Affrontare un periodo di cassa integrazione rappresenta già di per sé una fase delicata per qualsiasi lavoratore, tra sospensione, riduzione dell’attività e incertezza economica. Se a questa situazione si aggiunge anche un episodio di malattia, allora sorge spontanea una domanda: quale indennità mi spetta? E come si comportano l’INPS e l’azienda nei diversi scenari possibili? Ecco tutti i dettagli qui sotto.
Cassa integrazione a zero ore e insorgenza della malattia
La situazione più lineare si verifica quando la malattia si manifesta durante una cassa integrazione a zero ore, ossia nel momento in cui l’attività lavorativa è completamente sospesa. In questo caso, la regola stabilita dalla normativa è chiara: il lavoratore continua a percepire il trattamento di integrazione salariale (CIG) e non l’indennità di malattia. Il motivo? L’assenza per malattia non modifica lo stato di inoccupazione già in atto, rendendo superfluo anche l’obbligo di comunicazione ai fini previdenziali.
Malattia precedente all’avvio della cassa integrazione
Più complesso è invece lo scenario in cui la malattia abbia avuto inizio prima della cassa integrazione. In questo caso, bisogna distinguere tra due situazioni:
- Se la cassa integrazione riguarda tutto il personale di cui fa parte il lavoratore, lo stato di CIG “assorbe” l’indennità di malattia al momento dell’avvio della sospensione, e dal quel giorno si percepisce solo la CIG.
- Se invece la cassa integrazione non riguarda l’intero reparto, il lavoratore già assente per malattia continuerà a percepire la relativa indennità fino alla fine del periodo di prognosi. Solo dopo, se la sospensione sarà ancora in corso, inizierà a percepire la CIG.
Cassa integrazione a orario ridotto
Diversa è la situazione quando il lavoratore è in cassa integrazione con riduzione d’orario. Qui il principio è che prevale sempre l’indennità di malattia: poiché l’obbligo di prestazione lavorativa non è totalmente sospeso, la malattia che impedisce il lavoro diventa l’evento prioritario da tutelare. In queste circostanze, il lavoratore percepisce l’indennità di malattia per le ore coinvolte, che sostituisce tanto la retribuzione quanto la parte di integrazione salariale per le ore di CIG.
INPS o azienda: chi eroga il trattamento?
Sia l’integrazione salariale della CIG sia l’indennità di malattia sono corrisposte dall’INPS, ma spesso anticipate dal datore di lavoro con conguaglio in busta paga. Gli importi e le regole possono variare a seconda del Contratto Collettivo applicato, che in molti casi prevede un’integrazione aziendale per avvicinare il trattamento ricevuto alla normale retribuzione, integrazione sostituita dal trattamento di CIG nei casi in cui questo prevale.
Queste regole, dettate dalla normativa vigente e chiarite dall’INPS, aiutano lavoratori e aziende a dirimere ogni dubbio sulle tutele economiche in caso di coincidenza tra cassa integrazione e malattia. Una corretta comprensione, quindi, è fondamentale per non perdere i propri diritti e ricevere in pieno il trattamento spettante.
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