Che rapporto c’è tra Reddito di cittadinanza e trattamenti assistenziali, e come questi influiscono sull’ISEE?
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L’INPS, con messaggio n. 548 del 3 febbraio 2022, comunica che il calcolo del reddito familiare, (previsto dall’art. 2 comma 6 del d.l 28 gennaio 2019 . 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), è ora determinato, ai fini della percezione del reddito e della pensione di cittadinanza tenendo conto “del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare”.
Ma di quali trattamenti assistenziali si parla nello specifico?
Scopriamolo insieme.
Reddito di cittadinanza e trattamenti assistenziali
In termini pratici, vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare precedente, e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell’anno in corso, ovvero i seguenti:
- Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali;
- Assegno di maternità dei Comuni (MAT);
- Assegno per il nucleo familiare dei Comuni;
- Pensione sociale e assegno sociale;
- Prestazioni degli enti SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).
Questo significa che i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE sono stati “sostituiti da quelli che risultano negli archivi di riferimento dell’INPS come in corso di godimento, con proiezione su base annuale (per una esemplificazione del meccanismo di calcolo, si rinvia al paragrafo 4, punto B), della circolare n. 100 del 5 luglio 2019)”. Così recita la circolare in oggetto.
In sostanza, e con il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini del calcolo ISEE vengono presi in considerazione tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale “attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare“.
Tali trattamenti ricomprendono anche quelli collegati alla condizione di disabilità, ivi compresa l’indennità di accompagnamento.
Su quest’ultimo punto va però chiarito che i casi di disabilità dal 74% al 99% sono invece esclusi dal calcolo.
Il messaggio, infatti, specifica anche che: “è confermata l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di ogni trattamento percepito in ragione della condizione di disabilità, come previsto dal decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89″.
Reddito di cittadinanza e trattamenti assistenziali: altri trattamenti rilevanti
Ai fini dell’erogazione Rdc/Pdc, rilevano inoltre anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso:
- maggiorazioni dell’assegno sociale (art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- maggiorazione dell’aumento della pensione sociale (art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544);
- maggiorazione sociale (art. 1 della legge n. 544/1988, art. 69 della legge n. 388/2000 e art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448);
- importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo (commi 7 e 10 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000)
- quattordicesima (art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).
Non rilevano, invece:
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- l’assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. n. 190.
Perciò, questo significa che le eventuali variazioni delle prestazioni assistenziali, già a partire da gennaio 2022, comportano delle variazioni nell’importo del Rdc/Pdc e, nei casi di superamenti delle soglie, addirittura la decadenza dal beneficio ovvero il rigetto della domanda presentata in fase di prima istruttoria.
Riassumendo, dunque, qualsiasi variazione dei predetti valori, comporterà, alternativamente:
- una variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc;
- la decadenza dal beneficio già goduto in precedenza;
- il respingimento della domanda (quando trattasi di prima istruttoria ) per superamento delle soglie di reddito che danno diritto al RDC(PDC
Reddito di cittadinanza: come visualizzare le proprie rate di pagamento
Ad ogni modo, per avere più informazioni sulla rata in pagamento, e avere un quadro più chiaro della propria situazione attuale, si potrà accedere al servizio apposito nella sezione “MyINPS” presente sul portale internet dell’Istituto, cui è possibile accedere con le proprie credenziali.