# Infiltrazioni d’acqua in condominio, chi paga?

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- Published: 2024-04-24T09:50:29+02:00
- Author: Tommaso Pietrangelo

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Le **infiltrazioni d’acqua** rientrano tra le cause più frequenti di danni (spesso
gravi) all’interno di un **condominio**. Ecco di seguito come individuare **di chi
sono le responsabilità** in questo caso, se del proprietario, dell’affittuario o
del condominio. Quindi, in sostanza, chi è tenuto a **pagare i danni** causati dalle
eventuali infiltrazioni. 

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/infiltrazioni-acqua-condominio-chi-paga/#)

 * [Infiltrazioni d’acqua in condominio, linee generali](https://bonusepagamenti.it/infiltrazioni-acqua-condominio-chi-paga/#Infiltrazioni_dacqua_in_condominio_linee_generali)
 * [Infiltrazioni d’acqua in condominio, la casistica](https://bonusepagamenti.it/infiltrazioni-acqua-condominio-chi-paga/#Infiltrazioni_dacqua_in_condominio_la_casistica)
 * [Le responsabilità del proprietario](https://bonusepagamenti.it/infiltrazioni-acqua-condominio-chi-paga/#Le_responsabilita_del_proprietario)
 * [Il caso degli appartamenti in affitto](https://bonusepagamenti.it/infiltrazioni-acqua-condominio-chi-paga/#Il_caso_degli_appartamenti_in_affitto)

## Infiltrazioni d’acqua in condominio, linee generali

Nel caso di **infiltrazioni d’acqua **all’interno del proprio condominio, per individuare
il responsabile dei danni va applicato (in linea generale) il principio di cui all’articolo
[2051 del Codice Civile](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=258&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2051&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0#:~:text=2051)-,Art.,che%20provi%20il%20caso%20fortuito.),
in base al quale il presunto **responsabile dei danni** che derivano a terzi da 
un determinato bene è** il soggetto che ha la custodia di tale bene**. 

Per cui, se le infiltrazioni vengono da una tubatura condominiale, o da altro bene
comune,** il responsabile dei danni è il condominio**, che tramite l’[amministratore di condominio](https://bonusepagamenti.it/amministratore-di-condominio/)
dovrà occuparsi dei lavori di ripristino e del risarcimento dei danni subiti da 
mobili, arredi e suppellettili. In particolare, in base a [Cass. n. 6128/2012](https://www.altalex.com/documents/news/2012/09/18/condominio-omette-la-manutenzione-deve-rimborsare-i-danni-da-infiltrazioni)“
il condominio deve risarcire il proprietario di tutti i danni, compresi i costi 
che il danneggiato abbia dovuto sostenere per prendere in affitto, sia pur temporaneamente,
una nuova abitazione, risultando la sua abitazione momentaneamente inservibile”.

## Infiltrazioni d’acqua in condominio, la casistica

Le infiltrazioni d’acqua in condominio sono causa frequente, come detto, di ingenti
danni alle strutture abitative. Ma esistono **diversi casi di infiltrazioni** da
prendere in esame, ognuno con proprie peculiarità. 

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Per quanto riguarda i **danni alle tubature**, occorre distinguere tra **due tipologie**
di tubature: 

 * **Adduzione**, che sono di proprietà (e quindi responsabilità) condominiale fino
   a quando non incontrano i contatori dei singoli condomini
 * **Scarico**, che sono di proprietà (e quindi responsabilità) condominiale sino
   a quando non si collegano con ai tubi dei vari appartamenti

Quindi, in base alla tipologia di tubatura coinvolta nelle infiltrazioni d’acqua,
le responsabilità per il risarcimento danni potranno essere anche radicalmente differenti.

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Se invece, le perdite di acqua nel condominio vengono dai **muri perimetrali**, 
bisogna far presente che questi muri sono da considerarsi parti comuni, quindi è
il condominio a rispondere dei danni causati. A meno che, ovviamente, il condominio
non riesca a dimostrare in maniera incontrovertibile che i danni sono **dovuti a
un grave difetto di costruzione**. In questo caso particolare, sia il condominio
che il privato danneggiato possono **chiedere** **un risarcimento all’impresa** 
che ha eseguito i lavori, entro dieci anni da quando sono stati portati a termine.

Un ultimo caso particolare di infiltrazione condominiale è quello riguardante le**
terrazze a livello**. La Corte di cassazione, con la sentenza [25 agosto 2014 numero 18164](https://renatodisa.com/corte-di-cassazione-sezione-iii-sentenza-25-agosto-2014-n-18164-anche-se-e-in-uso-esclusivo-tutti-i-condomini-sono-tenuti-a-sostenere-le-spese-per-la-riparazione-del-lastrico-solare-che-a-causa/),
ha stabilito che la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento esclusivo
di un singolo condomino, è tecnicamente** equiparabile al lastrico solare condominiale**.
Quindi, siccome entrambi svolgono la funzione di copertura degli appartamenti sottostanti,
saranno **tutti quanti i condomini** a rispondere dei danni causati all’appartamento
sottostante per le infiltrazioni. Le proporzioni del risarcimento sono però definite
come da [articolo 1126 c.c.](https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/04/articolo-1126-cc)(
Lastrici solari di suo esclusivo). 

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## Le responsabilità del proprietario

Se le infiltrazioni o perdite d’acqua, nel condominio, provengono da **tubature 
di proprietà di un solo condomino**, è quest’ultimo a dover rispondere dei danni.
Quindi è sempre **il custode del bene** che è ritenuto, in ogni caso, responsabile
dei danni cagionati dal bene stesso a terzi. L’unico modo che il condomino proprietario
ha per essere esonerato, allora, è quello di provare che il danno si è verificato
per **caso fortuito**.

A tale proposito, la Corte di cassazione ha inoltre stabilito con una sentenza, 
[Cass. n. 11160/1997](https://www.aduc.it/articolo/danno+infiltrazione+acqua+condomini+risarcimento_29534.php),
che il proprietario di un appartamento è responsabile delle infiltrazioni causate
da tubature di sua proprietà, **anche se i difetti** di queste tubazioni **preesistevano
all’acquisto dell’immobile**. 

## Il caso degli appartamenti in affitto

Una casistica molto particolare è quella che riguarda, infine, le perdite d’acqua
condominiali quando un **appartamento** è **concesso in locazione**. In caso di 
affitto, è fondamentale la [sentenza numero 21788/2015 della Corte di cassazione](https://www.avvocatosoldati.it/la-responsabilita-dellinquilino-per-i-danni-al-vicino/#).
Qui si sancisce che il proprietario dell’immobile conserva la custodia delle strutture
murarie e degli impianti che in esse sono conglobati, mentre è il conduttore (affittuario)
a diventare custode degli accessori e delle altre parti di un bene locato, oltre
che responsabile delle [spese condominiali](https://bonusepagamenti.it/inquilino-non-paga-spese-condominiali/)
ordinarie.

Nel caso specifico delle perdite di acqua, dunque, **è dell’inquilino la responsabilità**
per le infiltrazioni derivanti dalla rottura di un tubo flessibile, esterno all’impianto
idrico, che poteva essere sostituito senza ricorrere a demolizioni. 

 

 
