# Insegnante e partita iva, quando sono compatibili?

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- Published: 2024-04-06T10:00:56+02:00
- Author: Pietro Ginechesi

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**Insegnante e partita IVA**, un binomio ricco di dubbi, facilmente risolvibili.
La professione di insegnante, in quanto effettuata per la pubblica amministrazione,
è soggetta a diversi vincoli riguardanti le attività secondarie. Prima di procedere
all’apertura di una **partita iva** ed effettuare prestazioni differenti dall’insegnamento
è bene conoscere le incompatibilità con la professione.

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/insegnante-e-partita-iva-compatibili/#)

 * [Insegnante precario e partita IVA: è possibile?](https://bonusepagamenti.it/insegnante-e-partita-iva-compatibili/#Insegnante_precario_e_partita_IVA_e_possibile)
 * [Docente full time e partita IVA](https://bonusepagamenti.it/insegnante-e-partita-iva-compatibili/#Docente_full_time_e_partita_IVA)
 * [Docenza e secondo lavoro: le incompatibilità](https://bonusepagamenti.it/insegnante-e-partita-iva-compatibili/#Docenza_e_secondo_lavoro_le_incompatibilita)

## Insegnante precario e partita IVA: è possibile?

L’**insegnante precario**, a differenza di un docente di ruolo, non ha garanzie 
sulla durata del proprio incarico e spesso deve fare ricorso ad altre attività per
arrotondare lo stipendio da insegnante. Va ricordato che, al momento della sottoscrizione
di un contratto di docenza, bisogna dichiarare di:

 * non essere vincolato da impieghi pubblici o privati;
 * non trovarsi in situazioni di incompatibilità.

Alternativamente, l’insegnante con partita IVA può dichiarare la sua attività secondaria,
purché:

 * sia una **libera professione** non in conflitto col ruolo di insegnante;
 * l’impegno per l’attività secondaria sia ripartito in** fasce orarie differenti**
   dagli orari scolastici;
 * nel caso di **lezioni private**, come stabilito dall’[art. 508 del Decreto Legislativo 297/94](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=103&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=094G0291&art.idArticolo=508&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1994-05-19&art.progressivo=0),
   queste non possono essere impartite a studenti dell’istituto presso il quale 
   si sta svolgendo supplenza.

Il regime delle incompatibilità è applicato ai **docenti con prestazione lavorativa
superiore al 50%** e prevede l’obbligo di richiedere autorizzazione al provveditorato,
prima di aprire una nuova [partita IVA](https://bonusepagamenti.it/come-aprire-partita-iva-regime-forfettario/).
Qualora non ci fossero le condizioni adatte, si può andare incontro al **licenziamento
per giusta causa**.

## Docente full time e partita IVA

Se per i docenti con un contratto part-time inferiore al 50% non viene applicata
alcuna limitazione alle attività secondarie, oltre agli eventuali conflitti con 
gli orari di servizio, gli **insegnanti di ruolo full time** hanno l’obbligo di 
esclusività di svolgimento della prestazione lavorativa per la pubblica amministrazione.

Leggi anche  Prestazione occasionale o P. Iva? Ecco come e quando usarle

Nonostante questo vincolo, è possibile dichiarare alcune attività secondarie rispettando
il **regime delle incompatibilità**. In questo caso, l’insegnante con partita IVA
può svolgere un’altra professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico
dell’istituto presso il quale insegna.

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## Docenza e secondo lavoro: le incompatibilità

Dunque, il regime delle incompatibilità permette l’apertura di partita IVA a un 
insegnante. Questa legislazione suddivide le attività lavorativa a seconda dell’incompatibilità
con l’insegnamento in 3 categorie:

 1. **assolute:** attività che non possono essere mai svolte insieme all’insegnamento;
 2. **relative: **il loro esercizio va prima valutato e autorizzato dal dirigente scolastico;
 3. **assenti: **professioni liberalizzate che non presentano alcuna incompatibilità
    col ruolo di docente.

Partita IVA e scuola possono coesistere senza vincoli nel caso di libere professioni,
come quella di avvocato o psicologo. Anche in questo caso, l’unico elemento da tenere
in considerazione resta la sovrapposizione degli orari delle due attività.

Per quanto riguarda gli **insegnanti privati**, il discorso è ben differente e con
meno vincoli, in quanto il datore di lavoro non è la pubblica amministrazione. In
questo caso la compatibilità tra insegnante e partita IVA è correlata a eventuali
clausole di esclusività definite in sede contrattuale.
