# Naspi, l’anticipo non va restituito integralmente

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- Published: 2025-02-07T10:54:29+01:00
- Author: Francesca Ereddia

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Con [circolare n. 36/2025](https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.02.circolare-numero-36-del-04-02-2025_14818.html),
INPS ha chiarito le modalità di restituzione della Naspi anticipata alla luce della
sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024.

La pronuncia ha dichiarato illegittimo l’obbligo di restituzione integrale  di Naspi
nel caso in cui un lavoratore, **dopo aver avviato un’attività d’impresa**, non 
possa proseguirla per cause di forza maggiore e instauri un rapporto di lavoro **
subordinato** prima della scadenza del periodo teorico della Naspi.

Sommario

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    - [Cause di forza maggiore riconosciute](https://bonusepagamenti.it/naspi-lanticipo-non-va-restituito-integralmente/#Cause_di_forza_maggiore_riconosciute)
 * [La verifica INPS](https://bonusepagamenti.it/naspi-lanticipo-non-va-restituito-integralmente/#La_verifica_INPS)

### **Cause di forza maggiore riconosciute**

La risoluzione ha la sua chiave nella c_ausa di forza maggiore. _Ovvero, quando 
un percettore [Naspi](https://bonusepagamenti.it/sussidi/naspi/) abbia avviato una
attività di impresa e abbia dovuto interromperla per cause a lui non imputabili,
a questo punto, qualora instauri un rapporto di lavoro subordinato, non è tenuto
a restituire per intero le somme Naspi percepite.

INPS ha elencato le situazioni che rientrano tra le cause di forza maggiore,  secondo
la definizione di “[forza maggiore](https://www.brocardi.it/dizionario/3483.html)”
stabilita dai principi di legge:

 * Calamità naturali con dichiarazione di stato d’emergenza (terremoti, alluvioni,
   uragani, frane, ecc.);
 * Guerre o conflitti civili straordinari e imprevedibili;
 * Incendi non attribuibili a dolo o colpa del beneficiario;
 * Distruzione di attrezzature per eventi non imputabili al lavoratore (es. atti
   di criminalità organizzata);
 * Restrizioni imposte da autorità pubbliche per contrastare epidemie o pandemie;
 * Provvedimenti giudiziari derivanti da circostanze imprevedibili.

Sono invece **escluse** dalle cause di forza maggiore, e quindi comportano la restituzione
integrale della Naspi,** il fallimento o le procedure concorsuali, in quanto rientrano
nel rischio d’impresa e non sono imputabili a cause di forza maggiore di per sè.**

Leggi anche  FAQ Naspi: tutte le domande frequenti sul sussidio di disoccupazione

## La verifica INPS

Se un beneficiario di Naspi anticipata **interrompe l’attività autonoma o d’impresa**
e avvia un rapporto di lavoro **subordinato** prima della scadenza del periodo teorico,
l’INPS invierà quindi una comunicazione di avvio del procedimento. Il lavoratore
avrà 30 giorni per dimostrare che l’interruzione è avvenuta per cause di forza maggiore,
presentando idonea documentazione. La prova, quindi, è in capo al percettore che
dovrà dimostrare che quanto avvenuto è imputabile a cause di forza maggiore.

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**L’INPS, dopo la valutazione del caso, notificherà l’importo da restituire**. Se
viene riconosciuta una causa di forza maggiore, il rimborso sarà limitato al periodo
di rioccupazione da dipendente; in assenza di tale causa, il lavoratore dovrà restituire
l’intero importo della Naspi anticipata.
