Con la Risposta a interpello n. 140 del 22 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un tema delicato e ricorrente: il trattamento IVA per la cessione di fotografie considerate “opere d’arte” quando a venderle non è l’autore, né un suo erede o legatario.
IVA sulle fotografie: cosa cambia?
Nel caso in oggetto, la società istante opera nel settore artistico, vendendo opere come dipinti, disegni e fotografie in gallerie e negozi. Le fotografie, in particolare, sono scattate da un artista assunto come dipendente, prodotte sotto la sua supervisione e vendute come opere uniche o in tiratura limitata (massimo 30 esemplari), sempre accompagnate da certificato di autenticità e numerazione.
La società chiede se, nonostante non sia l’autore, possa comunque applicare l’aliquota IVA agevolata del 10%, prevista dall’art. 39 del DL 41/1995 e dal n. 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III del DPR 633/1972.
Inoltre, l’istante vorrebbe sapere se l’aliquota ridotta si possa applicare anche quando la stampa avviene su supporti diversi dalla carta, come vetro, metallo o tessuto, purché le altre condizioni restino invariate.
La posizione dell’Agenzia: IVA ridotta solo se vende l’autore (o eredi/legatari)
L’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio chiave: l’aliquota IVA agevolata al 10% è riservata alle cessioni effettuate dall’autore dell’opera, dai suoi eredi o legatari. Questo principio deriva dal combinato disposto tra la normativa nazionale e la normativa europea (Direttiva IVA n. 2006/112/CE, allegato IX, parte A).
Secondo la normativa, una fotografia può essere qualificata come “oggetto d’arte” solo se:
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- è eseguita dall’artista,
- è stampata da lui o sotto il suo controllo,
- è firmata e numerata, per un massimo di 30 esemplari.
Ma, ed è qui il nodo, l’agevolazione IVA si applica solo se la vendita è fatta dallo stesso autore o dai suoi eredi/legatari. Non basta che la fotografia rispetti i criteri artistici: serve anche il requisito soggettivo di chi effettua la cessione.
Cosa cambia dopo il 2025?
La società aveva motivato la sua richiesta anche alla luce dell’abrogazione, dal 1° gennaio 2025, dell’art. 103 della Direttiva IVA. Tuttavia, ciò non ha modificato le condizioni soggettive per l’applicazione dell’aliquota ridotta. La normativa attuale (art. 98 della Direttiva) continua a permettere l’aliquota agevolata solo per le cessioni elencate nell’allegato III, tra cui le fotografie artistiche, ma sempre a condizione che a cederle siano autori, eredi o legatari.
In Italia, la legge delega n. 111/2023 ha previsto una revisione dell’IVA anche per l’arte, ma non è ancora stata attuata, quindi la situazione normativa resta invariata.
Finché non verranno emanati nuovi provvedimenti attuativi, la vendita di fotografie artistiche da parte di soggetti diversi dall’autore, come una società che impiega l’artista, non può beneficiare dell’aliquota IVA del 10%. L’IVA ordinaria resta quindi applicabile, anche se le opere sono uniche, firmate, numerate e prodotte sotto supervisione