calcola l’Ivie sugli immobili esteri

Come l’[IMU](https://bonusepagamenti.it/imu-cose-e-perche-si-paga/), anche l’Ivie
è un’**imposta patrimoniale dovuta in misura proporzionale**, e cambia in relazione
a **due variabili** principali:

 * La **quota di possesso dell’immobile**
 * I **mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso**. Nel calcolo viene 
   conteggiato per intero anche il mese nel quale il possesso si è protratto per
   almeno 15 giorni.

Uno degli aspetti più ostici, ai fini del calcolo dell’Ivie, è la corretta **determinazione
del valore dell’immobile** detenuto all’estero. In sostanza, la base imponibile 
di questa imposta patrimoniale deve essere rinvenuta in modo gerarchico con i seguenti
valori:

 * **Costo di acquisto** dell’immobile
 * **Costo di costruzione** (se l’immobile è stato edificato dal contribuente)
 * **Valore di mercato** (solo nel caso in cui i due valori precedenti non siano
   disponibili)

Per quanto riguarda invece gli immobili acquisiti per successione o donazione, il
valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione, oppure nell’atto 
registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.

## Il calcolo Ivie ai fini ISEE

Gli immobili detenuti all’estero devono essere obbligatoriamente** inclusi nel calcolo
del valore del patrimonio immobiliare** del contribuente anche **ai fini ISEE**.
Gli immobili in questione vanno quindi dichiarati con riferimento al valore del 
31 dicembre dell’anno precedente, indicando correttamente il valore calcolato ai
fini del pagamento Ivie. Tale valore, inoltre, concorre alla verifica della soglia
di 30.000 euro ai fini dell’ottenimento del Reddito di cittadinanza.

Infine, è bene sottolineare che l’**omessa dichiarazione di immobili situati all’estero**
comporta l’applicazione di due tipologie di sanzioni amministrative. Ovvero:

 * **Sanzione per mancato monitoraggio fiscale**, dal 3% al 15% degli importi non
   dichiarati in via ordinaria (e dal 6% al 30% se invece la violazione riguarda
   investimenti all’estero detenuti in paesi non collaborativi)
 * **Sanzione amministrativa per ritardato versamento**. In questo caso, la sanzione
   amministrativa pecuniaria è del 30% del valore dell’imposta.

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