Sconti fiscali su mascherine, tamponi e occhiali. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le istruzioni per accedere a varie agevolazioni e sconti che riguardano aspetti importanti della nostra vita quotidiana, dalla spesa per gli occhiali ai tamponi e alle mascherine. Queste novità interessano sia la salute che il fisco e possono avere un impatto significativo sul bilancio delle famiglie italiane.
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Bonus Vista: occhiali e lenti a contatto
Una delle novità più rilevanti riguarda il Bonus Vista, che offre un contributo di 50 euro in forma di voucher una tantum per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive.
A chi è rivolto?
Questo bonus è rivolto a nuclei familiari con un Isee non superiore a 10.000 euro annui. Tuttavia, è importante tenere presente che la spesa per gli occhiali nuovi può essere detratta solo per la parte eccedente il contributo del Bonus Vista. Questo significa che se hai ricevuto il bonus nel 2022, puoi detrarre solo l’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto al netto dell’importo del bonus stesso.
Categorie detraibili
Occhiali da vista e lenti a contatto rientrano nella categoria delle “protesi”. L’Agenzia delle Entrate specifica che questa categoria comprende non solo le sostituzioni di organi naturali o parti degli stessi, ma anche mezzi correttivi o ausiliari per organi con funzionalità compromessa o inferiore. È fondamentale che lo scontrino fiscale o la fattura riportino chiaramente il dispositivo e la persona che ha sostenuto la spesa.
Ecco uno schema dell’elenco delle protesi fiscalmente detraibili, con la specifica che devono essere chiaramente indicate nella documentazione fiscale:
- Apparecchi di protesi dentaria (indipendentemente dal materiale impiegato)
- Apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili
- Apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, eccetera), comprese le batterie di alimentazione
- Arti artificiali e apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura)
- Apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, eccetera, appositamente prescritti per la correzione o la cura di malattie o di malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, eccetera
- Apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, eccetera)
Questo incentivo è un aiuto prezioso per le famiglie italiane, specialmente per coloro che necessitano di correzione visiva. Gli occhiali da vista e le lenti a contatto possono rappresentare una spesa significativa, e il Bonus Vista contribuisce a rendere più accessibili questi dispositivi.
Sconti fiscali su mascherine e tamponi
Un’altra importante novità riguarda le detrazioni fiscali su mascherine e tamponi. Queste spese sono diventate essenziali durante la pandemia di COVID-19, e l’Agenzia delle Entrate ha previsto agevolazioni per renderle più accessibili.
Le mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 rientrano tra gli acquisti detraibili. Tuttavia, è fondamentale verificare se la tipologia di mascherina protettiva è considerata un dispositivo medico secondo le indicazioni del Ministero della Salute e se rispetta i requisiti di marcatura CE. La marcatura CE attesta la conformità del dispositivo alle normative europee in materia di sicurezza e qualità.
Inoltre, le spese sostenute per l’esecuzione di tamponi per il SARS-CoV-2, effettuati da laboratori pubblici o privati, possono essere detraibili. Tuttavia, per ottenere l’agevolazione fiscale, è necessario assicurarsi che le prestazioni siano correttamente documentate.
Le spese per tamponi e test eseguiti in farmacia sono detraibili anche se pagate in contanti. Le farmacie, sia pubbliche che private, operano in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale, il che permette di accedere a queste agevolazioni senza problemi legati al metodo di pagamento.
È importante notare che i tamponi rapidi di autodiagnosi, che sono dispositivi destinati all’uso domestico, non rientrano nell’elenco dei dispositivi di uso comune stabiliti dal Ministero della Salute. Per richiedere la detrazione fiscale in questo caso, è necessario conservare la documentazione che attesti la marcatura CE del dispositivo e la conformità alla normativa europea.
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