Il congedo matrimoniale è possibile in seconde nozze? Il congedo matrimoniale è un’agevolazione prevista per i lavoratori con qualifica di operaio nei settori industriale e artigianale, garantendo loro un periodo di riposo retribuito in occasione del matrimonio o dell’unione civile. Questa prestazione è regolamentata dall’INPS e prevede specifici requisiti e modalità di accesso.
Tra tali requisiti, rientra anche quello di non essere in seconde nozze? Scopriamolo insieme.
Congedo matrimoniale requisiti
Per poter ottenere il congedo matrimoniale, il lavoratore deve:
- avere un rapporto di lavoro attivo da almeno una settimana prima della data del matrimonio o dell’unione civile;
- possedere la qualifica di operaio ed essere dipendente di un datore di lavoro appartenente ai settori dell’industria o dell’artigianato;
- contrarre un matrimonio civile, concordatario o unione civile in Italia;
- non percepire altre indennità retributive per lo stesso periodo, ad eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro INAIL.
Quanto ai lavoratori stranieri, essi possono accedere al beneficio solo se:
- hanno la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile.
- risultano coniugati in Italia, quindi il matrimonio o l’unione civile deve essere registrato nel nostro Paese.
Come possiamo vedere, nessuna specificazione circa le seconde nozze è contenuta nei criteri di esclusione dal congedo. Questo significa che non ha importanza se sia un primo o un secondo (o terzo e via dicendo) matrimonio: il lavoratore vi avrà comunque diritto.
Congedo matrimoniale INPS seconde nozze
Per rispondere alla domanda in apertura del nostro articolo, quindi, si ha diritto al congedo matrimoniale anche in seconde nozze? La risposta è positiva.
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Si ha diritto al congedo matrimoniale INPS anche in caso di seconde nozze, purché siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa.
L’INPS non fa infatti distinzioni tra primo matrimonio e successive nozze: ciò che conta è che il lavoratore contragga un matrimonio civile, concordatario o unione civile in Italia e abbia un rapporto di lavoro attivo con qualifica di operaio nei settori dell’industria o dell’artigianato.
L’importante è però che non si sia già usufruito in precedenza del congedo matrimoniale per la stessa unione.
Facciamo un esempio: se si è già beneficiato per un’unione civile e poi ci si sposa con lo stesso partner con unione religiosa, non spetta nuovamente.