# Disoccupazione all’estero, se mi trasferisco posso percepire Naspi?

- Link: https://bonusepagamenti.it/disoccupazione-all-estero-naspi/
- Published: 2024-07-08T09:51:22+02:00
- Author: Annarita Faggioni

[ ⌊Disoccupazione all'estero, se mi trasferisco posso percepire Naspi?⌉ ](https://www.instagram.com/bonusepagamenti.it/)
[ ⌊Disoccupazione all'estero, se mi trasferisco posso percepire Naspi?⌉ ](https://www.youtube.com/channel/UCR3nOKMQ4tF6nJ4EcTK1cFg)
[ ⌊Disoccupazione all'estero, se mi trasferisco posso percepire Naspi?⌉ ](https://www.tiktok.com/@bonusepagamenti.it)
[ ⌊Disoccupazione all'estero, se mi trasferisco posso percepire Naspi?⌉ ](https://www.facebook.com/bonusepagamenti)

**Disoccupazione all’estero**, **ho diritto alla Naspi****?** Il [sussidio per chi ha perso il lavoro](https://bonusepagamenti.it/naspi-guida-completa/)
in Italia si può trasferire in alcuni Paesi esteri dove ci sono accordi bilaterali
o interventi da parte dell’Unione Europea. Ecco quali sono questi Paesi per avere
la **disoccupazione all’estero nel 2024** e cosa fare prima della partenza.

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/disoccupazione-all-estero-naspi/#)

 * [Lavoro all’estero, disoccupazione in Italia: è possibile?](https://bonusepagamenti.it/disoccupazione-all-estero-naspi/#Lavoro_allestero_disoccupazione_in_Italia_e_possibile)
 * [Disoccupazione all’estero Europea, come funziona](https://bonusepagamenti.it/disoccupazione-all-estero-naspi/#Disoccupazione_allestero_Europea_come_funziona)
 * [Disoccupazione all’estero, il caso Svizzera](https://bonusepagamenti.it/disoccupazione-all-estero-naspi/#Disoccupazione_allestero_il_caso_Svizzera)
 * [Cosa fare in caso di rimpatrio documenti e procedure](https://bonusepagamenti.it/disoccupazione-all-estero-naspi/#Cosa_fare_in_caso_di_rimpatrio_documenti_e_procedure)

## Lavoro all’estero, disoccupazione in Italia: è possibile?

La **disoccupazione all’estero** è possibile, ma solo in alcuni casi. La normativa
europea consente di **ottenere la disoccupazione** per almeno **3 mesi** dal Paese
UE dove si è lavorato – in questo caso l’Italia – fino a un massimo di **6 mesi**
in caso di proroga.

Per poter ottenere il sussidio è necessario:

 * essere in disoccupazione completa;
 * avere diritto alla disoccupazione nel Paese dove si è perso il lavoro.

**Non appena si trova lavoro nel Paese straniero**, si deve comunicare **di non 
aver più diritto alla disoccupazione all’estero**. Le conseguenze di una mancata
comunicazione possono essere anche **penali**.

L’interessato deve contattare l’Inps seguendo la procedura indicata per l’invio 
delle comunicazioni con una [brochure informativa dell’ente](https://servizi2.inps.it/docallegati/Mig/Allegati/05-Naspi_Invio_Comunicazione.pdf)
per indicare di non dover più percepire la **disoccupazione all’estero**. La procedura
prevede:

 * andare su **Prestazioni e servizi**;
 * inserire **NASpI** nel campo **Testo libero **e cliccare sul bottone **Filtra**;
 * accedere al proprio profilo Inps con le credenziali SPID, CIE e CNS;
 * andare su **Invio comunicazioni**;
 * cliccare il bottone **Avanti**;
 * scegliere **Per numero di protocollo** dal menu **Tipo ricerca**;
 * inserire il numero di protocollo (si trova nei documenti dell’erogazione della
   Naspi);
 * scegliere **Eventi che influiscono sul pagamento della prestazione**;
 * cliccare su **Espatrio** dal menu a tendina **Tipo evento da comunicare**;
 * andare su **Avanti** e successivamente su **Stampa comunicazione **e **Stampa
   ricevuta**.

È necessario stampare tutta la documentazione per poterla poi ritrovare in caso 
di controlli.

---

 **Scarica la nostra app e risparmia con i bonus attivi in Italia:**

 [⌊Bonus e Pagamenti App⌉](https://lazycat.page.link/bonus)  [⌊Bonus e Pagamenti App⌉](https://lazycat.page.link/bonus)

---

  

Leggi anche  Pagamenti NASpI settembre 2026: tutte le date e come controllare l'accredito

## Disoccupazione all’estero Europea, come funziona

Il cittadino che richiede la **disoccupazione all’estero** deve:

 * essere iscritto da **almeno 4 settimane** nelle liste di disoccupazione nel Paese
   dove ha lavorato, nel caso dell’Italia al Centro per l’impiego più vicino;
 * togliere la disponibilità a lavorare in Italia per trasferimento all’estero e**
   richiedere il modello U2** al Centro per l’impiego, che permette di trasferire
   il sussidio nel Paese dove l’interessato vuole recarsi.

L’interessato si deve iscrivere ai servizi nazionali per l’impiego del Paese estero
entro **7 giorni** da quando ha tolto la disponibilità al Centro per l’impiego italiano.

**L’ente estero chiede il modello U2 compilato e fa delle verifiche con gli enti
italiani per capire se l’interessato ha diritto alla disoccupazione all’estero**.

Quando il cittadino italiano resta più di 3 mesi nel Paese estero deve chiedere 
la **proroga della disoccupazione **chiedendo informazioni al Centro per l’impiego
in Italia.

L’ente italiano può effettuare dei controlli per capire se la persona si è impegnata
per cercare lavoro all’estero prima di chiedere la proroga della **disoccupazione
all’estero**.

## Disoccupazione all’estero, il caso Svizzera

Il cittadino che sceglie di recarsi in Svizzera e vuole ottenere la **disoccupazione
all’estero**, deve seguire le norme dello [Spazio Economico Europeo](https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/169/lo-spazio-economico-europeo-see-la-svizzera-e-il-nord).
I requisiti richiesti sono:

 * togliere la disponibilità a lavorare in Italia;
 * ricevere dal Centro dell’impiego di riferimento la documentazione;
 * iscriversi all’ufficio per il lavoro svizzero entro 7 giorni dall’arrivo per 
   cercare lavoro.

## Cosa fare in caso di rimpatrio documenti e procedure

Il cittadino che ha perso il lavoro all’estero e torna in Italia da rimpatriato 
ha diritto alla **disoccupazione per il periodo estero**. Possono richiederlo i 
lavoratori che hanno prestato servizio nei Paesi:

 * **comunitari**, cioè dell’Unione Europea;
 * **extracomunitari**, non appartenenti all’UE, ma con accordi bilaterali o internazionali
   con l’Italia.

Il cittadino ha diritto al **sussidio di disoccupazione da rimpatriato**:

 * resta disoccupato per un licenziamento o per il mancato rinnovo di un [contratto di lavoro](https://bonusepagamenti.it/come-controllare-contratto-di-lavoro/)
   stagionale;
 * torna in Italia. Il rientro risulta valido per norma a partire dal 1° novembre
   1974.

La disoccupazione da rimpatrio è valida per 180 giorni e si calcola da:

 * giorno del rimpatrio in Italia, se l’interessato si iscrive al Centro dell’Impiego
   più vicino alla sua residenza entro **7 giorni dall’arrivo nel nostro Paese**;
 * giorno di dichiarazione di disponibilità al lavoro, entro 30 giorni dall’arrivo
   in Italia.

Leggi anche  Pagamenti NASpI maggio 2026: date, requisiti e novità

L’importo è definito in base alla [circolare INPS n. 49 del 25 marzo 2024](https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.03.circolare-numero-49-del-25-03-2024_14526.html)
per quest’anno. L’Inps rende nota una nuova circolare in merito ogni anno.

L’interessato può **presentare la domanda per disoccupazione da rimpatrio** con 
questi **requisiti**:

 * essere rimpatriato entro **180 giorni** dalla fine del rapporto di lavoro all’estero;
 * recarsi al Centro per l’impiego di competenza entro 30 giorni dal rimpatrio.

Il rapporto di lavoro per cui si chiede la disoccupazione da rimpatrio deve essere
di almeno 12 mesi – di cui 7 all’estero – per la presentazione delle domande successive
alla prima.

**Questo requisito non è richiesto in caso di prima domanda**. Chi torna in Italia
da un Paese che applica la norma europea deve presentare in allegato alla domanda:

 * il [documento portatile U1](https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/it/dokumente/stellensuchende/rueckkehrer/PD_U1_Informationen_zum_Vordruck_U1_und_zu_seiner_Verwendung.pdf.download.pdf/PD_U1_Informationen_zum_Vordruck_U1_und_zu_seiner_Verwendung.pdf).
   Questa documentazione indica:
    - i periodi di pagamento dell’assicurazione;
    - la data e il motivo della cessazione del rapporto di lavoro;
    - la qualifica dell’interessato;
 * buste paga e contratto di lavoro che attesta l’attività svolta all’estero.

I Paesi che aderiscono alle regole europee di riferimento sono:

 * i Paesi dell’Unione Europea;
 * I Paesi dello Spazio Economico Europeo, cioè:
    - Islanda;
    - Liechtenstein;
    - Norvegia;
 * la Svizzera.

Se il **Paese non è convenzionato con l’Italia** – cioè non fa parte dei Paesi citati
sopra e non ci sono accordi bilaterali – la documentazione richiesta per presentare
la domanda di disoccupazione da rimpatrio è:

 * la dichiarazione con indicazione del licenziamento del datore di lavoro all’estero;
 * la documentazione del Consolato italiano nel Paese estero dove si è lavorato.

La domanda si può presentare:

 * sul sito dell’Inps, accedendo con lo SPID, la CIE o la CNS [a questa pagina](https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.disoccupazione-per-i-lavoratori-rimpatriati-in-italia-dopo-un-periodo-di-lavoro-50191.disoccupazione-per-i-lavoratori-rimpatriati-in-italia-dopo-un-periodo-di-lavoro-all-estero.html)
   e scegliendo **Utilizza il servizio**;
 * al Contact Center Inps dal numero verde **803.164** da numero fisso o al numero**
   06.164.164** da rete mobile (il costo della chiamata dipende dal gestore telefonico);
 * ai Patronati.

L’Inps ha tempo 30 giorni per poter accettare o rifiutare la domanda per la disoccupazione
da rimpatrio.
