# NASpI e lavoro intermittente, come mantenere la disoccupazione e cosa bisogna comunicare obbligatoriamente

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- Published: 2026-09-01T12:13:02+02:00
- Author: Redazione

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Chi percepisce la **NASpI** può **accettare un lavoro intermittente a chiamata senza
perdere necessariamente l’indennità **di disoccupazione. La compatibilità tra le
due situazioni infatti esiste, ma non è automatica: dipende dalla durata del contratto
intermittente, dall’eventuale obbligo di rispondere alla chiamata, dal **reddito**
previsto e dalle comunicazioni che il lavoratore deve trasmettere all’INPS.

Il punto più importante è non omettere informazioni. Chi inizia un’attività lavorativa
mentre riceve la NASpI deve **comunicare tempestivamente la nuova occupazione** 
e, nei casi richiesti, dichiarare il reddito annuo presunto tramite il [modello NASpI-Com](https://bonusepagamenti.it/naspi-com/).
In caso contrario, possono scattare sospensioni, recuperi delle somme percepite 
o decadenza dal beneficio. Ecco i dettagli.

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/naspi-lavoro-intermittente-cosa-fare/#)

 * [Quando spetta la NASpI](https://bonusepagamenti.it/naspi-lavoro-intermittente-cosa-fare/#Quando_spetta_la_NASpI)
 * [Che cos’è il lavoro intermittente o a chiamata](https://bonusepagamenti.it/naspi-lavoro-intermittente-cosa-fare/#Che_cose_il_lavoro_intermittente_o_a_chiamata)
 * [Le due forme di lavoro intermittente](https://bonusepagamenti.it/naspi-lavoro-intermittente-cosa-fare/#Le_due_forme_di_lavoro_intermittente)
 * [Cosa deve essere comunicato all’INPS](https://bonusepagamenti.it/naspi-lavoro-intermittente-cosa-fare/#Cosa_deve_essere_comunicato_allINPS)
 * [NASpI sospesa o ridotta: cosa succede](https://bonusepagamenti.it/naspi-lavoro-intermittente-cosa-fare/#NASpI_sospesa_o_ridotta_cosa_succede)

## Quando spetta la NASpI

La [NASpI](https://bonusepagamenti.it/richiedere-la-disoccupazione/) è l**’indennità
di disoccupazione riconosciuta dall’INPS **ai **lavoratori** subordinati che **perdono
il lavoro senza una propria scelta volontaria**. Possono accedere alla prestazione,
in presenza degli altri requisiti contributivi, coloro che hanno subito un **licenziamento**,
una scadenza di contratto a tempo determinato o una risoluzione del rapporto considerata
involontaria dalla legge.

Rientrano normalmente nelle situazioni che consentono di richiedere la NASpI:

 * Il **licenziamento** per ragioni economiche, disciplinari o [per giusta causa](https://bonusepagamenti.it/licenziamento-giusta-causa/)
 * La **conclusione** naturale di un **contratto a termine**
 * Le **dimissioni per giusta causa**
 * Le **dimissioni** intervenute nel **periodo tutelato di maternità o paternità**
 * Alcune ipotesi di **risoluzione consensuale** previste nelle procedure di conciliazione.

Le dimissioni volontarie, salvo eccezioni specifiche, non danno invece diritto alla
prestazione perché manca la condizione della perdita involontaria del posto di lavoro.

La **durata** della NASpI corrisponde alla **metà delle settimane di contribuzione
maturate nei quattro anni precedenti **la cessazione del rapporto. Non vengono però
conteggiati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a precedenti prestazioni
di disoccupazione. L’**importo** viene calcolato sulla **retribuzione** imponibile
ai fini previdenziali degli **ultimi quattro anni **e segue massimali e soglie aggiornati
annualmente dall’INPS.

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Proprio perché l’indennità può non essere sufficiente a coprire tutte le spese mensili,**
il lavoro intermittente può rappresentare un’opportunità utile per integrare** il
reddito senza interrompere necessariamente il sostegno.

## Che cos’è il lavoro intermittente o a chiamata

Il **lavoro intermittente**, noto anche come lavoro a chiamata, è una forma di contratto
subordinato disciplinata dal [decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;81).**
Il datore di lavoro utilizza il dipendente soltanto quando si presenta una concreta
esigenza** aziendale, senza garantire un’attività continuativa ogni settimana o 
ogni mese.

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Il ricorso al contratto intermittente può essere previsto dalla contrattazione collettiva
per determinate esigenze produttive o organizzative. Può inoltre essere utilizzato,
nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, con **lavoratori che hanno 
meno di 24 anni oppure più di 55 anni**.

Di norma, **il contratto a chiamata non può superare 400 giornate di effettivo lavoro
nell’arco di tre anni **solari con lo stesso datore. Questo limite non vale nei 
settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Se il tetto viene
oltrepassato nei comparti in cui la regola si applica, il rapporto può trasformarsi
in un contratto a tempo pieno e indeterminato.

La **natura discontinua **di questo contratto fa sì che **non ci sia incompatibilità
automatica con la NASpI**. Occorre però valutare la situazione concreta e applicare
le regole corrette in base al tipo di rapporto avviato.

## Le due forme di lavoro intermittente

Il lavoro a chiamata può essere stipulato** con o senza obbligo di disponibilità**.
Questa distinzione incide direttamente sul rapporto con la NASpI:

 * Nel **contratto con obbligo di disponibilità**, il lavoratore si impegna a rispondere
   alla chiamata del datore nei periodi indicati dall’accordo. In cambio, per le
   fasi in cui resta a disposizione senza lavorare, **riceve una specifica indennità**
   di disponibilità.
 * Nel **contratto senza obbligo di disponibilità**, il lavoratore è libero di accettare
   o rifiutare le chiamate. Nei periodi in cui non presta servizio non riceve alcun
   compenso né indennità per l’attesa. È la forma di lavoro a chiamata che consente
   una maggiore flessibilità, ma la gestione della NASpI varia a seconda della durata
   effettiva del lavoro svolto.

Nel secondo caso, per i **contratti senza obbligo di risposta e di durata non superiore
a sei mesi**, l’INPS applica la **sospensione della NASpI solo per le giornate in
cui il lavoratore viene effettivamente chiamato** a prestare servizio. La Cassazione
ha inoltre chiarito nel 2026 che, per valutare il limite semestrale, bisogna considerare
il periodo di lavoro realmente svolto e non soltanto la durata formale indicata 
nel contratto.

Se invece il contratto ha** durata superiore a sei mesi, oppure prevede l’obbligo
di disponibilità**, trova applicazione il regime del cumulo tra NASpI e reddito 
da lavoro. In questi casi l’indennità può continuare, ma con una riduzione e soltanto
se vengono rispettate le soglie reddituali previste.

## Cosa deve essere comunicato all’INPS

Il beneficiario NASpI che avvia o mantiene un lavoro intermittente deve **usare 
il modello NASpI-Com** per comunicare le informazioni richieste dall’INPS. L’adempimento
è essenziale per** evitare che il sistema consideri incompatibile il rapporto di
lavoro** o che richieda in seguito la restituzione delle somme erogate.

Leggi anche  Ape Sociale, Isopensione e NASpI: da ottobre spetta il taglio del cuneo
fiscale. La precisazione INPS e come funziona il meccanismo

In particolare, va **indicato il reddito annuo presunto **che deriva dall’attività
lavorativa. Nel caso di contratto intermittente con obbligo di disponibilità, la
previsione di reddito deve comprendere anche l’indennità di disponibilità eventualmente
riconosciuta dal datore di lavoro.

La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda di NASpI, 
se il contratto intermittente era già attivo in quel momento, oppure **entro 30 
giorni dall’inizio della nuova attività **se il rapporto viene avviato successivamente.

Inoltre, **quando si applica il cumulo, il reddito da lavoro non deve superare il
limite annuo di 8.000 euro**, soglia corrispondente al reddito minimo escluso da
imposizione per il lavoro dipendente. Se il limite viene rispettato e la comunicazione
è trasmessa correttamente, la NASpI può proseguire in misura ridotta.

## NASpI sospesa o ridotta: cosa succede

È importante ricordare che la conseguenza sul pagamento non è sempre la stessa. 
Dipende infatti dal contratto, dalla durata, dal reddito previsto e dall’obbligo
di disponibilità.

Nel** lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità** e con durata effettiva**
entro sei mesi**, la NASpI viene **sospesa soltanto per le giornate in cui il lavoratore
è effettivamente impegnato**. Terminata la prestazione, l’indennità torna disponibile
per le giornate residue, senza dover necessariamente presentare una nuova domanda.

Con **contratto superiore a sei mesi o con obbligo di disponibilità**, invece, l’**
indennità può essere cumulata con il reddito entro gli 8.000 euro annui**, ma viene
ridotta. La riduzione viene calcolata in misura pari all’80% del reddito annuo presunto,
rapportato al periodo residuo di fruizione della NASpI.

Prima di firmare un contratto a chiamata, è quindi prudente verificare durata, clausola
di disponibilità e compenso atteso. La scelta tra sospensione per le sole giornate
lavorate e cumulo con NASpI ridotta può incidere sensibilmente sulla somma mensile
effettivamente ricevuta.

La regola più importante resta comunque una: **comunicare tutto all’INPS nei termini**,
usare correttamente NASpI-Com e controllare la propria pratica nel [Fascicolo previdenziale](https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.fascicolo-previdenziale-del-cittadino-50865.fascicolo-previdenziale-del-cittadino.html).
