# NASpI e dimissioni per violenza, l’INPS chiarisce quando spetta l’indennità e come ottenerla

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- Published: 2026-08-05T10:54:32+02:00
- Author: Redazione

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L’[INPS](https://www.inps.it/) ha chiarito che **chi è costretto a lasciare il lavoro
per sottrarsi a violenze o atti persecutori **può avere **diritto alla **[NASpI](https://bonusepagamenti.it/richiedere-la-disoccupazione/),
perché in queste situazioni le dimissioni possono essere considerate per giusta 
causa e, quindi, equiparate a una disoccupazione involontaria. La tutela non scatta
però in modo automatico: **serve un collegamento concreto** tra le violenze subite
e la possibilità, o meno, di continuare a svolgere l’attività lavorativa. Ecco i
dettagli.

Sommario

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 * [NASpI, la precisazione dell’INPS sulle dimissioni per violenza di genere](https://bonusepagamenti.it/naspi-dimissioni-per-violenza-inps-chiarimenti/#NASpI_la_precisazione_dellINPS_sulle_dimissioni_per_violenza_di_genere)
 * [Quando le dimissioni danno diritto alla NASpI](https://bonusepagamenti.it/naspi-dimissioni-per-violenza-inps-chiarimenti/#Quando_le_dimissioni_danno_diritto_alla_NASpI)
 * [Il collegamento con l’attività lavorativa](https://bonusepagamenti.it/naspi-dimissioni-per-violenza-inps-chiarimenti/#Il_collegamento_con_lattivita_lavorativa)
 * [Cosa cambia per lavoratrici e lavoratori](https://bonusepagamenti.it/naspi-dimissioni-per-violenza-inps-chiarimenti/#Cosa_cambia_per_lavoratrici_e_lavoratori)
 * [Come viene valutato il diritto alla NASpI](https://bonusepagamenti.it/naspi-dimissioni-per-violenza-inps-chiarimenti/#Come_viene_valutato_il_diritto_alla_NASpI)

## NASpI, la precisazione dell’INPS sulle dimissioni per violenza di genere

Con il [messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026](https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.08.messaggio-numero-2540-del-03-08-2026_15342.html),
l’Istituto ha recepito il parere del [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](https://www.lavoro.gov.it/)
sul tema delle **dimissioni rassegnate da lavoratrici e lavoratori vittime di violenza
di genere o di atti persecutori**. Il punto centrale è questo: anche se le violenze
provengono da soggetti estranei all’ambiente professionale, possono comunque rendere
impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro e configurare una situazione 
assimilabile alla giusta causa.

Secondo l’INPS, però, **non basta affermare genericamente di aver subito episodi
di violenza **nella vita privata. Per ottenere la NASpI devono esistere situazioni
oggettive, chiare e documentate che abbiano un **impatto tale da compromettere l’equilibrio
psicofisico della vittima** e rendere concretamente impossibile continuare a lavorare.

In altre parole, la cessazione del rapporto non viene vista come una libera scelta
del lavoratore, ma come un **recesso necessario per proteggere la propria incolumità**.
Proprio per questo, l’INPS ricorda che le sedi territoriali sono tenute a trattare
queste pratiche con corsie prioritarie e con la massima riservatezza, in modo da
coniugare il rispetto delle regole con la tutela della persona.

## Quando le dimissioni danno diritto alla NASpI

La **disciplina della NASpI **prevede il riconoscimento dell’indennità in caso di
cessazione involontaria del rapporto di lavoro, includendo tra queste ipotesi anche
le **dimissioni per giusta causa**. Il fondamento giuridico è l’articolo 2119 del
codice civile, che richiama la presenza di una** causa talmente grave da non consentire
la prosecuzione**, neppure temporanea, del rapporto.

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il pagamento

Nel tempo, la giurisprudenza ha consolidato questo principio. La Corte costituzionale,
con la [sentenza n. 269 del 2002](https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2002/269),
ha chiarito che le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili a una scelta
libera del lavoratore quando sono indotte da comportamenti altrui che rendono impossibile
continuare il rapporto: in questi casi si parla di **disoccupazione involontaria
ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione**. Anche la Cassazione, con la sentenza
n. 11051 del 2015, ha ribadito che l’impossibilità di proseguire il lavoro può derivare
da condizioni sopravvenute, indipendentemente da un inadempimento del datore di 
lavoro o di terzi.

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L’INPS, nel messaggio del 3 agosto 2026, si è mosso quindi proprio in questo solco:
se gli atti persecutori o le violenze,** anche quando commessi da persone esterne
al contesto professionale**, incidono in modo diretto sulla possibilità di lavorare,
la dimissione può essere trattata come giusta causa e aprire la strada alla NASpI.

## Il collegamento con l’attività lavorativa

Il requisito decisivo resta il **nesso stretto tra le violenze subite e l’attività
lavorativa**. Non è sufficiente che la vittima abbia subito atti persecutori in 
un ambito completamente scollegato dal lavoro: occorre che tali episodi abbiano 
conseguenze concrete sull’esercizio dell’attività o sulle modalità con cui la persona
si reca al lavoro.

Il Ministero ha indicato che **devono emergere situazioni fattuali oggettive **e
documentate, tali da:

 * **Compromettere l’equilibrio psicofisico** della vittima fino a rendere impossibile
   la prosecuzione dell’attività lavorativa
 * Oppure **interferire con le abituali modalità di spostamento verso il luogo di
   lavoro**, come nel caso di molestie o persecuzioni subite lungo il tragitto casa-
   lavoro.

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Un esempio ricorrente è quello delle condotte persecutorie che impediscono di raggiungere
il posto di lavoro in sicurezza. In questi casi, la cessazione del rapporto non 
viene letta come un abbandono volontario dell’impiego, ma come un recesso necessitato
per difendere la propria sicurezza personale. Da qui il riconoscimento della giusta
causa “per fatto del terzo” e, di conseguenza, il diritto alla prestazione di [disoccupazione](https://bonusepagamenti.it/stato-disoccupazione/).

## Cosa cambia per lavoratrici e lavoratori

La precisazione dell’INPS ha un rilievo concreto importante, perché **evita che 
la persona costretta a dimettersi per violenza perda anche la tutela economica legata
alla NASpI**. Il messaggio sottolinea infatti che garantire sicurezza e protezione
sociale significa offrire strumenti in grado di salvaguardare la vita, l’autonomia
e l’indipendenza economica di chi si trova in una condizione di vulnerabilità.

**L’indipendenza economica**, in questo quadro, **diventa un elemento fondamentale
per consentire alla vittima di allontanarsi **da contesti di rischio senza subire
una penalizzazione sul piano del reddito. Per questo motivo, l’INPS riconosce che
le dimissioni determinate da violenze o atti persecutori, quando supportate da prove
idonee e da un chiaro collegamento con il lavoro, possono integrare a pieno titolo
la fattispecie di giusta causa.

## Come viene valutato il diritto alla NASpI

Il riconoscimento della NASpI, quindi, non è automatico. **Ogni pratica va valutata
caso per caso**, sulla base degli elementi presentati dalla lavoratrice o dal lavoratore
e della documentazione disponibile.

L’INPS e il Ministero richiedono che siano presenti **situazioni**:

 * **Chiare**
 * **Oggettive**
 * **Documentate**

tali da dimostrare che le violenze o le condotte persecutorie incidono in modo concreto
sulla possibilità di lavorare.

Solo in presenza di questo collegamento funzionale tra la violenza subita e l’impossibilità
di proseguire il rapporto, le dimissioni possono essere equiparate alla giusta causa
e permettere l’accesso alla NASpI. In tutti gli altri casi, invece, **il semplice
richiamo a episodi estranei al contesto lavorativo non è sufficiente**.

In sintesi, la precisazione dell’INPS amplia la tutela per chi è costretto a lasciare
il lavoro per proteggersi da violenze o stalking, ma mantiene fermo un principio
essenziale: servono fatti concreti, prove documentali e un nesso reale con l’attività
lavorativa per ottenere l’indennità di disoccupazione.
