# Guida fiscale per gli italiani che lavorano all’estero

- Link: https://bonusepagamenti.it/guida-fiscale-italiani-che-lavorano-estero/
- Published: 2025-04-19T09:30:41+02:00
- Author: Tommaso Pietrangelo

**Seguici su: **[⌊Instagram⌉](https://www.instagram.com/bonusepagamenti.it/)    
[⌊whtasapp⌉](https://whatsapp.com/channel/0029VaCZAKYJZg4Cvlb0aK0W)    [⌊youtube⌉](https://www.youtube.com/channel/UCR3nOKMQ4tF6nJ4EcTK1cFg)
[⌊tiktok⌉](https://www.tiktok.com/@bonusepagamenti.it)   [⌊facebook⌉](https://www.facebook.com/bonusepagamenti)

I **cittadini italiani che lavorano all’estero** si trovano spesso davanti a un 
dilemma: **come fare per evitare la doppia tassazione** e ottenere tutte le detrazioni
previste dal [Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D)?
Ecco un breve guida fiscale per capire come destreggiarsi tra queste problematiche,
se si vive e si lavora all’estero.

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/guida-fiscale-italiani-che-lavorano-estero/#)

 * [Italiani all’estero, come funziona la tassazione](https://bonusepagamenti.it/guida-fiscale-italiani-che-lavorano-estero/#Italiani_allestero_come_funziona_la_tassazione)
 * [Come stabilire la residenza fiscale](https://bonusepagamenti.it/guida-fiscale-italiani-che-lavorano-estero/#Come_stabilire_la_residenza_fiscale)
 * [Come si applicano le detrazioni fiscali](https://bonusepagamenti.it/guida-fiscale-italiani-che-lavorano-estero/#Come_si_applicano_le_detrazioni_fiscali)
 * [La “voluntary disclosure” e la dichiarazione integrativa](https://bonusepagamenti.it/guida-fiscale-italiani-che-lavorano-estero/#La_%E2%80%9Cvoluntary_disclosure%E2%80%9D_e_la_dichiarazione_integrativa)

## Italiani all’estero, come funziona la tassazione

Per stabilire se un cittadino italiano che lavora all’estero deve pagare le [tasse](https://bonusepagamenti.it/manovra-2025-chi-avra-piu-tasse-da-pagare/)
in Italia, oppure nel Paese in cui svolge l’attività principale, **il primo fattore
da considerare è la residenza fiscale**. In base al cosiddetto “principio della 
tassazione mondiale” (World Wide Taxation Principle), sul quale si fonda il sistema
fiscale di molti Paesi europei e che è stato adottato anche dalla legislazione italiana,
la residenza fiscale funziona nel seguente modo:

 * **I cittadini italiani che hanno residenza fiscale all’estero** e sono iscritti
   all’AIRE (l’anagrafe residenti all’estero), sono tenuti a dichiarare il reddito
   e a pagare le tasse nel Paese in cui risiedono e lavorano
 * **I cittadini che** invece **non sono iscritti all’AIRE, ma lavorano all’estero**,
   mantengono la residenza fiscale in Italia e quindi hanno l’obbligo di pagare 
   le imposte in Italia su tutti i redditi, anche quelli prodotti all’estero (salvo
   che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali
   contro le doppie imposizioni).

## Come stabilire la residenza fiscale

È quindi fondamentale capire **come** fare a **stabilire correttamente la residenza
fiscale**. In base all’articolo 2 del TUIR, è **fiscalmente residente in Italia**
il cittadino che:

 * Ha **domicilio o residenza nel territorio dello Stato**
 * Per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè almeno 183 giorni all’anno) 
   è** iscritto nelle Anagrafi comunali** della popolazione residente in Italia
 * Si è **trasferito in un paese a fiscalità privilegiata**.

Leggi anche  Lavoro, quali saranno le figure più richieste entro 5 anni

Se invece un cittadino italiano risiede all’estero per almeno 12 mesi, oppure decide
di trasferire la residenza iscrivendosi all’AIRE, allora verrà automaticamente cancellato
dall’Anagrafe del Comune di residenza. E sarà quindi considerato a tutti gli effetti
fiscalmente residente all’estero.

## Come si applicano le detrazioni fiscali

Come regola generale, il lavoratore che ha pagato imposte a titolo definitivo nello
Stato in cui lavora, può **applicare le detrazioni previste dalla legge** in dichiarazione
dei redditi. In questo caso le norme specifiche sono contenute nell’articolo 165
del TUIR (Dpr 917/1986), che recita:

_“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero,
le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione
dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente
al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al netto 
delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”_.

---

 **Scarica la nostra app e risparmia con i bonus attivi in Italia:**

 [⌊Bonus e Pagamenti App⌉](https://lazycat.page.link/bonus)  [⌊Bonus e Pagamenti App⌉](https://lazycat.page.link/bonus)

---

  

Va tuttavia sottolineato che, in base alla regola sopra citata, **i cittadini italiani
che non si sono iscritti all’AIRE** e non hanno presentato la dichiarazione dei 
redditi in Italia (pur essendo tenuti a farlo) **perdono automaticamente il diritto
alla detrazione delle imposte** pagate all’estero prevista dall’articolo 165 del
TUIR.

## La “voluntary disclosure” e la dichiarazione integrativa

Esiste però una scappatoia. Per [evitare errori fiscali](https://bonusepagamenti.it/errori-fiscali-come-evitarli/)
e non perdere il diritto al riconoscimento delle imposte pagate all’estero, una 
norma introdotta di recente (la legge di conversione del Dl 50/2017) consente di
accedere alla cosiddetta **procedura della “collaborazione volontaria”** (voluntary
disclosure) e superare così il divieto disposto dal comma 8 dell’art. 165. Tutte
le indicazioni utili per l’accesso alla “collaborazione volontaria” sono disponibili
sul [sito dell’Agenzia delle entrate](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/),
seguendo il percorso: Home – Cosa devi fare – Richieste, istanze e interpelli – 
Collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Leggi anche  Esenzione ticket per bambini: requisiti e come richiederla?

Infine, per quanto riguarda i cittadini italiani che hanno presentato la dichiarazione
dei redditi in Italia, ma non inseriscono i redditi prodotti all’estero, questi 
possono ravvedersi presentando una **dichiarazione integrativa** in base all’articolo
2, comma 8, del Dpr322/1998. In questo caso, si potrà applicare normalmente la detrazione
sulle imposte pagate all’estero.
