# Naspi e dimissioni di fatto: stop al ticket di licenziamento

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- Published: 2025-02-24T11:14:07+01:00
- Author: Francesca Ereddia

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**Naspi e dimissioni di fatto**: stop al ticket di licenziamento. Lo annuncia INPS
con il messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025.

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/naspi-e-dimissioni-di-fatto/#)

 * [Naspi e dimissioni di fatto](https://bonusepagamenti.it/naspi-e-dimissioni-di-fatto/#Naspi_e_dimissioni_di_fatto)
 * [Procedura e obblighi del datore di lavoro](https://bonusepagamenti.it/naspi-e-dimissioni-di-fatto/#Procedura_e_obblighi_del_datore_di_lavoro)
 * [Stop al ticket di licenziamento](https://bonusepagamenti.it/naspi-e-dimissioni-di-fatto/#Stop_al_ticket_di_licenziamento)
 * [Dimissioni volontarie nei flussi Uniemens](https://bonusepagamenti.it/naspi-e-dimissioni-di-fatto/#Dimissioni_volontarie_nei_flussi_Uniemens)

## Naspi e dimissioni di fatto

Le  dimissioni di fatto, note anche come “dimissioni per fatti concludenti” si verificano
quando un lavoratore si assenta **ingiustificatamente** dal lavoro per un periodo
superiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
applicabile.

In assenza di specifiche disposizioni contrattuali, tale periodo** è fissato in 
quindici giorni**. Superato questo limite, il rapporto di lavoro può essere considerato
risolto per volontà implicita del lavoratore, senza necessità delle formalità previste
per le dimissioni volontarie ordinarie.

## Procedura e obblighi del datore di lavoro

In caso di **dimissioni per fatti concludenti**, il datore di lavoro è tenuto a 
comunicare l’avvenuta risoluzione del rapporto all’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro (INL) competente. L’INL ha il compito di verificare la veridicità della comunicazione
e può, se necessario, accertare le circostanze che hanno portato all’assenza del
lavoratore.

Qualora il lavoratore dimostri che l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore 
o imputabili al datore di lavoro, l’INL può dichiarare inefficace la risoluzione
del rapporto, ripristinando così la posizione lavorativa precedente. Questa procedura,
delineata nella Nota n. 579/2025 dell’INL, mira a garantire un equilibrio tra la
tutela del datore di lavoro e i diritti del lavoratore.

## Stop al ticket di licenziamento

Il [Messaggio n. 639/2025](https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.02.messaggio-numero-639-del-19-02-2025_14837.html)
dell’INPS chiarisce che le dimissioni per fatti concludenti sono assimilate alle
dimissioni volontarie, pertanto, il datore di lavoro non è tenuto al versamento 
del cosiddetto “ticket licenziamento”, il contributo previsto per l’interruzione
dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

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Leggi anche  Pagamenti NASpI maggio 2026: date, requisiti e novità

Si ricorda che dal 1° gennaio 2025, NASPI è concessa anche a chi si dimette volontariamente,
ma a una condizione: se un lavoratore si dimette **volontariamente** da un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e, **entro i successivi 12 mesi**, trova una nuova
occupazione dalla quale viene licenziato o il cui contratto termina naturalmente,**
allora avrà diritto alla NASpI solo se ha maturato almeno 13 settimane di contribuzione
nel nuovo impiego**.

In sostanza, chi si dimette o risolve consensualmente un contratto potrà fare richiesta
di NASpI entro i 12 mesi successivi solo a patto che: abbia versato 4 mesi di contribuzione
nel nuovo lavoro o , in alternativa, abbia atteso il decorso **di un anno dalle 
dimissioni** per far valere i contributi versati negli ultimi quattro.

Restano ferme le disposizioni sopra citate da parte del datore di lavoro, che in
caso di licenziamento per assenza prolungata del lavoratore, implicando quest’ultima
un comportamento concludente, non dovrà al lavoratore nessun ticket di licenziamento,
essendosi il lavoratore di **fatto licenziato volontariamente**.

## Dimissioni volontarie nei flussi Uniemens

A partire dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della Legge 203/2024, le
dimissioni per fatti concludenti devono essere riportate nel flusso Uniemens utilizzando
il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”. Questo codice identifica la “Risoluzione
rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”. L’adozione
di questo codice specifico è fondamentale per garantire una corretta gestione amministrativa
e previdenziale delle cessazioni avvenute in tali circostanze.
