Controlli e sanzioni SFL: quando posso perdere il sussidio? E posso essere sottoposto a controlli? Vediamo cosa dicono le disposizioni a riguardo.
Controlli e sanzioni SFL: gli obiettivi del governo
Come accadeva per RdC anche SFL può essere sottoposto a controlli e i suoi percettori possono essere sanzionati.
Il sussidio, che consiste in 350 euro mensili erogati per 12 mensilità, prevede una serie di oneri a carico del percettore, che deve manifestare sin da subito la sua volontà attiva di ricerca di un impiego, nonché la partecipazione a corsi di formazione volti proprio al suo inserimento nel mondo lavorativo.
Dato che il sussidio è appunto un “supporto” a carattere temporaneo a sostegno di chi non ha un impiego, l’obiettivo del Governo è quello di fare sì che queste persone trovino lavoro nel minor tempo possibile, in un arco temporale appunto di massimo 12 mesi (la durata del sussidio stesso).
Elvira Calderone, ministro del lavoro, ha infatti assicurato che sono pronte proposte lavorative per tutti i livelli, affermando anche come per alcune qualifiche, “addirittura non sono richieste specifiche abilità”.
Stando così le cose, il Governo ha dunque previsto le ipotesi di revoca e sospensione, qualora i percettori non mettano in atto quanto previsto e voluto dal recente decreto.
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Sanzioni: quando si verificano?
Quando il percettore presenta domanda all’INPS , deve firmare il patto di attivazione digitale, e procedere con il percorso di attivazione attuato attraverso la piattaforma SIISL.
Mancata documentazione
Se il percettore non firma il patto di attivazione digitale, scatta la sospensione della misura, che potrà essere riattivata solo a seguito della firma del medesimo.
La stessa cosa vale nel caso di mancata presentazione del documento di resoconto delle attività formative cui si è partecipato: se il percettore, pur avendo partecipato alle attività, non ne dà comunicazione, il sussidio è sospeso finché non presenterà il resoconto trimestrale.
Una terza ipotesi di sospensione, relativa alla documentazione, si verifica quando il percettore non presenta ISEE aggiornato. In quel caso, alla presentazione della nuova dichiarazione, il sussidio sarà riattivato, qualora ne sussistano ancora i presupposti (come già accadeva per RdC).
Casi di sospensione “obbligatoria”
Vi sono poi casi di sospensione che non rientrano tra le sanzioni. Parliamo di quei casi di sospensione ordinaria in cui il percettore trovi un lavoro, con contratto a tempo determinato. In quel caso l’erogazione del sussidio viene sospesa per il tempo della durata del contratto, per poi riprendere.
La revoca: l’ipotesi più grave
Altre ipotesi, più grave, è quella della revoca, cui non vi è rimedio come accade invece per la sospensione. La revoca opera infatti in maniera permanente in tutti quei casi in cui:
- dai controlli anagrafici emergono discrepanze con quanto dichiarato (false attestazioni ISEE, ad esempio, o qualsiasi altro documento volto a dichiarare falsamente di percepire un reddito che rientri nei parametri SFL);*
- il percettore non partecipa ai corsi di formazione e non prende parte alle politiche attive
- il percettore omette di comunicare cambiamenti in merito alla sua posizione lavorativa e/o viene trovato intento a svolgerne una;
- i beneficiari non frequentano il percorso di studi obbligatorio (vale solo per quella fascia 18-29 che non ha completato il ciclo di istruzione obbligatorio);
*ricordiamo che il rilascio di dichiarazioni o documenti falsi, non veritieri o con omissioni, viene punito con la reclusione da due a sei anni.
Inoltre, si va incontro a revoca al primo rifiuto di offerta di lavoro congrua. (nb: co n offerta di lavoro congrua, si intende qualsiasi offerta che, seppur a tempo determinato, sia raggiungibile in non più di due ore con i mezzi di traporto pubblico)
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