# Percorsi formativi ADI: cosa succede se li rifiuto?

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- Published: 2024-11-29T17:07:52+01:00
- Author: Francesca Ereddia

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In caso di mancata partecipazione ai percorsi formativi ADI cosa succede? Il sussidio
viene revocato? Ecco cosa la mancata partecipazione (da parte di chi, ovviamente,
è obbligato) può comportare.

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/percorsi-formativi-adi-cosa-succede-se-li-rifiuto/#)

 * [Percorsi formativi ADI: cosa succede se non partecipo?](https://bonusepagamenti.it/percorsi-formativi-adi-cosa-succede-se-li-rifiuto/#Percorsi_formativi_ADI_cosa_succede_se_non_partecipo)
 * [ADI e collaborazione con CPI e servizi sociali](https://bonusepagamenti.it/percorsi-formativi-adi-cosa-succede-se-li-rifiuto/#ADI_e_collaborazione_con_CPI_e_servizi_sociali)
 * [Decadenza ADI per mancata partecipazione ai percorsi](https://bonusepagamenti.it/percorsi-formativi-adi-cosa-succede-se-li-rifiuto/#Decadenza_ADI_per_mancata_partecipazione_ai_percorsi)

## Percorsi formativi ADI: cosa succede se non partecipo?

L’assegno di inclusione prevede, in alcuni casi, l’obbligo di partecipazione dei
suoi fruitori a percorsi formativi e di inserimento lavorativo.

Seppure, infatti, sia principalmente riservato a quelle categorie note come “non
occupabili”, esistono alcuni casi in cui almeno uno dei membri dell’unità familiare
sia comunque ritenuto occupabile, e quindi avente l’onere di partecipazione a percorsi
formativi e lavorativi. Facciamo un esempio.

Supponiamo che un nucleo composto da due genitori, e un minore (ipotizziamo sei 
mesi) sia percettore ADI. Il **caregiver** del piccolo (che potrebbe ipoteticamente
essere la madre) è ritenuta non occupabile, in quanto appunto deve occuparsi del
bambino.

Questo significa che la madre può non presentarsi ai corsi di formazione, ma il 
padre è obbligato. **La mancata presentazione ai corsi comporta la decadenza dal
beneficio.
 
Ma facciamo un breve ripasso degli step da seguire con i servizi sociali
ed i CPI.

##  ADI e collaborazione con CPI e servizi sociali

Come sappiamo, i percettori ADI (occupabili e non) sono tenuti a presentarsi ai 
servizi sociali per firmare il [Patto di attivazione digitale](https://bonusepagamenti.it/adi-e-patto-di-attivazione-digitale/)

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INPS specifica che la sottoscrizione di tale patto è finalizzata alla_ “partecipazione
a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa”. _

I componenti **occupabili** (coloro di età compresa tra i 18 ed i 59 anni), per 
contro, sono tenuti a firmare invece anche il Patto di servizio personalizzato. 
La [mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato](https://bonusepagamenti.it/non-sottoscrivo-patto-di-servizio/)
comporta al sospensione del beneficio.

Leggi anche  Caos Ricariche ADI? Tutta colpa della chiusura del saldo online

Entro 60 giorni, infatti, il percettore è tenuto a firmare il patto in questione.
Ma cosa succede invece nell’ipotesi in cui, firmati tutti i patti, e iscritti quindi
correttamente al [SIISL](https://siisl.lavoro.gov.it/#/), la persona convocata, 
per esempio, per un corso di formazione, non si presenta al corso** senza giustificato
motivo?**

In questo caso, si passa direttamente alla decadenza dal beneficio, per tutto in
nucleo nella sua interezza. Questo significa che eventualmente anche le altre carte
verranno infatti disattivate.

## Decadenza ADI per mancata partecipazione ai percorsi

Chi dunque non partecipa ai percorsi formativi, va incontro alla decadenza del beneficio.
Questo accade, però, quando non vi sia un giustificato motivo. Per giustificato 
motivo si intende una prova che l’assenza sia stata dovuta a cause esterne al percettore,
come ad esempio, una malattia.

**In  questo caso, dunque, il percettore è tenuto a provare mediante certificazione
medica che quel giorno era assente per via del suo stato di salute.**

Potrebbe anche essere avvenuta per cause di forza maggiore, come un’allerta meteo,
ad esempio, o altre cause di forza maggiore che hanno portato la sua mancata presenza
al corso formativo in oggetto. In ogni caso, quale che sia la causa, va comprovata.

Ove non fosse possibile fornire le prove, il percettore può presentare (sotto sua
stretta responsabilità penale) un’autodichiarazione in cui precisa i motivi della
sua assenza. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punibili penalmente.

 
