Rdc e Assegno Unico Universale: come funziona il sussidio per i percettori di Reddito di Cittadinanza?
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Come sappiamo, l’Assegno Unico Universale (AUU) è un sussidio che si rivolge alle famiglie sostenendole per ogni figlio a carico, fino al compimento del 21esimo anno di età. Per i figli disabili, invece, il limite d’età è abolito.
Per i percettori di RdC non vi è necessità di presentare domanda, dato che l’INPS accredita le somme dell’Assegno Unico direttamente sulla Carta RdC, sulla base delle informazioni contenute nella DSU (Dichiarazione Unica Sostitutiva), e considerati gli indicatori ISEE.
Tuttavia, in alcuni casi è invece necessaria una integrazione, da effettuare mediante dati autocertificati, proprio attraverso il modello RdC-Com/AU.
RdC e assegno unico: universale chi deve presentarlo e come funziona?
Con il Messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022 l’INPS ha reso nota la disponibilità del Modello Rdc-Com/AU.
E’ l’Inps, nel messaggio in questione, a fornire tutte le informazioni nonché le istruzioni sui soggetti tenuti a compilare ed inviare il modello.
Vediamo in quali situazioni è necessario inviarlo:
- in presenza di nuclei famigliari in cui vi sono (anche) figli dai 18 ai 20 anni
- quando il richiedente l’ISEE non corrisponde al genitore;
- se i genitori lavorano e si ha diritto alla maggiorazione;
- quando in DSU compare un solo genitore;
- se un componente del nucleo ha percepito l’assegno per il Nucleo Famigliare, in presenza di figli minori.
Inoltre, nel caso in cui compaia in DSU un solo genitore, è necessario specificare le motivazioni della mancanza dell’altro, o la quota verrà corrisposta solo al 50%.
Occorrerà, pertanto, selezionare una delle seguenti opzioni a giustificazione dell’assenza dell’altro genitore:
- decesso;
- allontanamento dell’altro genitore, che sia certificato da un provvedimento di un giudice o di altra autorità;
- affido esclusivo del figlio al genitore percettore del Rdc;
- genitore sconosciuto o cittadino straniero che non è in possesso di codice fiscale italiano;
- un accordo con l’altro genitore, che prevede l’attribuzione dell’intero importo, pur non appartenendo il genitore allo stesso nucleo.
L’altro genitore, può anche scegliere di ottenere la quota di integrazione separatamente: in questo caso dovrà anch’egli inoltrare domanda separatamente, secondo le regole ordinarie.
Devono inoltre obbligatoriamente presentare domanda mediante Modulo Com AU:
- quanti abbiano nel nucleo familiare un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; lo che svolga tirocinio, o che comunque possieda un reddito inferiore agli 8.000 euro annui;
- quanti abbiano a carico figli maggiorenni fino al compimento del 21esimo anno di età, registrato come disoccupato ed iscritto alle liste di collocamento presso i centri per l’impiego;
- quanti abbiano a carico figli maggiorenni fino al compimento del 21esimo anno di età, che svolga il servizio civile universale;
- le madri di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante.
Chi invece non deve presentare domanda?
Non è invece necessario che presentino domanda con il Modello RdC-Com/AU i nuclei familiari in cui sono presenti entrambi i genitori e che abbiano figli a carico:
- minorenni
- o maggiorenni con disabilità.
Veniamo ora alle modalità di presentazione della domanda.
RdC e Assegno Unico: modalità di presentazione della domanda
Per la compilazione e l’invio del modello Rdc Com/AU, due sono le modalità:
- attraverso il sito INPS, accedendo con SPID, CNS o CIE al servizio “reddito di cittadinanza”;
- tramite gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Nel primo caso, basterà seguire la procedura guidata e compilare i campi coi dati richiesti. Prima di confermare la procedura, è suggerito caldamente di ricontrollare tutti i dati, dato che la domanda non è modificabile.
RdC e Assegno Unico: cosa succede se non presento domanda?
Infine, occorre fare una doverosa precisazione: coloro che hanno presentato domanda mediante modulo Com AU l’anno passato, in teoria devono ripresentare domanda anche quest’anno, a partire dal 1° marzo: solo così le famiglie potranno ricevere un importo adeguato alla loro situazione economica famigliare.
L’INPS stessa, però, proprio nei giorni scorsi, ha chiarito la situazione sul rinnovo del modello Rdc-Com/AU, specificando:
“Il mod. RDC-com-AU ha validità all’interno della stessa domanda di RdC finché non viene terminata o decaduta. Questo significa che chi già percepisce dal 2022 l’integrazione AU su RdC perché ha già fatto l’AU-com continuerà a percepire l’integrazione fino al termine del RdC, anche nel 2023. Invece chi fa una nuova domanda di RdC, nei casi previsiti, dovrà compilare il mod. AU-com per avere l’integrazione.”