Domanda supporto per la formazione e il lavoro: è ufficiale. Dal 1° settembre sarà possibile presentarla sul sito INPS. Lo ha comunicato l’Istituto stesso in un messaggio ufficiale uscito ieri, nel pomeriggio.
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Nel comunicare punto per punto tutte le particolarità del Supporto, INPS ha anche già anticipato come: “con successiva circolare verranno fornite, invece, le modalità di accesso e di fruizione dell’Assegno di inclusione”.
Domanda supporto per la formazione: cosa dice il comunicato
Il comunicato parla del nuovo sussidio come di “una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate”.
Come già più volte preannunciato, il supporto sarà riservato anche “ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI”.
Supporto per la formazione e obblighi formativi: come funzioneranno?
Veniamo ora alla questione spinosa degli obblighi formativi, che già in passato ha tormentato tanti percettori RdC. Come si frequentano i corsi di formazione e come funzioneranno?
Il comunicato è (almeno sulla carta) chiaro: “La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità”.
Restano fermi anche gli obblighi di istruzione per i giovani tra i 18 e i 29 anni, come già era previsto per il Reddito di cittadinanza. Coloro che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione, dovranno adempiervi frequentando un corso formativo che abbia come obiettivo il suo completamento.
Patto di attivazione digitale: come deve impegnarsi il percettore
Il percettore del sussidio dovrà sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) con il quale viene preso in carico dai Centri per l’impiego. Successivamente, sottoscrive il patto di servizio personalizzato, che servirà per il dialogo tra agenzie del lavoro ed enti autorizzati, intermediari nella ricerca di un impiego.
Con il PAD, il percettore, quindi:
- dà tutte le informazioni essenziali per la presa in carico e si impegna a sottoscrivere il successivo patto di servizio;
- si impegna a presentarsi alla stipula del patto di servizio personalizzato.
Patto di servizio personalizzato
Come abbiamo detto, il percettore si impegna con due patti, uno, che è indispensabile, è il Patto di attivazione digitale, col quale egli manifesta la sua volontà e impegno a prendere parte ai percorsi formativi e proposte di lavoro che lo attendono.
Successivamente, col Patto di servizio personalizzato, si entra nel vivo della questione e si inizia a intraprendere un percorso ritagliato su misura, che porterà il percettore al suo inserimento nel mondo del lavoro.
Si legge infatti nella nota INPS che: “Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività, definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5- bis, del decreto-legge n. 48/2023″
Cosa succede se rifiuto un offerta di lavoro?
La comunicazione INPS dice inoltre che: “A seguito della mancata accettazione di una offerta di lavoro, che corrisponda alle caratteristiche indicate al citato articolo 9, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, valutata la mancanza del giustificato motivo, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS dispone la decadenza dal beneficio”.
Le caratteristiche del citato articolo 9, sono quelle relative alla “congruità dell’offerta”. Un’offerta è congrua quando:
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
- prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
Se sono presenti figli sotto i 14 anni, non si applica l’obbligo di accettare proposte su tutto il territorio nazionale.
Altrimenti, se si riferisce a lavoro a tempo determinato, decade l’obbligo di accettazione su tutto il territorio, e le caratteristiche devono essere le seguenti:
- il luogo di lavoro non deve distare più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto;
- deve essere raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
FAQ
Supporto per la formazione e ADI sono cumulabili?
Sì, sono cumulabili. Essendo il Supporto, come scritto già sopra, “riservato ai singoli componenti”, ciò significa che può essere percepito anche dai membri della famiglia che percepisce già l’assegno di inclusione, sempre fermo restando che non vengano superati i limiti di 6000 euro annui di ISEE. Facciamo un esempio pratico.
Esempio: nucleo familiare composto da 2 genitori, un figlio minorenne e uno di 23 anni. In questo caso, uno dei due genitori è il richiedente l’assegno, l’altro genitore è il “caregiver” e quindi nella scala di equivalenza ha un valore di +0,4 ma il maggiorenne rimarrebbe “escluso” dal sussidio, dato che in primis non rientra nelle scale di equivalenza dell’ADI e inoltre non può chiedere ADI a sua volta poiché non in possesso dei requisiti.
In questo caso, lui potrà allora percepire il Supporto per la formazione.
Leggi qui altri esempi.
Quali sono requisiti economici per poter accedere al Supporto?
Dei requisiti ISEE e patrimoniali per accedere al sussidio, abbiamo dettagliatamente parlato in questo articolo.
Durata del Supporto per la formazione e importi
L’interessato ha diritto a un beneficio economico ammontante a 350 euro mensili, per 12 mensilità. Le ricariche vengono erogate tramite bonifico mensile da parte dell’INPS.
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