Formazione continua commercialisti: una nuova informativa del 27 settembre rende noto il nuovo regolamento relativo alla formazione continua dei Commercialisti.
Vediamo da vicino di cosa si tratta.
Formazione continua commercialisti: l’informativa
Il 12 luglio 2023 il Ministro della giustizia ha approvato un nuovo regolamento per la formazione dei commercialisti.
Il nuovo regolamento è in corso dal 1° ottobre, e riguarda diversi aspetti, che vanno dagli eventi di formazione all’eliminazione di test di verifica della presenza a eventi e-learning. Vediamoli nello specifico.
La eliminazione della differenza tra eventi di “formazione” e quelli di “aggiornamento”
Per effetto di tale eliminazione si è arrivati alla riformulazione dell’articolo 7, che regola l’equipollenza tra la formazione dei Commercialisti e quella dei gestori della crisi degli OCC. Ora è specificato che l’equipollenza sarà riconosciuta solo per corsi di almeno 12 ore che trattano argomenti legati alla crisi dell’impresa e al sovraindebitamento, incluso quello del consumatore.
Eliminazione dei test di verifica della presenza
La eliminazione dei test per verificare la presenza agli eventi e-learning sincroni e asincroni comporterà un cambiamento nella modalità di acquisizione dei crediti formativi, che saranno calcolati in base alla durata della partecipazione all’evento registrata dalle piattaforme utilizzate dai formatori. Questa regola prevede delle eccezioni solo per gli eventi formativi che richiedono il superamento di test di apprendimento, come stabilito dalle normative specifiche del settore. Solo nel caso in cui tali test di verifica di apprendimento vengono superati con successo, si otterranno i crediti formativi per questi corsi. Di conseguenza, con l’eliminazione dei test di verifica di presenza, è stata eliminata anche la disposizione che richiedeva al Consiglio Nazionale di valutare preventivamente le piattaforme e-learning utilizzate dagli Ordini.
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Maturazione dei crediti formativi
La maturazione dei crediti formativi è stata specificata all’articolo 4 del nuovo Regolamento, secondo il quale gli iscritti accumulano crediti formativi in base alla durata effettiva della partecipazione agli eventi formativi, seguendo il criterio che 1 ora (o frazione di ora superiore a 30 minuti) corrisponde a 1 Crediti Formativi Professionali (CFP).
La decorrenza dell’obbligo formativo è cambiata nel nuovo Regolamento. Ora, per i nuovi iscritti nell’albo, per coloro che si trasferiscono dall’elenco speciale all’albo e per coloro che smettono di essere non praticanti, l’obbligo formativo inizia dal primo giorno del mese successivo all’iscrizione all’albo, anziché dall’anno successivo. Questa modifica avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2024 grazie alle disposizioni transitorie.
Quanti sono i crediti obbligatori per i commercialisti?
Riformulato l’obbligo di formazione ed eliminazione del requisito minimo di 20 crediti formativi annuali. La nuova versione dell’articolo 5 prevede che l’obbligo di formazione sia completato con il conseguimento di 90 CFP nel corso di tre anni, senza alcun limite annuale.
Di conseguenza, sono state eliminate tutte le disposizioni presenti negli articoli 5 e 6 che consentivano il trasferimento dei crediti formativi da un anno all’altro nello stesso triennio.
Nel nuovo Regolamento, il trasferimento dei crediti formativi da un triennio all’altro è previsto solo per i crediti ottenuti tramite corsi di alta formazione organizzati dalle SAF, a condizione che il partecipante abbia completato con successo il corso di alta formazione.
L’eliminazione del requisito minimo annuale di 20 CFP ha semplificato anche gli obblighi degli Ordini che non dovranno più effettuare controlli annuali.
Formazione gratuita fornita dagli Ordini
La formazione gratuita fornita dagli Ordini è stata ridotta per gli Ordini territoriali con un massimo di 200 iscritti. Precedentemente, venivano offerte 30 ore di formazione all’anno, ma ora sono state ridotte a 15 ore annue.
Elenco delle materie
Apportate delle modifiche anche all’elenco delle materie. Le materie del Gruppo B sono state rinominate come segue: “organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche della mediazione e anticorruzione”. Inoltre, è stata aggiunta la lettera “B.5. Anticorruzione” che non è una materia obbligatoria.
Leggi qui il regolamento completo.