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Nuovi sgravi fiscali per chi assume beneficiari ADI ed SFL

I datori di lavoro che decidono di assumere percettori dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione possono fruire di alcuni sgravi fiscali

di Francesca Ereddia
2 Gennaio 2024
in Assegno di Inclusione, Fisco e tasse, SFL
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Sgravi fiscali per chi assume percettori dell’ADI: lo ha stabilito INPS con una nuova circolare, dove vengono anche chiariti i dettagli per poter fruire di tali  agevolazioni.

La stessa cosa vale per i percettori di SFL.

Sommario

Toggle
  • Sgravi fiscali per chi assume percettori: taglio contributi INPS al 100%
  • Per quali datori di lavoro è previsto lo sgravio
  • A chi non spetta?

Sgravi fiscali per chi assume percettori: taglio contributi INPS al 100%

Si tratta di un taglio di non  poco conto, dal momento che è previsto un taglio dei versamenti al 100%. Viene chiarito che: “Al fine di promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari delle predette misure, il decreto legge n. 48/2023 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Adi o del Sfl”.

Per un massimo di 12 mesi, il datore di lavoro potrà godere  “dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

L’esonero riguarda i lavoratori privati che assumono: “con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato”.

Per quali datori di lavoro è previsto lo sgravio

Si legge inoltre nella circolare che l’esonero è riconosciuto “soloai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl)”. Deve trattarsi di assunzione a tempo indeterminato.


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 L’esonero è riconosciuto anche successivamente all’assunzione, per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (tranne se si tratta di apprendistato o lavori stagionali)

L’esonero contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo.  Quando alle assunzioni effettuate dalla PA, gli esoneri non possono essere applicati.

Nuovi sgravi fiscali per chi assume beneficiari ADI ed SFLL’esonero contributivo, quindi, spetta:
  • per le assunzioni con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale
  • per i contratti di apprendistato;
  • per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale

Se il lavoratore viene licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei contributi non versati, eccetto che nei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

A chi non spetta?

L’esonero non è possibile nei casi di lavoro intermittente, ma è tuttavia possibile “per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro”.

 

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