Esenzione ticket per reddito: ecco i casi in cui non è necessario pagare il ticket, ma si è esentati, per via del reddito basso.
Esenzione ticket per reddito: i casi
Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:
- i bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98 (codice esenzione E01)
- i cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98; l’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico (codice esenzione E01)
- i disoccupati, già precedentemente occupati alle dipendenze e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale (codice esenzione E02).
Il reddito è da considerarsi come riferito all’anno precedente.
Come ottenere il ticket in base al reddito?
L’esenzione viene riconosciuta sulla base delle informazioni rilasciate all’Agenzia delle entrate, a tutti coloro in possesso dei requisiti per essere esentati dal ticket. E’ necessario, tuttavia, essere registrati all’Anagrafe Regionale degli Assistiti.
Cosa fare se nonostante il reddito basso non ricevo l’esenzione?
Chi non ottiene l’esenzione dall’Agenzia delle Entrate, ma ritiene di averne diritto, può inviare un’autocertificazione del proprio reddito familiare fiscale lordo annuo alla propria Azienda Usl.
Una volta ottenuta l’esenzione dall’Azienda Usl, il medico che prescrive visite, esami specialistici o interventi di chirurgia ambulatoriale indicherà il diritto all’esenzione direttamente sulla ricetta.
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L’esenzione ha validità di un anno e scade il 31 marzo dell’anno successivo al rilascio. Viene rinnovata annualmente, ma se durante l’anno il reddito cambia e non si ha più diritto all’esenzione, è necessario informare tempestivamente l’Azienda Usl compilando l’apposito modulo, senza attendere la scadenza.
L’autocertificazione va presentata attraverso il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) nell’area dedicata alle “autocertificazioni”.
Le autocertificazioni sono soggette a verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. In caso di incongruenze rilevate durante il controllo, il cittadino riceverà una comunicazione tramite il FSE, con l’indicazione di eventuali ticket da restituire all’Azienda Usl.