Talvolta la Revoca ADI può avvenire non già a seguito di dichiarazioni mendaci da parte del percettore. Può invece avvenire per un errore stesso del CAF che, nella compilazione dell’ISEE, ha dichiarato delle inesattezze che hanno portato il percettore ADI (ignaro di tutto) a ottenere un indebito.
In questi casi, se la colpa è del CAF o del patronato, e lo ammette, quale è il risultato? Il percettore ADI è comunque tenuto a restituire l’indebito o no?
Revoca ADI e responsabilità del CAF: cosa succede?
Se, a seguito di un errore del patronato, le inesattezze sull’ISEE conducono a un indebito a carico del percettore ADI, l’assegno viene revocato comunque, ma una domanda sorge spontanea: il percettore è considerato diretto responsabile?
La risposta è negativa: se il percettore era in buona fede, e l’errore del calcolo ISEE è da imputarsi al patronato che ha svolto la pratica, il patronato sarà infatti tenuto a risarcire l’interessato.
Sebbene infatti la circolare 105/2023 sia chiara in merito a indebito e circostanze di revoca, è altrettanto vero che il punto viene fatto sulla revoca in caso in cui sia il cittadino a rendere dichiarazioni mendaci.
Discorso diverso vale invece quando l’errore stia a monte e provenga dal patronato stesso. In questo caso, allora, il patronato dovrà prendere provvedimenti per risarcire il cliente del danno.
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Risarcimento patronato
Come chiaramente espresso nella risposta sotto allegata, la revoca è irreversibile e nessun riesame è concesso. Il cittadino, quindi, è suo malgrado “sanzionato”, ma sarà in questo caso il patronato a doverlo risarcire per il danno arrecatogli.
In poche parole, quindi, il Patronato che ha commesso errori in sede ISEE sarà tenuto a corrispondere al cittadino un risarcimento per i sei mesi in cui non gli sarà possibile accedere alla misura. Inoltre, qualsiasi azione penale nei confronti dello stesso dovrà cessare, essendo venuto a mancare il presupposto della volontà di rendere dichiarazioni mendaci.
E se il Patronato di rifiuta?
Qualora il patronato rifiuta di ammettere le sue colpe, purtroppo l’azione penale avrà luogo, insieme al diniego di qualsiasi forma di risarcimento al richiedente colpito ingiustamente dalla revoca.
In quel caso, la sola soluzione che rimane plausibile è quella di citare in giudizio il patronato che ha commesso l’errore, per potersi realmente tutelare e provare che le dichiarazioni erronee contenute nell’ISEE sono dipese solo e soltanto da quest’ultimo.
Figurati se i Caf si prendono la responsabilità