In caso di incendio in immobile in affitto chi paga per la riparazione del danno? Ne è responsabile il conduttore, o la responsabilità cade invece comunque in capo al proprietario dell’immobile in affitto?
A fare chiarezza sul punto, interviene il codice civile. Vediamo cosa prevede.
Il primo comma dell’1588 c.c. specifica che il conduttore è anche responsabile “per la perdita od il deterioramento della cosa derivante da incendio”.
Ovviamente, questo salvo il caso in cui l’incendio non costituisca evento a lui non imputabile, ovvero nei casi di caso fortuito e forza maggiore (pensiamo ad esempio, a un incendio dovuto alla noncuranza di qualcuno che ha gettato una sigaretta accesa nelel vicinanze).-
L’incendio viene dunque considerato una delle possibili cause di deterioramento della cosa, e il conduttore deve risponderne, salvo di non provare che l’incendio si è prodotto a causa di motivazioni ed eventi estranei alla sua sfera di controllo e ai suoi doveri di custodia. Facciamo degli esempi pratici.
Incendio in immobile in affitto: quando l’inquilino è responsabile?
L’inquilino potrebbe essere chiamato a rispondere quando, ad esempio, abbia lasciato incustodito un cumulo per la combustione di rifiuti, da lui stesso acceso. Qui, oltre alla responsabilità penale per l’accensione del cumulo, che ricordiamo, è illegale ai sensi dell’art 256-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è responsabile anche del deterioramento dell’immobile ed è quindi chiamato a risponderne, dovendo provvedere lui stesso alla riparazione.
Ancora, ad esempio, nel caso di guasto all’impianto elettrico non prontamente segnalato al locatore, il locatario potrebbe essere considerato responsabile. Ammettiamo che, pochi giorni prima, il locatario avesse avuto palesi problemi all’impianto elettrico, e, avendoli notati, per negligenza non abbia segnalato la cosa al locatore.
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In questo caso, l’esito dell’incendio è dovuto alla sua mancanza di senso di responsabilità che, se fosse stato messo in pratica, avrebbe certamente evitato l’infausto esito finale, con una riparazione dell’impianto elettrico e quindi il mancato verificarsi dell’incendio.
La colpa dell’incendio, ricade dunque quasi sempre sul locatario, che potrebbe certamente mettere in atto le dovute cautele affinché questo non si verifichi. Opera, quindi, quella che in giurisprudenza viene detta “presunzione di colpa“, ovvero, la colpa è (quasi) sempre imputabile al locatario, salvo, che questi non riesca a provare, in effetti, che l’incendio sia avvenuto per cause di forza maggiore.
Quando il locatario non è responsabile per l’incendio?
In sostanza, il locatario non è responsabile quando sia provato che l’incendio si è verificato per motivazioni che escono fuori dalla sua sfera di controllo. Ad esempio: incendio doloso o colposo da parte di un terzo
colpa del locatore (ad esempio, una scarsa o assente manutenzione dell’impianto elettrico che, senza prima dare altri segnali evidenti, ha portato al cortocircuito e all’incendio).
Purtroppo, però, non essendoci un elenco di ipotesi univoche, è discrezione e compito del giudice valutare di volta in volta a chi sia imputabile la reale responsabilità dell’incendio.