Rimborsi 730: quando sono bloccati dall’Agenzia? 

Redazione

3 Settembre 2025

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Per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi in tempo, cioè entro il 30 settembre, sono previsti in alcuni casi rimborsi 730. Ma occorre fare attenzione, perché l’Agenzia delle Entrate può decidere di bloccare questi rimborsi, per controlli temporanei o in maniera definitiva. Ecco quando succede e tutti i casi da conoscere.

Rimborsi 730, quando vengono bloccati dall’Agenzia

Alcuni dipendenti e pensionati hanno già cominciato a ricevere i rimborsi legati al modello 730/2025 in busta paga o nel cedolino, sia a luglio che ad agosto. Ma per chi ancora è in attesa, occorre prestare attenzione alle casistiche in cui l’Agenzia potrebbe decidere di bloccare i rimborsi.

In linea di massima, in base all’articolo 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 e all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 175/2014, le Entrate hanno facoltà (non obbligo) di bloccare temporaneamente il pagamento per tutti i rimborsi superiori a 4.000 euro. Questo può avvenire per via di controlli su eventuali debiti da parte dei contribuenti, e per prevenire frodi, errori o rimborsi non spettanti. In particolare, l’Agenzia è obbligata a verificare se il beneficiario del rimborso abbia debiti pendenti iscritti a ruolo, cioè somme dovute in seguito alla notifica di cartelle di pagamento ancora insolute.

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La novità sui controlli del 2025

A partire dal 2025 è stata inoltre introdotta una nuova soglia per l’attivazione della verifica. Quando il rimborso 730 spettante è superiore a 500 euro, l’Agenzia delle Entrate è obbligata a controllare preventivamente se il beneficiario risulta debitore del Fisco con una o più cartelle di pagamento. Nel caso in cui l’esito sia positivo, l’Agenzia provvederà poi a notificare il contribuente con una proposta di compensazione. E il contribuente avrà 60 giorni di tempo dalla data di notifica per accettare o rifiutare.

Tuttavia, va sottolineato che anche qualora il contribuente dovesse rifiutare la compensazione, le somme previste per il rimborso rimarranno comunque bloccate, e a disposizione dell’Agente della Riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la dichiarazione. Nel corso di questo periodo, poi, l’Agente avrà facoltà di avviare un’azione esecutiva per soddisfare il debito iscritto a ruolo.

Come funziona il blocco preventivo dei rimborsi

In alcuni casi, il modello 730 può essere selezionato dall’Agenzia per un controllo preventivo, che scatta di solito se dalla dichiarazione emergono potenziali situazioni di rischio fiscale, ad esempio incoerenze o rimborsi particolarmente elevati. Se il modello è sottoposto a controllo preventivo, il rimborso sarà di conseguenza bloccato e quindi:


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  • Non sarà erogato direttamente e nei tempi ordinari dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico
  • Verrà eventualmente erogato dell’Agenzia delle Entrate stessa, una volta concluse le procedure di controllo.

Per tutelare i contribuenti, però, anche in caso di controlli preventivi il rimborso dovrà essere erogato non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione del Modello 730 (30 settembre). Quindi, al più tardi entro la fine di marzo dell’anno seguente.

Quando scattano i controlli dell’Agenzia

I controlli preventivi da parte dell’Agenzia possono scattare se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • Il modello 730 ha elementi di incoerenza rispetto a specifici criteri, che vengono individuati con cadenza annuale da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
  • Il 730 prevede un rimborso superiore ai 4.000 euro.

Il controllo, e il conseguente blocco dei rimborsi, non scatta tuttavia in automatico, ma a discrezione dell’Agenzia. Quindi se il contribuente è notoriamente affidabile, o il rimborso elevato è chiaramente giustificabile, non dovrebbe esserci nulla da temere.

Quanto al primo punto, gli elementi di incoerenza che possono determinare un controllo sono di solito i seguenti:

  • Scostamenti per importi significativi dei dati dichiarati nel Modello 730 rispetto a quelli che risultano: negli F24 del contribuente; nelle dichiarazioni dei redditi dell’anno passato; nelle Certificazioni Uniche (CU)
  • Ulteriori elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni all’Agenzia delle Entrate, o rispetto ai dati esposti nelle Certificazioni Uniche
  • Situazioni di rischio individuate dall’Agenzia, basate su irregolarità o anomalie che si sono verificate negli anni passati per lo stesso contribuente
  • Crediti d’imposta di importo rilevante riportati dalla dichiarazione dell’anno precedente e che risultano modificati rispetto al primo modello quell’anno.