# Disdetta contratto di locazione: quando è legittima?

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- Published: 2025-05-13T13:24:47+02:00
- Author: Francesca Ereddia

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Capita purtroppo spesso, nel contesto dei[** contratti di locazione a uso abitativo**](https://bonusepagamenti.it/contratto-di-locazione-abitativo-a-canone-libero-o-concordato/),
che il proprietario voglia riottenere l’immobile** prima della rinnovo del contratto**,
per destinarlo ad esempio a un figlio.

In effetti, la legge italiana prevede questa possibilità, ma con regole ben precise
e vincoli temporali stringenti, pensati per tutelare l’inquilino.

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/disdetta-contratto-di-locazione/#)

 * [Disdetta contratto di locazione: quando è possibile?](https://bonusepagamenti.it/disdetta-contratto-di-locazione/#Disdetta_contratto_di_locazione_quando_e_possibile)
 * [Disdetta anticipata: servono delle clausole?](https://bonusepagamenti.it/disdetta-contratto-di-locazione/#Disdetta_anticipata_servono_delle_clausole)
 * [Disdetta o risoluzione?](https://bonusepagamenti.it/disdetta-contratto-di-locazione/#Disdetta_o_risoluzione)
 * [Cosa deve fare il locatore?](https://bonusepagamenti.it/disdetta-contratto-di-locazione/#Cosa_deve_fare_il_locatore)

## Disdetta contratto di locazione: quando è possibile?

Il contratto di locazione più comune è il cosiddetto **contratto “4+4”,** regolato
dalla Legge n. 431 del 1998. Questo tipo di contratto ha una durata iniziale di 
4 anni, al termine dei quali si rinnova **automaticamente** per altri 4,** salvo
disdetta da una delle parti**, secondo modalità e tempistiche specifiche.

La disdetta da parte del locatore può avvenire **solo alla fine dei primi 4 anni.**
In questo caso, alla fine dei 4 anni, il locatore può decidere di non rinnovare 
il contratto, in presenza di determinate motivazioni, tra cui anche la necessità
di destinarne l’uso ai propri figli.

In tal caso, il locatore deve inviare una comunicazione scritta all’inquilino con
almeno 6 mesi di preavviso, tramite raccomandata A/R o PEC.

## Disdetta anticipata: servono delle clausole?

È fondamentale sottolineare che questa possibilità **non deve essere espressamente
indicata nel contratto per essere valida:** si tratta di un **diritto** previsto
direttamente dalla legge. Tuttavia, è **obbligatorio** rispettare il termine dei
primi 4 anni di contratto.

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Trascorsi i primi 4 anni, se il contratto si rinnova per ulteriori **4 anni (anni
5–8-etc),** In questo secondo periodo, la legge **non prevede più la disdetta motivata**.
Il locatore può disdire praticamente prima della scadenza, anche senza giustificato
motivo. **Ovviamente, sempre con preavviso di 6 mesi.**

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Ecco come funziona

Questo sistema ha lo scopo di bilanciare le esigenze del proprietario con il diritto
dell’inquilino a godere di una certa stabilità abitativa.

## Disdetta o risoluzione?

Va sottolineato come la **disdetta** e la **risoluzione** siano due termini spesso
confusi ma molto diversi tra loro. La disdetta anticipata è appunto quella che abbiamo
analizzato sino ad ora: si tratta cioè della scelta di non rinnovare il contratto(
e quindi disdirlo) al termine della durata del contratto.

La risoluzione invece avviene in corso di contratto (es. al terzo anno) ma avviene
solo per gravi motivi, quali:

 * inadempienze da parte del locatario;
 * altri gravi motivi, definiti per giusta causa del giudice e accertati caso per
   caso.

## Cosa deve fare il locatore?

Una volta riottenuto l’immobile, il locatore che ne ha dichiarato l’uso personale
o familiare e **poi non lo utilizza** effettivamente per tale scopo **entro 12 mesi**,
può andare incontro a sanzioni, tra cui anche quella della restituzione dell’immobile
all’inquilino.

In conclusione, la possibilità per il proprietario di riottenere l’immobile per 
destinarlo al figlio esiste, e può essere esercitata anche prima della prima scadenza
del contratto.
