Denuncia per diffamazione, quando e come si può procedere? Quando si parla di diffamazione si tende a pensare a una persona che “parla male” di qualcun altro, ma in realtà la casistica va ben oltre. Infatti, per diffamare una persona serve parlare a più persone e dimostrare il fine di voler danneggiare il diffamato. Dopo aver analizzato i casi per la denuncia per stalking, è tempo di vedere come funziona per la querela per diffamazione.
In quale caso è diffamazione
Il reato di diffamazione si configura in base all’art.595 del Codice Penale. La diffamazione va distinta dall’ingiuria. Sebbene entrambi i reati comportino una offesa dell’onore del danneggiato, la seconda si configura nel momento in cui la persona offesa è presente, la prima invece si configura nel momento in cui la persona è assente.
In generale si definisce diffamazione quando:
- la persona offesa non è presente;
- si parla a più persone (almeno 2) della stessa persona;
- ci sono le evidenze (registrazioni, screen, ecc.).
Denuncia per diffamazione, cosa inserire
Oltre all’assenza della persona offesa, la legge stabilisce che è necessario che la terza persona abbia una reazione sulle parole espresse, ovvero che ritenga che quelle parole diano problemi di reputazione e di onore alla persona di cui si sta parlando. Per diffamazione non si intende solo di azioni compiute con le parole, perché la norma si estende anche su:
- gesti;
- scritte;
- disegni;
- post sui social.
In più, è importante che quanto dichiarato rispetti la veridicità. Infatti, la persona querelata può dimostrare di aver detto il vero, cioè provare la veridicità delle sue parole, in sede di dibattimento. Anche fatti veri possono comportare una denuncia per diffamazione da parte di chi si sente diffamato, quando si va oltre la misura e si lede la dignità della persona che si sente offesa.
La diffamazione non è procedibile d’ufficio, cioè le Autorità non possono procedere da sole, ma hanno bisogno della denuncia per diffamazione da parte dell’interessato. In gergo tecnico questa procedura si chiama su querela di parte.
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Denuncia per diffamazione a mezzo stampa, come funziona
La diffamazione a mezzo stampa è un reato diverso dalla semplice diffamazione in quanto chi è iscritto all’albo dei giornalisti fa riferimento direttamente alla legge sulla privacy. Ciò avviene, infatti, quando un giornalista diffama una persona utilizzando un articolo di giornale o un atto pubblico, ma può essere anche tramite social o tramite strumenti online (siti, podcast, ecc.).
In caso di condanna, la reclusione è da 6 mesi a 3 anni, con multa inferiore ai 516 euro. Questo tipo di diffamazione si chiama anche aggravata perché non si esercita il diritto di cronaca inserito nell’art.21 della Costituzione, ma si utilizza la stampa per danneggiare un’altra persona.
I criteri di valutazione sono stati inseriti per questo tipo di diffamazione in diverse sentenze della Cassazione, la quale ha evidenziato:
- la verità di quanto dichiarato o no;
- la pertinenza, quanto quella notizia è effettivamente di interesse pubblico;
- la continenza, se le parole utilizzate sono consone – cioè appropriate – alla notizia che si voleva dare o se c’è l’intento di danneggiare qualcuno.
Se il giornalista e il direttore responsabile dimostrano di avere ragione in tribunale, allora chi ha sporto la denuncia per diffamazione non ha diritto al risarcimento.
Cosa fare quando una persona ti diffama
La denuncia per diffamazione va presentata alle autorità competenti entro 3 mesi da quando si sono svolti i fatti, oppure da quando l’interessato ne è venuto a conoscenza. Dopo la denuncia per diffamazione, inizia un iter giudiziario e l’interessato può richiedere il risarcimento del danno fino a 5 anni da quando è stato commesso il fatto.
La diffamazione prevede la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro. Se si accusa una persona di un fatto specifico, ma senza averne le prove, allora la pena sale con la reclusione fino a 2 anni, oppure la multa fino a 2.065 euro. Dopo il processo, la persona offesa potrà anche richiedere il risarcimento in sede civile.