Arrivano chiarimenti INPS su malattia e maternità dei giudici di pace, dopo l’emanazione del DL n. 131/2024. Con l’introduzione della norma di interpretazione autentica contenuta nel DL n. 131/2024, l’INPS chiarisce che l’iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) comporta il versamento delle cosiddette contribuzioni minori, finalizzate al finanziamento delle indennità di disoccupazione, maternità e malattia.
Obblighi contributivi per i giudici di pace
I giudici di pace che, in seguito al concorso straordinario previsto dal D.Lgs. n. 116/2017, abbiano optato per l’esclusività delle funzioni onorarie e risultino iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (FPLD) sono ora soggetti anche agli obblighi contributivi relativi a disoccupazione, maternità e malattia.
L’INPS ha precisato queste disposizioni nella Circolare n. 101/2024, spiegando gli effetti dell’articolo 2 del DL n. 131/2024. Tale intervento si è reso necessario per rispondere ai rilievi della Commissione Europea, che aveva evidenziato una disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori iscritti al FPLD.
Malattia e maternità dei giudici di pace: il regime previdenziale
Le indicazioni fornite dall’INPS si applicano ai magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2017. L’articolo 29 dello stesso decreto ha istituito un concorso straordinario, da svolgersi annualmente tra il 2022 e il 2024, per confermare in servizio i magistrati onorari sino al compimento del 70° anno di età (cd. “contingente ad esaurimento”).
I magistrati onorari che superano il concorso possono optare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito, per l’esclusività delle funzioni onorarie, con conseguente iscrizione al FPLD.
Precedenti disposizioni
La Circolare n. 100/2023 dell’INPS aveva chiarito che il Ministero della Giustizia, in qualità di datore di lavoro, era tenuto a versare un contributo IVS pari al 33% (23,81% a carico del datore e 9,19% a carico del lavoratore), oltre a un’aliquota aggiuntiva dell’1% per retribuzioni superiori alla prima fascia pensionabile. Tuttavia, i contributi per le assicurazioni minori, come NASpI e maternità, non erano stati considerati dovuti.
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Novità in tema maternità e malattia dei giudici di pace
In risposta alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea, l’articolo 2 del DL n. 131/2024 ha esteso, con efficacia retroattiva, l’obbligo di versamento dei contributi anche per:
- Disoccupazione involontaria (NASpI): aliquota dell’1,31%, più lo 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua (esclusi contributi addizionali per contratti a tempo determinato).
- Maternità: aliquota dello 0,24%.
- Malattia: aliquota del 2,44%.
- Adempimenti amministrativi
L’INPS precisa altresì che: l’Amministrazione dovrà trasmettere i flussi di regolarizzazione (DM/VIG) entro il 17 febbraio 2025 (prorogato perché il 16 cade di domenica). Se non in possesso di una matricola DM, l’Amministrazione dovrà richiederne l’apertura presso l’INPS.
I versamenti relativi alle contribuzioni minori, maturati tra la data di conferma nel ruolo ad esaurimento e la pubblicazione della Circolare, potranno essere inclusi nelle denunce di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2024. Per tali periodi, non saranno applicate sanzioni civili.