DIS COLL, cos’è e a chi spetta? Nel corso del 2024, i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si trovano in condizioni di perdita involontaria del lavoro possono fare richiesta della DIS COLL, un’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS. Questa misura rappresenta un sostegno economico fondamentale per coloro che, per cause non imputabili a loro, si trovano senza occupazione.
Come funziona la disoccupazione DIS COLL?
La DIS COLL è un’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno perso il lavoro in modo involontario. La stessa può essere richiesta anche da assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. Fondamentalmente, si tratta di un sostegno economico erogato dall’INPS per aiutare i disoccupati che lavoravano con contratto co.co.co.
Chi ha diritto alla DIS COLL?
Le categorie di soggetti che possono beneficiare della DIS COLL nel 2024 includono:
- Collaboratori coordinati e continuativi che abbiano perso involontariamente l’occupazione;
- Collaboratori a progetto che si trovano senza lavoro per ragioni non imputabili a loro;
- Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Secondo i dati dell’Osservatorio sulla cassa integrazione pubblicati il 22 febbraio 2024, nel 2023 sono state presentate 30.171 domande di DIS COLL, mentre le richieste complessive di NASpI e DIS COLL sono state 2.176.505, con una riduzione del 1,7% rispetto all’anno precedente.
Restano esclusi dalla misura:
- I collaboratori titolari di pensione;
- I titolari di partita IVA;
- Amministratori e sindaci;
- Revisori di società;
- Associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Requisiti
Per richiederla è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
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- Essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS.
- Trovarsi in uno stato di disoccupazione, come definito dall’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
- Avere almeno 1 mese di contribuzione nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso.
Importo
L’importo massimo mensile viene rivalutato annualmente dall’INPS, basandosi sulla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Nel 2024, l’importo massimo mensile non può superare i 1.550,42 euro, e la retribuzione di riferimento per il calcolo è di 1.425,21 euro, come indicato nella Circolare n. 25 del 29-01-2024.
Come si calcola la DIS COLL?
Il calcolo della DIS COLL prevede diverse variabili e regole stabilite dall’INPS. Ecco come avviene il calcolo:
- Contribuzione accreditata:
La DIS COLL è calcolata sulla base della contribuzione accreditata al lavoratore nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso.
- Importo massimo:
L’importo massimo dell’indennità è stabilito annualmente dall’INPS e può variare in base all’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Nel 2024, l’importo massimo mensile è di 1.550,42 euro.
- Retribuzione di riferimento:
La retribuzione di riferimento utilizzata per il calcolo è pari a 1.425,21 euro.
- Durata massima:
La DIS COLL è erogata mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo specificato. La durata massima della prestazione è di 12 mesi.
- Periodi contributivi già utilizzati:
Dal 1° gennaio non sono computati, ai fini della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione. Ciò significa che i mesi in cui è stata già corrisposta la DIS COLL non vengono nuovamente considerati per il calcolo della durata.
Esempio di calcolo semplificato
Supponiamo che un lavoratore abbia 6 mesi di contribuzione accreditata nel periodo considerato e che l’importo massimo mensile della DIS COLL sia di 1.550,42 euro. Il calcolo potrebbe essere il seguente:
Importo mensile = (Contribuzione Accreditata/6) ×1.425,21 (retribuzione di riferimento)
L’importo calcolato non può superare l’importo massimo stabilito (1.550,42 euro nel 2024). Il lavoratore riceverà questa somma mensile fino al raggiungimento della durata massima di 12 mesi o fino a quando troverà un nuovo impiego.
Durata massima
La DIS COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. La durata massima della prestazione è di 12 mesi, e dal 1° gennaio non sono computati, ai fini della durata, i periodi contributivi già utilizzati.
Come ottenere la DIS COLL
La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando uno dei seguenti metodi:
- Online, tramite il portale web www.inps.it. La procedura semplificata è spiegata nel Messaggio numero 804 del 23-02-2024.
- Tramite il contact center INPS, chiamando gratuitamente al numero 803 164 da rete fissa o al numero 06 164 164 da rete mobile.
- Rivolgendosi a enti di patronato e intermediari INPS, i quali possono presentare la domanda per conto dell’interessato.
La domanda di DIS COLL equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), e l’INPS la trasmette all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che deve contattare il Centro per l’Impiego entro 15 giorni per stipulare un patto di servizio personalizzato finalizzato al reinserimento nel mercato del lavoro.
Che differenza c’è tra NASpI e DIS COLL?
La NASpI e la DIS COLL sono entrambe misure di sostegno economico fornite dall’INPS in Italia, ma sono destinate a categorie di lavoratori differenti. Ecco le principali differenze:
Destinatari:
- NASpI:
- La NASpI è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano perso il lavoro involontariamente, indipendentemente dal tipo di contratto (ad esempio, a tempo indeterminato, a termine, intermittente).
- DIS COLL:
- La DIS COLL è specificamente destinata ai lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) che abbiano perso il lavoro in modo involontario. Può essere richiesta anche da assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Tipo di contratto:
- NASpI:
- Copre una vasta gamma di contratti di lavoro dipendente.
- DIS COLL:
- Si applica esclusivamente ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Requisiti di accesso:
- NASpI:
- Richiede un periodo minimo di contribuzione, in base all’età del lavoratore.
- DIS COLL:
- Richiede l’iscrizione esclusiva alla Gestione Separata INPS e almeno 1 mese di contribuzione nel periodo precedente l’evento di disoccupazione.
Importo massimo:
- NASpI:
- L’importo massimo della NASpI è calcolato in base all’ultima retribuzione percepita e non può superare un determinato tetto.
- DIS COLL:
- L’importo massimo è stabilito annualmente dall’INPS e, nel 2024, non può superare i 1.550,42 euro al mese.
Durata massima:
- NASpI:
- Può essere erogata per un massimo di 24 mesi.
- DIS COLL:
- Può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi.
Modalità di presentazione della domanda:
- NASpI:
- La domanda può essere presentata online tramite il portale INPS.
- DIS COLL:
- La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale web dell’INPS, il contact center o attraverso enti di patronato e intermediari INPS.