La Naspi può essere sospesa: ma quando succede e cosa comporta, nello specifico, la sua sospensione? Facciamo chiarezza ed alcune distinzioni.
Naspi sospesa: quando e perché?
La sospensione della Naspi avviene nel momento in cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato, a patto che si vadano a superare determinati tetti di reddito e che il contratto abbia una precisa durata. Nello specifico, la Naspi viene sospesa goni qualvolta:
- il reddito annuo derivante dall’attività lavorativa superi la soglia minima degli 8500 euro annui
- la durata minima del rapporto sia di durata fino a 6 mesi
In tali circostanze, e per tutta la durata del rapporto, il sussidio è sospeso d’ufficio. In questi casi, dunque, cosa fare se la Naspi viene sospesa? Assolutamente nulla: al termine del rapporto di lavoro, la Naspi ricomincerà (sempre d’ufficio) ad essere erogata nuovamente.
Ciò avviene nel caso in cui il rapporto abbia, però, la durata massima di mesi 6. In caso contrario, ovvero quando il rapporto instaurato sia di durata superiore, il beneficiario di Naspi va altresì incontro alla decadenza.
Questo perché la Naspi, in concomitanza dell’instaurazione di un rapporto di lavoro, va a modificarsi “per gradi”, sulla base della tipologia di lavoro, della sua durata e del reddito da esso derivante. Vediamo come.
Sospensione, Decadenza e percezione Naspi ridotta
Abbiamo detto che la percezione della Naspi, quando presente un rapporto di lavoro, va incontro a diverse conseguenze. Nello specifico, e per ricapitolare, tali conseguenze consistono nella:
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- sospensione;
- decadenza;
- percezione ridotta del sussidio.
La Naspi viene sospesa, appunto, quando si instaura un rapporto di lavoro con una retribuzione superiore a 8500 euro e una durata fino a sei mesi del contratto di lavoro.
Al contrario, la domanda Naspi decade (ed è dunque necessario presentare una nuova domanda, al termine del rapporto lavorativo) quando la durata del contratto sia superiore a 6 mesi.
Si ha invece diritto ad una percezione ridotta nei casi in cui il reddito non superi il tetto massimo degli 8500 euro.
Tuttavia, l’interessato che voglia percepire il sussidio in maniera ridotta deve adempiere ad alcuni oneri. Vediamo quali.
Naspi e reddito inferiore a 8500 euro
In questi casi, se il reddito del percettore Naspi che ha trovato lavoro non supera gli 8500 euro, il percettore, per continuare a ricevere il sussidio, deve:
- comunicare all’Inps il reddito annuo previsto, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività;
- iniziare un nuovo rapporto di lavoro con un datore diverso da quello dal cui rapporto è scaturita l’erogazione della Naspi stessa.
Il percettore avrà quindi diritto all’erogazione ridotta, consistente in una riduzione dell’80% del reddito previsto.
Che significa domanda sospesa in istruttoria?
Un caso peculiare di sospensione che costituisce una casistica a parte è quello della sospensione per istruttoria. In tal caso, si parla di una sospensione non già avvenuta per motivi lavorativi, ma perché INPS sta facendo dei controlli, i quali possono essere di svariata natura.
Alcuni di questi motivi possono dipendere direttamente da omissioni del percettore: ad esempio, non ha dichiarato di avere iniziato una attività lavorativa. INPS, in questi casi, si riserva di effettuare i dovuti controlli e sospende quindi la domanda in via cautelativa.
Salvo i motivi relativi ad omissioni da parte del percettore, le motivazioni per le quali INPS potrebbe mandare la domanda in istruttoria fanno spesso parte di un campo vasto e variegato, che cambia da situazione a situazione, quindi non ci dilungheremo su questo punto.
In ogni caso, durante l’istruttoria, il cittadino può contattare l’Istituto per chiedere delucidazioni sulla sua personale situazione ed avere i dovuti chiarimenti in merito. Durante la fase di istruttoria, potrebbe inoltre essere richiesto al percettore di presentare documentazione integrativa, quale:
- copia del curriculum vitae;
- certificato di lavoro;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi anni;
- documenti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro