# Contratto di solidarietà, come funziona e a cosa serve?

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- Published: 2024-06-04T12:13:14+02:00
- Author: Annarita Faggioni

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**Contratto di solidarietà**, quali sono le condizioni e come funziona? I **contratti
di solidarietà** sono degli accordi tra datore di lavoro e sindacati. Invece di **
tagliare il personale** a fronte di meno ore lavorative, si cerca di venirsi incontro
e di **consentire a tutti di lavorare** con un orario ridotto. La definizione dei
dettagli, dai compensi ai contributi, avviene attraverso questo tipo di contratto.
Come verificare se conviene firmarlo o no? Ecco alcuni consigli utili.

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/contratto-di-solidarieta-come-funziona/#)

 * [Come funzionano i contratti di solidarietà](https://bonusepagamenti.it/contratto-di-solidarieta-come-funziona/#Come_funzionano_i_contratti_di_solidarieta)
 * [Che differenza c’è tra cassa integrazione e solidarietà](https://bonusepagamenti.it/contratto-di-solidarieta-come-funziona/#Che_differenza_ce_tra_cassa_integrazione_e_solidarieta)
 * [Come viene calcolata la solidarietà](https://bonusepagamenti.it/contratto-di-solidarieta-come-funziona/#Come_viene_calcolata_la_solidarieta)
 * [Quanto si perde con il contratto di solidarietà](https://bonusepagamenti.it/contratto-di-solidarieta-come-funziona/#Quanto_si_perde_con_il_contratto_di_solidarieta)

## Come funzionano i contratti di solidarietà

**Cosa prevede il contratto di solidarietà**? Il riferimento normativo è alla [Legge n. 863/1984](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/executePrintArticolo.do?id=%7BCE63C327-4991-4ACE-AAA2-A39BFAD9118F%7D&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201),
che indica la possibilità dell’imprenditore e dei sindacati di mettersi d’accordo
nel caso in cui serva un **minor numero di ore di lavoro** per:

 * evitare di dover licenziare. In questo caso l’accordo si definisce tra i **contratti
   di solidarietà difensivi**, perché è a difesa dei posti di lavoro. In questa 
   situazione la norma prevede che la riduzione non sia superiore al 60% per il 
   totale dei lavoratori o del 70% per singolo dipendente. Il datore di lavoro deve
   indicare anche **quanti esuberi è in grado di evitare con il contratto di solidarietà**,
   come previsto dal [Decreto Ministeriale 94033/2016](https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Decreto_ministeriale_13_gennaio_2016_n_94033.pdf);
 * avere la possibilità di assumere più personale. Parliamo di **contratti di solidarietà
   espansivi**.

Un’altra differenza si riferisce ai contratti di solidarietà di tipo:

 * A, per le imprese con più di 15 dipendenti;
 * B, per le imprese con meno di 15 dipendenti in aziende artigiane. Questo secondo
   tipo di contratto non è più disponibile per norma dal 2016.

Prima di procedere con i nuovi contratti, l’[art. 148/2015](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00160/sg)
stabilisce che il datore di lavoro deve chiedere prima un incontro ai sindacati 
di categoria per confrontarsi. L’imprenditore deve mettere sul tavolo:

 * le ore in meno nel contratto di lavoro;
 * per quanto tempo ci sarà questa riduzione di orario;
 * quali lavoratori sono coinvolti;
 * cosa comporterà questo cambio nelle [buste paga](https://bonusepagamenti.it/come-leggere-la-busta-paga/).

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Entro 25 giorni dalla richiesta di incontro la procedura si deve concludere, ma 
se l’azienda ha meno di 50 dipendenti, allora il limite scende a 10 giorni. Per 
quanto tempo il datore di lavoro può usare questo strumento?

Il **contratto di solidarietà** prevede una prima fase di 24 mesi. L’imprenditore
può avviare una proroga fino a 48 mesi. La proroga può arrivare fino a 60 mesi totali
se l’azienda ha sede nel Sud Italia.

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Il **contratto di solidarietà** non è disponibile per:

 * apprendisti;
 * dirigenti;
 * lavoratori a domicilio.

Un caso a parte riguarda i **lavoratori part-time**. Il datore di lavoro deve dimostrare
di aver bisogno della riduzione delle ore di lavoro anche da chi lavora già con 
un monte ore limitato.

## Che differenza c’è tra cassa integrazione e solidarietà

Il **contratto di solidarietà** interviene solo quando c’è una crisi in corso, oppure
l’azienda si vuole espandere con l’assunzione di nuovo personale. Il [contratto per la cassa integrazione](https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/CIGS/Pagine/Cassa-integrazione-guadagni-straordinaria-CIGS),
invece, interviene nell’azienda per:

 * crisi;
 * ristrutturazione;
 * riconversione;
 * riorganizzazione.

Questo secondo strumento si può utilizzare in diverse occasioni rispetto al **contratto
di solidarietà**, ma non solo. Il datore di lavoro non ha bisogno di chiedere ai
sindacati per la cassa integrazione, anche perché questa ha una durata in media 
inferiore a quello della solidarietà.

## Come viene calcolata la solidarietà

Passiamo ora a verificare **come si calcola la solidarietà in busta paga**. Il conto
si basa sulle **ore che non vengono lavorate**. Facciamo un esempio. Il lavoratore
perde con il **contratto di solidarietà** 20 ore.

Supponiamo che ogni ora gli sia pagata 20 euro netti (senza contare contributi e
tasse applicate). Ora, il dipendente perde così 400 euro. Stando al calcolo, il 
lavoratore ha diritto all’80% di quanto avrebbe perso sotto forma di **integrazione
salariale**.

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Come funziona per i contributi? La [circolare n.66/2024](https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.05.circolare-numero-66-del-20-05-2024_14571.html)
stabilisce che il datore di lavoro può ottenere una **riduzione del pagamento dei
contributi ai lavoratori** – da versare all’Inps – pari al 35% per un monte ore 
ridotto più del 20 percento.

Tradotto: se il lavoratore perde più del 20% delle ore lavorate con il **contratto
di solidarietà**, il datore di lavoro ha uno sconto del 35% sui contributi previdenziali,
ma solo per i primi 24 mesi del contratto. La circolare non consente di accedere
al beneficio per le eventuali proroghe successive. Possono accedere le aziende che:

 * hanno stipulato un **contratto di solidarietà** entro il 30 novembre 2022;
 * avevano già un contratto di questo tipo nel primo semestre precedente.

La riduzione non è disponibile se il contributo rientra:

 * in quelli relativi all’[art.25, comma 4, della legge 845/1978](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1978;845),
   ovvero ai fondi per la formazione;
 * nella previdenza complementare o nell’assistenza sanitaria;
 * nella solidarietà per gli operatori dello spettacolo;
 * nel Fondo per il trasporto aereo;
 * nel fondo per il TFR nel settore privato.

Se l’azienda ha già ottenuto aiuti per il pagamento dei contributi con le iniziative
come la **Decontribuzione Sud**, allora non è possibile ottenere ulteriori riduzioni,
pur avendo gli altri requisiti previsti. Il lavoratore ha diritto alle ferie anche
se è in **contratto di solidarietà**, come previsto dalla [circolare Inps n. 2749 del 1986](https://servizi2.inps.it/servizi/Bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%209%20del%208-1-1986.htm).

## Quanto si perde con il contratto di solidarietà

Il dipendente ottiene comunque l’80% dello stipendio non corrisposto dall’Inps. 
Il caso più grave è proprio quello del **contratto a zero ore**, dove si ottiene
solo questo contributo. L’Inps eroga questa somma per la parte che non viene versata
dal datore di lavoro. Così il massimo che perde il lavoratore è pari al 20% delle
ore non lavorate.
