Naspi e dimissioni di fatto: stop al ticket di licenziamento. Lo annuncia INPS con il messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025.
Naspi e dimissioni di fatto
Le dimissioni di fatto, note anche come “dimissioni per fatti concludenti” si verificano quando un lavoratore si assenta ingiustificatamente dal lavoro per un periodo superiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile.
In assenza di specifiche disposizioni contrattuali, tale periodo è fissato in quindici giorni. Superato questo limite, il rapporto di lavoro può essere considerato risolto per volontà implicita del lavoratore, senza necessità delle formalità previste per le dimissioni volontarie ordinarie.
Procedura e obblighi del datore di lavoro
In caso di dimissioni per fatti concludenti, il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’avvenuta risoluzione del rapporto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (INL) competente. L’INL ha il compito di verificare la veridicità della comunicazione e può, se necessario, accertare le circostanze che hanno portato all’assenza del lavoratore.
Qualora il lavoratore dimostri che l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o imputabili al datore di lavoro, l’INL può dichiarare inefficace la risoluzione del rapporto, ripristinando così la posizione lavorativa precedente. Questa procedura, delineata nella Nota n. 579/2025 dell’INL, mira a garantire un equilibrio tra la tutela del datore di lavoro e i diritti del lavoratore.
Stop al ticket di licenziamento
Il Messaggio n. 639/2025 dell’INPS chiarisce che le dimissioni per fatti concludenti sono assimilate alle dimissioni volontarie, pertanto, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del cosiddetto “ticket licenziamento”, il contributo previsto per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
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Si ricorda che dal 1° gennaio 2025, NASPI è concessa anche a chi si dimette volontariamente, ma a una condizione: se un lavoratore si dimette volontariamente da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, entro i successivi 12 mesi, trova una nuova occupazione dalla quale viene licenziato o il cui contratto termina naturalmente, allora avrà diritto alla NASpI solo se ha maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo impiego.
In sostanza, chi si dimette o risolve consensualmente un contratto potrà fare richiesta di NASpI entro i 12 mesi successivi solo a patto che: abbia versato 4 mesi di contribuzione nel nuovo lavoro o , in alternativa, abbia atteso il decorso di un anno dalle dimissioni per far valere i contributi versati negli ultimi quattro.
Restano ferme le disposizioni sopra citate da parte del datore di lavoro, che in caso di licenziamento per assenza prolungata del lavoratore, implicando quest’ultima un comportamento concludente, non dovrà al lavoratore nessun ticket di licenziamento, essendosi il lavoratore di fatto licenziato volontariamente.
Dimissioni volontarie nei flussi Uniemens
A partire dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della Legge 203/2024, le dimissioni per fatti concludenti devono essere riportate nel flusso Uniemens utilizzando il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”. Questo codice identifica la “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”. L’adozione di questo codice specifico è fondamentale per garantire una corretta gestione amministrativa e previdenziale delle cessazioni avvenute in tali circostanze.