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Congruità edilizia, tutte le novità del 2025

La congruità rende obbligatoria la verifica della manodopera impiegata rispetto al valore complessivo dei lavori edili

di Francesca Ereddia
6 Giugno 2025
in Attualità
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Etrato in vigore il 1° novembre 2023 il decreto n. 143/2021 del Ministero del Lavoro, che rende obbligatoria la verifica della congruità della manodopera impiegata rispetto al valore complessivo dei lavori edili, è stato ora riformato con l’aggiunta di alcune specificazioni. L’obbligo era già previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, firmato dalle organizzazioni del settore.

Sommario

Toggle
  • Piattaforma EdilConnect e nuove FAQ
  • Nuove percentuali dal 9 maggio 2024
  • Chiarimenti pubblicati nel 2024 e 2025
  • Cos’è il documento di congruità edilizia
  • Quando deve essere richiesto
  • A chi si applica

Piattaforma EdilConnect e nuove FAQ

Per effettuare la verifica, la CNCE ha messo a disposizione la piattaforma EdilConnect, accessibile su congruitanazionale.it. Imprese e committenti possono registrarsi, inserire i dati del cantiere e ottenere l’attestazione. Sul sito sono disponibili anche una serie di FAQ aggiornate, utili a chiarire diversi casi particolari.

Nuove percentuali dal 9 maggio 2024

Le parti sociali hanno firmato un nuovo accordo per aggiornare le percentuali di incidenza della manodopera ritenute congrue. Alcune modifiche da segnalare:

  • La percentuale del 6,00% prevista per la categoria SOA OS18-B (componenti per facciate continue) si applica anche alla fornitura in opera di pannelli isolanti per facciate.
  • Per i lavori stradali in aree sottoposte a vincolo culturale, viene applicata la percentuale del 13,77% alle categorie OG2 e OG2-A.

Importante: questi aggiornamenti valgono anche per i lavori già in corso.

Chiarimenti pubblicati nel 2024 e 2025

Negli scorsi anni sono stati dati altri chiarimenti in merito e, nello specifico:

  • 16 aprile 2024: è stato chiarito che alcune attività accessorie, pur in appalti non edili, possono rientrare nel perimetro dell’obbligo se previste nel CCNL Edilizia o nell’allegato X del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, se si tratta di interventi di modesta entità (es. tracce per linee elettriche non strutturali), possono essere eseguiti senza verifica di congruità, a certe condizioni.
  • 29 aprile 2025: due nuove FAQ stabiliscono che:
    • non è sufficiente un’autodichiarazione per giustificare la mancata congruità in casi particolari: serve documentazione specifica;
    • il montaggio delle linee vita e il ruolo di moviere rientrano tra le attività edili, salvo che l’installazione delle linee vita sia eseguita direttamente dal produttore/progettista.
Leggi anche  Decreto primo maggio, il tentativo (disperato) di rimediare alle pensioni

Cos’è il documento di congruità edilizia

Si tratta di una certificazione che attesta la presenza di una congrua incidenza della manodopera sul valore dell’opera. Vale sia per lavori pubblici che privati, e riguarda:


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  • imprese in appalto o subappalto;
  • lavoratori autonomi oltre una certa soglia di valore.

Il documento viene rilasciato dalla Cassa Edile o Edilcassa, e rappresenta una sorta di DURC specifico per la congruità.

Quando deve essere richiesto

  • Nei lavori pubblici, la richiesta deve essere fatta dal committente o dall’impresa appaltatrice al momento dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima del saldo.
  • Nei lavori privati, è necessaria prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

L’obbligo vale per i lavori edili con denuncia di inizio lavori trasmessa alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1° novembre 2021.

A chi si applica

L’obbligo riguarda tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione del CCNL Edilizia, comprese quelle affini o funzionalmente connesse all’attività dell’impresa affidataria.

È sempre applicabile nei lavori pubblici. Per i lavori privati, si applica solo se il valore complessivo dell’opera è pari o superiore a 70.000 euro.

Fanno eccezione i lavori legati alla ricostruzione post-sisma del 2016, già regolati da ordinanze speciali.

Cosa succede se non si è in regola

Se l’impresa non rispetta la percentuale minima prevista, ma lo scostamento è entro il 5%, la Cassa Edile può comunque rilasciare l’attestazione, a condizione che il direttore dei lavori firmi una dichiarazione che giustifichi lo scostamento.

Se l’impresa non raggiunge la congruità e non fornisce documentazione idonea, viene iscritta nella BNI – Banca nazionale delle imprese irregolari, con conseguenze anche sull’accesso al DURC.

Leggi anche  Benzina: aumento dei prezzi e tagli in arrivo?

In caso di documento di congruità negativo, anche il DURC ordinario risulterà non regolare fino alla sistemazione della posizione.

Tags: congruità edilizia
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