IMU immobili occupati abusivamente: cosa dice la normativa in proposito? Devo pagare l’Imu di un immobile occupato abusivamente? Vediamo cosa dice la normativa in materia.
IMU immobili occupati abusivamente: come funziona?
La Legge di bilancio 2023 ha previsto l’esenzione del pagamento d’imposta municipale propria ai proprietari degli immobili occupati abusivamente e che abbiano presentato denuncia.
Mancano però le normative attuative che disciplinino i casi di esonero e le modalità di trasmissione della comunicazione per l’esenzione.
il 12 dicembre, quindi, il MEF ha diffuso un comunicato stampa, che specifica come:
“Entro il 18 dicembre i contribuenti dovranno pagare il saldo IMU. In proposito, si fa presente che l’imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. L’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo.
I contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024.”
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Quando spetta l’esenzione IMU?
L’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente spetta per:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
- i fabbricati destinati all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- tutti gli immobili elencati qui
Come sporgere denuncia per un immobile occupato?
Per poter fruire dell’esenzione, bisogna aver sporto denuncia alle autorità per:
- violazione di domicilio;
- invasione di terreni o edifici;
- per occupazione abusiva
Il proprietario deve dunque comunicare, con modalità telematiche, di essere in possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione (modalità più specifiche ancora da stabilire con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Il decreto verrà emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione di cui sopra.
Nel momento in cui cessi il diritto all’esenzione, deve nuovamente essere data apposita comunicazione al MEF.