Disoccupazione all’estero, ho diritto alla Naspi? Il sussidio per chi ha perso il lavoro in Italia si può trasferire in alcuni Paesi esteri dove ci sono accordi bilaterali o interventi da parte dell’Unione Europea. Ecco quali sono questi Paesi per avere la disoccupazione all’estero nel 2024 e cosa fare prima della partenza.
Lavoro all’estero, disoccupazione in Italia: è possibile?
La disoccupazione all’estero è possibile, ma solo in alcuni casi. La normativa europea consente di ottenere la disoccupazione per almeno 3 mesi dal Paese UE dove si è lavorato – in questo caso l’Italia – fino a un massimo di 6 mesi in caso di proroga.
Per poter ottenere il sussidio è necessario:
- essere in disoccupazione completa;
- avere diritto alla disoccupazione nel Paese dove si è perso il lavoro.
Non appena si trova lavoro nel Paese straniero, si deve comunicare di non aver più diritto alla disoccupazione all’estero. Le conseguenze di una mancata comunicazione possono essere anche penali.
L’interessato deve contattare l’Inps seguendo la procedura indicata per l’invio delle comunicazioni con una brochure informativa dell’ente per indicare di non dover più percepire la disoccupazione all’estero. La procedura prevede:
- andare su Prestazioni e servizi;
- inserire NASpI nel campo Testo libero e cliccare sul bottone Filtra;
- accedere al proprio profilo Inps con le credenziali SPID, CIE e CNS;
- andare su Invio comunicazioni;
- cliccare il bottone Avanti;
- scegliere Per numero di protocollo dal menu Tipo ricerca;
- inserire il numero di protocollo (si trova nei documenti dell’erogazione della Naspi);
- scegliere Eventi che influiscono sul pagamento della prestazione;
- cliccare su Espatrio dal menu a tendina Tipo evento da comunicare;
- andare su Avanti e successivamente su Stampa comunicazione e Stampa ricevuta.
È necessario stampare tutta la documentazione per poterla poi ritrovare in caso di controlli.
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Disoccupazione all’estero Europea, come funziona
Il cittadino che richiede la disoccupazione all’estero deve:
- essere iscritto da almeno 4 settimane nelle liste di disoccupazione nel Paese dove ha lavorato, nel caso dell’Italia al Centro per l’impiego più vicino;
- togliere la disponibilità a lavorare in Italia per trasferimento all’estero e richiedere il modello U2 al Centro per l’impiego, che permette di trasferire il sussidio nel Paese dove l’interessato vuole recarsi.
L’interessato si deve iscrivere ai servizi nazionali per l’impiego del Paese estero entro 7 giorni da quando ha tolto la disponibilità al Centro per l’impiego italiano.
L’ente estero chiede il modello U2 compilato e fa delle verifiche con gli enti italiani per capire se l’interessato ha diritto alla disoccupazione all’estero.
Quando il cittadino italiano resta più di 3 mesi nel Paese estero deve chiedere la proroga della disoccupazione chiedendo informazioni al Centro per l’impiego in Italia.
L’ente italiano può effettuare dei controlli per capire se la persona si è impegnata per cercare lavoro all’estero prima di chiedere la proroga della disoccupazione all’estero.
Disoccupazione all’estero, il caso Svizzera
Il cittadino che sceglie di recarsi in Svizzera e vuole ottenere la disoccupazione all’estero, deve seguire le norme dello Spazio Economico Europeo. I requisiti richiesti sono:
- togliere la disponibilità a lavorare in Italia;
- ricevere dal Centro dell’impiego di riferimento la documentazione;
- iscriversi all’ufficio per il lavoro svizzero entro 7 giorni dall’arrivo per cercare lavoro.
Cosa fare in caso di rimpatrio documenti e procedure
Il cittadino che ha perso il lavoro all’estero e torna in Italia da rimpatriato ha diritto alla disoccupazione per il periodo estero. Possono richiederlo i lavoratori che hanno prestato servizio nei Paesi:
- comunitari, cioè dell’Unione Europea;
- extracomunitari, non appartenenti all’UE, ma con accordi bilaterali o internazionali con l’Italia.
Il cittadino ha diritto al sussidio di disoccupazione da rimpatriato:
- resta disoccupato per un licenziamento o per il mancato rinnovo di un contratto di lavoro stagionale;
- torna in Italia. Il rientro risulta valido per norma a partire dal 1° novembre 1974.
La disoccupazione da rimpatrio è valida per 180 giorni e si calcola da:
- giorno del rimpatrio in Italia, se l’interessato si iscrive al Centro dell’Impiego più vicino alla sua residenza entro 7 giorni dall’arrivo nel nostro Paese;
- giorno di dichiarazione di disponibilità al lavoro, entro 30 giorni dall’arrivo in Italia.
L’importo è definito in base alla circolare INPS n. 49 del 25 marzo 2024 per quest’anno. L’Inps rende nota una nuova circolare in merito ogni anno.
L’interessato può presentare la domanda per disoccupazione da rimpatrio con questi requisiti:
- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla fine del rapporto di lavoro all’estero;
- recarsi al Centro per l’impiego di competenza entro 30 giorni dal rimpatrio.
Il rapporto di lavoro per cui si chiede la disoccupazione da rimpatrio deve essere di almeno 12 mesi – di cui 7 all’estero – per la presentazione delle domande successive alla prima.
Questo requisito non è richiesto in caso di prima domanda. Chi torna in Italia da un Paese che applica la norma europea deve presentare in allegato alla domanda:
- il documento portatile U1. Questa documentazione indica:
- i periodi di pagamento dell’assicurazione;
- la data e il motivo della cessazione del rapporto di lavoro;
- la qualifica dell’interessato;
- buste paga e contratto di lavoro che attesta l’attività svolta all’estero.
I Paesi che aderiscono alle regole europee di riferimento sono:
- i Paesi dell’Unione Europea;
- I Paesi dello Spazio Economico Europeo, cioè:
- Islanda;
- Liechtenstein;
- Norvegia;
- la Svizzera.
Se il Paese non è convenzionato con l’Italia – cioè non fa parte dei Paesi citati sopra e non ci sono accordi bilaterali – la documentazione richiesta per presentare la domanda di disoccupazione da rimpatrio è:
- la dichiarazione con indicazione del licenziamento del datore di lavoro all’estero;
- la documentazione del Consolato italiano nel Paese estero dove si è lavorato.
La domanda si può presentare:
- sul sito dell’Inps, accedendo con lo SPID, la CIE o la CNS a questa pagina e scegliendo Utilizza il servizio;
- al Contact Center Inps dal numero verde 803.164 da numero fisso o al numero 06.164.164 da rete mobile (il costo della chiamata dipende dal gestore telefonico);
- ai Patronati.
L’Inps ha tempo 30 giorni per poter accettare o rifiutare la domanda per la disoccupazione da rimpatrio.