Sgravi fiscali per chi assume percettori dell’ADI: lo ha stabilito INPS con una nuova circolare, dove vengono anche chiariti i dettagli per poter fruire di tali agevolazioni.
La stessa cosa vale per i percettori di SFL.
Sgravi fiscali per chi assume percettori: taglio contributi INPS al 100%
Si tratta di un taglio di non poco conto, dal momento che è previsto un taglio dei versamenti al 100%. Viene chiarito che: “Al fine di promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari delle predette misure, il decreto legge n. 48/2023 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Adi o del Sfl”.
Per un massimo di 12 mesi, il datore di lavoro potrà godere “dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
L’esonero riguarda i lavoratori privati che assumono: “con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato”.
Per quali datori di lavoro è previsto lo sgravio
Si legge inoltre nella circolare che l’esonero è riconosciuto “soloai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl)”. Deve trattarsi di assunzione a tempo indeterminato.
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L’esonero è riconosciuto anche successivamente all’assunzione, per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (tranne se si tratta di apprendistato o lavori stagionali)
L’esonero contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo. Quando alle assunzioni effettuate dalla PA, gli esoneri non possono essere applicati.
- per le assunzioni con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale
- per i contratti di apprendistato;
- per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale
Se il lavoratore viene licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei contributi non versati, eccetto che nei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
A chi non spetta?
L’esonero non è possibile nei casi di lavoro intermittente, ma è tuttavia possibile “per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro”.