Con le dimissioni volontarie il lavoratore interrompe unilateralmente il proprio rapporto di lavoro con il proprio datore.
Le dimissioni volontarie rappresentano un diritto del lavoratore, una scelta del dipendente che può essere dettata da ragioni personali, professionali o di qualsiasi altra natura. Rimangono una tipologia distinta dalle dimissioni per giusta causa, che sono invece quelle dettate da circostanze presenti sul posto di lavoro che costringono il lavoratore a dimettersi (ad esempio mancato pagamento dello stipendio, mobbing, molestie, ingiurie).
Regolamentazione delle dimissioni volontarie
Le dimissioni volontarie sono regolamentate dall’art. 2118 del Codice Civile, che stabilisce che ciascuna parte di un contratto di lavoro può recedere dallo stesso, rispettando i termini di preavviso stabiliti dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) o da eventuali accordi individuali.
Si ricorda che dal 12 marzo 2016, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151/2015, è obbligatorio presentare le dimissioni esclusivamente in modalità telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro, per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco.
Come rassegnare le dimissioni volontarie?
Il lavoratore deve rispettare un periodo di preavviso, la cui durata varia in base all’anzianità di servizio e alla categoria professionale di appartenenza.
Se tale obbligo non viene rispettato, tale infrazione può comportare una trattenuta in busta paga pari all’indennità sostitutiva del preavviso.
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Dimissioni per giusta causa: differenze
Come detto poc’anzi, le dimissioni possono avvenire anche per giusta causa, e si distinguono dalle dimissioni volontarie. Sono infatti dimissioni “per giusta causa” quelle che avvengono per gravi inadempienze del datore di lavoro, come:
- mancato pagamento dello stipendio;
- mobbing;
- molestie sul lavoro;
- peggioramento delle condizioni contrattuali.
Dal 1° gennaio 2025, comunque, sia che si tratti di dimissioni volontarie che per giusta causa, il lavoratore ha diritto alla Naspi.
Effetti delle dimissioni
Una volta comunicate e accettate, le dimissioni comportano la cessazione del rapporto di lavoro e la perdita delle tutele contrattuali, salvo eventuali spettanze economiche come il trattamento di fine rapporto (TFR) e le ferie non godute.
Tuttavia, il lavoratore può valutare alternative come il preavviso ridotto o il ritiro delle dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione, nel caso in cui cambi idea.
Come rassegnare le dimissioni?
La procedura per le dimissioni dipende dal contesto e dalla tipologia di dimissioni (volontarie o per giusta causa). Ecco i passaggi da seguire.
1. Verifica del preavviso
Per le dimissioni volontarie (contrariamente a quanto avviene per le dimissioni per giusta causa) è necessario, come detto, un preavviso. Dunque è necessario:
- controllare il contratto di lavoro o il CCNL applicato per sapere quanti giorni di preavviso sono richiesti.
- se il preavviso non viene rispettato, il datore di lavoro può trattenere dalla tua busta paga l’indennità di mancato preavviso.
Dimissioni online (per i lavoratori privati)
Dal 12 marzo 2016, in Italia le dimissioni devono essere presentate telematicamente tramite il sito del Ministero del Lavoro (Servizi Lavoro). E’ dunque necessario:
- accedere a Servizi Lavoro con SPID o CIE.
- compilare il modulo online con i dati del datore di lavoro e la data di decorrenza delle dimissioni.
- inviare il modulo: sarà trasmesso automaticamente al datore di lavoro e all’Ispettorato del Lavoro.
E’ altresì possibile rivolgersi a un patronato, sindacato o consulente del lavoro per assistenza.
Lettera di dimissioni
Pur non essendo obbligatoria, è comunque buona norma inviare anche una lettera di dimissioni al datore di lavoro, via PEC o raccomandata A/R, per confermare la decisione e mantenere un buon rapporto professionale.
Periodo di preavviso
Durante il periodo di preavviso, il lavoratore continua a lavorare normalmente. Rimane comunque possibile per il datore accettare le dimissioni immediatamente, liberandoti dal vincoli. Al termine del rapporto di lavoro terrà erogato il TFR.