Domanda assegno di inclusione respinta o sospesa: quando accade? I motivi possono essere svariati. Vediamo quando e come risolvere il problema.
Domanda assegno di inclusione respinta o sospesa: quando succede?
Possono essere diverse le motivazioni dietro il respingimento o sospensione della domanda. Tra quelli più frequenti nell’ultimo periodo, troviamo i casi di chi ha presentato richiesta ADI perché in condizioni di svantaggio. Ma ci sono anche altre motivazioni. Analizziamole.
Sospesa o respinta (per chi è in condizioni di svantaggio)
Con messaggio 1816/2024 INPS ha dato chiarimenti in merito alla sospensione ed al respingimento delle domande ADI.
In particolar modo, lo ha fatto in merito alla verifica delle condizioni di svantaggio, che da diverso tempo attanaglia diversi richiedenti.
In caso di domanda sospesa in merito alle condizioni di svantaggio, INPS ha suggerito ai fruitori ADI semplicemente di attendere che la loro domanda venga accolta. A seguito delle istruttorie, se quanto da loro dichiarato trovi riscontro nel controllo dei Comuni e delle ASL, a quel punto la domanda verrà accolta. In caso contrario, sarà respinta.
In caso di domanda respinta, è possibile per il richiedente scegliere 3 strade:
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- consultare la causa del respingimento, attraverso la propria pratica online;
- chiedere a INPS un riesame (entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’esito);
- fare ricorso
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Sospesa o respinta (per tutti gli altri fruitori)
Anche gli altri fruitori ADI possono vedersi sospendere o respingere la domanda. Gli stati della domanda ADI che nello specifico riguardano sospensione e respingimento sono:
- sospesa per accertamento;
- sospesa in corso di fruizione;
- respinta
Nel caso di domanda sospesa per accertamento, può trattarsi di diverse motivazioni, tra cui nello specifico:
- la necessità di ulteriori verifiche del possesso dei requisiti d’accesso al sussidio
- verifiche relative alla residenza e individuazioni di discordanze ISEE/ANPR
- verifica delle condizioni di svantaggio (come abbiamo visto poc’anzi)
Nel caso della domanda sospesa in corso di fruizione, invece, possono essere venuti a mancare i requisiti a chi già era fruitori del sussidio. Ciò può accadere quando:
- il fruitore avvii attività di lavoro non dandone comunicazione
- sia necessario presentare ADI com
- il fruitore non si presenti ai servizi sociali per il periodico colloquio
- il fruitore non si presenti ai servizi sociali al primo colloquio
- si avvii un rapporto di lavoro a termine da 1 a 6 mesi (in questo caso, il sussidio è sospeso per la sola durata del contratto di lavoro)
La sospensione può anche avvenire in via preventiva, per la mancata verifica positiva di alcuni requisiti, che possono tuttavia essere sanati (ad esempio mancanza di idonea documentazione, etc)