# Ravvedimento operoso, calcolo e sanzioni

- Link: https://bonusepagamenti.it/ravvedimento-operoso-calcolo-sanzioni/
- Published: 2024-04-22T14:24:28+02:00
- Author: Tommaso Pietrangelo

[ ⌊Ravvedimento operoso, calcolo e sanzioni⌉ ](https://www.instagram.com/bonusepagamenti.it/)
[ ⌊Ravvedimento operoso, calcolo e sanzioni⌉ ](https://www.youtube.com/channel/UCR3nOKMQ4tF6nJ4EcTK1cFg)
[ ⌊Ravvedimento operoso, calcolo e sanzioni⌉ ](https://www.tiktok.com/@bonusepagamenti.it)
[ ⌊Ravvedimento operoso, calcolo e sanzioni⌉ ](https://www.facebook.com/bonusepagamenti)

**Ravvedimento operoso, calcolo e sanzioni**. Ecco come è possibile, nel 2024, ravvedersi
per sanare il [pagamento](https://bonusepagamenti.it/pagamento-in-natura-cos-e-come-erogato/)
omesso o insufficiente delle imposte entro i termini stabiliti dalla legge. Vediamo
dunque i cambiamenti applicati alla normativa, come si calcola il ravvedimento e
come si calcolano gli interessi sul ravvedimento operoso. 

Sommario

 [Toggle](https://bonusepagamenti.it/ravvedimento-operoso-calcolo-sanzioni/#)

 * [Ravvedimento operoso, cos’è e come funziona](https://bonusepagamenti.it/ravvedimento-operoso-calcolo-sanzioni/#Ravvedimento_operoso_cose_e_come_funziona)
 * [Le sanzioni e le ipotesi di ravvedimento operoso](https://bonusepagamenti.it/ravvedimento-operoso-calcolo-sanzioni/#Le_sanzioni_e_le_ipotesi_di_ravvedimento_operoso)
 * [Come effettuare i versamenti ](https://bonusepagamenti.it/ravvedimento-operoso-calcolo-sanzioni/#Come_effettuare_i_versamenti)
 * [Il calcolo degli interessi sul ravvedimento operoso](https://bonusepagamenti.it/ravvedimento-operoso-calcolo-sanzioni/#Il_calcolo_degli_interessi_sul_ravvedimento_operoso)

## Ravvedimento operoso, cos’è e come funziona

**Il ravvedimento operoso** dà la possibilità di rimediare a eventuali omissioni,
ritardi o irregolarità nel pagamento delle imposte. In sostanza, grazie al ravvedimento
è possibile **pagare una sanzione inferiore** a quella che l’[Agenzia delle Entrate](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/)
erogherebbe spontaneamente nel medesimo caso. 

Per legge, secondo [l’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-12-18;471_art13),
la sanzione prevista per versamento omesso o insufficiente dell’imposta è **pari
al 30% delle somme non versate** o versate in ritardo, somma poi ridotta in sede
di autoliquidazione, in base alla tempestività con cui il contribuente si mette 
in regola. Tuttavia, più di recente il [decreto legislativo n. 158/2015](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/7/15G00169/sg)
ha modificato la legge sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, **riducendo
la sanzione ordinaria della metà** nel caso di versamenti effettuati con un ritardo
non superiore ai 90 giorni dalla scadenza (definito lieve ritardo).

Nei suddetti casi, perciò, la sanzione **scende dal 30% al 15%**, e in particolare:

 * In caso di **ritardi fino a 14 giorni**, vi è una sanzione del 15% ridotta a 
   1/15 per giorno
 * Per i **ritardi tra i 15 e i 90 giorni**, la sanzione è del 15%
 * Nel caso di **ritardi superiori ai 90 giorni**, invece, si avrà una sanzione 
   ordinaria del 30%

Leggi anche  Detrazioni figli a carico 2026: cosa cambia se tuo figlio inizia a 
lavorare

## Le sanzioni e le ipotesi di ravvedimento operoso

Le sanzioni del 30% o 15% possono subire poi **ulteriori riduzioni**, che vengono
modulate tenendo presenti i tempi del ritardo di pagamento. Si avranno quindi i 
seguenti **sottotipi di ravvedimento**: 

 * **Sprint**, esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento,
   con una sanzione pari allo 0,1% giornaliero, quindi fino a un massimo dell’1,4%(
   con l’interesse al tasso legale che dal 1° gennaio 2023 è pari al 5%)
 * **Breve**, per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°, con sanzione
   pari all’1,5%  (1/10 del 15%)
 * **Intermedio**, nel caso di versamenti avvenuti oltre il 30° giorno, ma entro
   il 90°, con sanzione pari all’1,67% (1/9 del 15%)
 * **Lungo**, per versamenti eseguiti entro 1 anno, con una sanzione applicabile
   pari al 3,75 % (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%)
 * **Biennale**, in caso di versamenti eseguiti entro il termine di presentazione
   della dichiarazione relativa all’anno successivo oppure, se non è prevista la
   dichiarazione, due anni dall’omissione; qui la sanzione sarà pari al 4,29 % (
   1/7 del minimo)
 * **Lunghissimo o ultra biennale**, se si tratta di versamenti eseguiti oltre un
   anno, con una sanzione applicabile del 5,00% (1/6 del minimo)

## Come effettuare i versamenti 

**Per effettuare i versamenti** del ravvedimento operoso, è necessario utilizzare:

---

 **Scarica la nostra app e risparmia con i bonus attivi in Italia:**

 [⌊Bonus e Pagamenti App⌉](https://lazycat.page.link/bonus)  [⌊Bonus e Pagamenti App⌉](https://lazycat.page.link/bonus)

---

  

 * Il **modello F24**, per quanto riguarda le **imposte sui redditi**, le relative
   imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e anche l’imposta sugli intrattenimenti
 * Il **modello F23**, per quanto concerne **l’imposta di registro e gli altri tributi
   indiretti**
 * Il **modello F24 Elide** per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione
   dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

Leggi anche  Scadenze fiscali di giugno 2026, tutte le date da segnare

## Il calcolo degli interessi sul ravvedimento operoso

Sempre in tema di ravvedimento operoso, a partire dal 1° gennaio 2024 **il tasso
di interesse legale è passato al 2,5%** in ragione d’anno, così come definito dal
[Decreto del MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11.12.2023](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-11&atto.codiceRedazionale=23A06669&elenco30giorni=false).
Questo tipo di variazione del tasso ha conseguenze molteplici, anche e soprattutto
di carattere fiscale. 
