L’indennità disoccupazione contratto a progetto, ovvero la Dis Coll, è destinata ai lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che, involontariamente, hanno perso il loro impiego e sono registrati presso la Gestione Separata dell’INPS. Lo stabilisce l’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015.
Questo beneficio non è disponibile per i collaboratori che percepiscono una pensione, per coloro che hanno una partita IVA attiva, o per gli amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni o altri enti, indipendentemente dalla loro forma giuridica.
Ma quindi che tipo di contratto è compatibile con la Dis Coll? Come ottenere la Dis-Coll? Cosa si intende per dis Coll? Come si calcola la Dis Coll? Chi può richiedere la Dis Coll?
Come funziona la disoccupazione Dis Coll?
Il meccanismo dell’indennità per la disoccupazione dei lavoratori con contratti a progetto, nota come Dis Coll, si attiva in seguito alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. Ecco come funziona:
- se la domanda viene presentata entro otto giorni dalla cessazione del lavoro, l’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione stessa;
- nel caso in cui la domanda venga presentata dopo otto giorni dalla cessazione, l’indennità inizia dal giorno successivo alla presentazione della domanda;
- oppure, se la domanda è presentata durante o dopo un periodo di maternità o degenza ospedaliera, l’indennità inizia rispettivamente dall’ottavo giorno successivo alla fine di tale periodo o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, a seconda dei casi.
La durata dell’indennità è determinata in base ai mesi di contribuzione nel periodo dall’1 gennaio dell’anno precedente alla cessazione del lavoro fino all’evento stesso, con un limite massimo di 12 mesi. Non vengono considerati i periodi contributivi già utilizzati per ottenere altre prestazioni.
L’importo dell’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile. Se il reddito supera una certa soglia, l’indennità può essere aumentata. Dopo il sesto mese di percezione, l’indennità subisce una riduzione mensile del 3%. Il pagamento avviene tramite accredito bancario o postale.
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Che differenza c’è tra Naspi e Dis-Coll?
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e la DIS-COLL (Disoccupazione dei Collaboratori Coordinati e Continuativi) sono entrambe prestazioni di disoccupazione, ma sono destinate a categorie di lavoratori diverse e hanno caratteristiche specifiche:
Destinatari
- NASpI: È rivolta a lavoratori dipendenti del settore privato che perdono il lavoro involontariamente, indipendentemente dal tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato).
- DIS-COLL: È specificamente destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che perdono il lavoro in modo involontario.
Durata dell’indennità
- NASpI: La durata dell’indennità NASpI varia in base al periodo di contribuzione dell’assicurato, con un massimo di 24 mesi.
- DIS-COLL: La durata massima dell’indennità DIS-COLL è di 12 mesi, ma può variare in base ai contributi versati dal lavoratore nel periodo precedente alla disoccupazione.
Ammontare dell’indennità
- NASpI: L’importo dell’indennità NASpI dipende dal reddito precedente del lavoratore e può essere fino al 75% dell’ultimo stipendio percepito.
- DIS-COLL: L’importo dell’indennità DIS-COLL corrisponde al 75% del reddito medio mensile del lavoratore.
Dis-Coll requisiti e domanda
Per accedere all’indennità DIS-COLL è necessario essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non essere pensionati e non avere partita IVA attiva al momento della presentazione della domanda. Inoltre, occorre avere almeno un mese di contribuzione nel periodo dall’1 gennaio dell’anno precedente alla cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che non vi è alcun limite di età per iscriversi al collocamento ordinario, mentre esiste un limite di età per l’iscrizione ai registri del collocamento mirato. Di conseguenza, i lavoratori che perdono involontariamente il proprio impiego devono sempre presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) affinché possano beneficiare delle indennità NASpI e DIS-COLL.
La domanda viene trasmessa all’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per l’inserimento nel sistema informativo delle politiche attive e va presentata esclusivamente online entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale alla presentazione della DID. Per quanto riguarda l’età minima per l’iscrizione presso il Centro per l’Impiego ordinario, la legge stabilisce che si può fare al compimento dei 16 anni di età.